L.R. Calabria 5/2012
Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata –
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la disciplina regionale calabrese sui benefici per vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estendendola anche ai testimoni di giustizia. Prevede ulteriori agevolazioni, una relazione annuale della Giunta e una copertura finanziaria per il solo esercizio 2012. È stata però espressamente abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9.
Integrazione dei benefici regionali per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e testimoni di giustizia
Integrazione dei benefici regionali per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e testimoni di giustizia
La legge regionale della Calabria amplia la legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31, aggiungendo tra i destinatari anche i testimoni di giustizia e precisando ulteriori benefici, modalità attuative, obblighi di relazione e copertura finanziaria. Il testo va letto come disciplina regionale speciale, oggi però non più applicabile perché espressamente abrogato.
Ambito soggettivo di applicazione
I benefici regionali sono riconosciuti, salvo diversa previsione della normativa statale di riferimento, a coloro che abbiano riportato invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, purché riconosciuti ai fini delle provvidenze previste dalla normativa statale sulle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. È richiesto, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
- residenza in Calabria al momento dell’evento;
- evento per il quale è competente un’autorità giudiziaria con sede nel territorio calabrese.
La disciplina viene estesa anche ai testimoni di giustizia, quando la loro qualifica sia riconosciuta dalla Commissione prevista dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e sempre che risultino estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Tipologie di benefici previsti
La legge individua un insieme di benefici regionali che possono essere concessi ai soggetti aventi titolo. In particolare, sono previste:
- assunzione nell’amministrazione regionale, nei limiti della normativa nazionale e regionale sull’accesso al pubblico impiego;
- contributi a compensazione, fino a un massimo del 25% di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
- agevolazioni per l’uso dei trasporti di competenza regionale;
- titoli di assoluta preferenza nei bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in materia di politiche abitative ed edilizia residenziale.
Per i soggetti con invalidità permanente, l’entità dei benefici può essere parametrata al grado di invalidità secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo.
Attuazione amministrativa e regolamento
La Giunta regionale è incaricata di definire, con regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici previsti. La norma affida quindi alla fonte regolamentare regionale la disciplina operativa concreta delle misure introdotte.
Relazione annuale sullo stato di attuazione
La Giunta regionale deve trasmettere ogni anno, entro il 31 dicembre, alle Commissioni consiliari competenti la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 31 del 2008, riferita all’anno finanziario precedente. Si tratta di un obbligo informativo e di monitoraggio sull’applicazione della disciplina regionale.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati per l’esercizio finanziario 2012 in 450.000 euro e trovano copertura nei limiti della disponibilità già esistente nell’UPB 7.2.01.02, capitolo 72010207, del bilancio regionale.
Per gli anni successivi, la copertura è demandata alla legge di approvazione del bilancio regionale e alla collegata legge finanziaria, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse autonome.
Modifiche e abrogazioni collegate
La legge interviene anche su una disposizione della legge regionale 7 marzo 2011, n. 5, abrogandone il comma 2 dell’articolo 2.
Entrata in vigore e stato di vigenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, il testo è oggi privo di utilità pratica perché espressamente abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera i), della l.r. 26 aprile 2018, n. 9.
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