Sentenza del 04/05/2018 n. 5153 - Comm. Trib. Prov. Catania
Ricorso introduttivo - Notificazione Agente riscossione mediante consegna diretta - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per irregolarità della notificazione all'Agente della Riscossione. La mancata costituzione del resistente non ha sanato il vizio di notifica né ha consentito di ritenere provata la consegna dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato notificato all'Agente della Riscossione mediante consegna diretta brevi manu. Tale modalità, secondo la decisione, è prevista dalla legge esclusivamente per l'Agenzia delle Entrate e non è utilizzabile nei confronti dell'Agente della Riscossione. Inoltre, il solo timbro apposto sulla ricevuta di consegna, in assenza della sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione, non è sufficiente a provare l'avvenuta notificazione, poiché il timbro potrebbe essere stato apposto da un soggetto non abilitato a ricevere gli atti.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992
La consegna diretta è prevista per l'Agenzia delle Entrate.
La consegna diretta brevi manu del ricorso è ammessa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ma non viene estesa all'Agente della Riscossione. La prova della ricezione deve inoltre risultare da elementi idonei, non essendo sufficiente il solo timbro privo della firma dell'addetto.
Massime di principio
- La modalità di notificazione deve essere verificata in relazione al soggetto destinatario: una forma prevista per l'Agenzia delle Entrate non è automaticamente valida anche nei confronti dell'Agente della Riscossione.
- Quando si effettua una consegna diretta, è necessario ottenere una ricevuta completa e idonea a dimostrare l'identità e la qualifica del soggetto che ha ricevuto l'atto, preferibilmente con timbro e sottoscrizione dell'addetto.
- Il solo timbro dell'ufficio non prova necessariamente l'avvenuta notificazione, perché potrebbe essere stato apposto da una persona non autorizzata alla ricezione.
- La mancata costituzione in giudizio del resistente non sana automaticamente una notificazione inesistente o inammissibile, soprattutto quando la parte non ha avuto una conoscenza effettiva dell'atto.
- Prima di proporre un ricorso è opportuno utilizzare una modalità di notifica espressamente prevista per il destinatario e conservare una prova documentale completa della consegna.
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