Circolare INAIL n. 40 del 20 giugno 1987
Legge 31 gennaio 1986, n. 11, art. 1, comma 9. Decreto legge 28 aprile 1987. Regolarizzazione delle posizioni contributive mediante la cessione di crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni, Enti pubblici economici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione della disciplina sulla cessione di crediti vantati verso lo Stato, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici come mezzo di pagamento dei premi e contributi INAIL. Conferma che la cessione può riguardare debiti correnti e pregressi, anche solo in parte, e richiede scrittura privata autenticata da notaio. Precisa inoltre gli effetti della notifica alla pubblica amministrazione debitrice, i limiti alla cedibilità introdotti dal decreto legge 28 aprile 1987, nonché il regime di esenzione da revocatoria, bollo e registro. Viene anche ribadito che la cessione opera salvo buon fine, con assunzione della garanzia della solvenza da parte del cedente e con applicazione degli interessi di dilazione fino alle date previste.
Regolarizzazione delle posizioni contributive tramite cessione di crediti verso lo Stato e altri enti pubblici
Regolarizzazione delle posizioni contributive mediante cessione di crediti
La circolare INAIL n. 40 del 20 giugno 1987 interviene sulla possibilità di regolarizzare i premi e i contributi dovuti mediante cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici. L’istituto richiama la disciplina già avviata in ambito di condono e chiarisce, alla luce della legge n. 11/1986 e delle successive indicazioni dei ministri vigilanti, le modalità operative e i limiti applicativi della procedura.
Ambito di applicazione
La cessione del credito viene confermata come strumento utilizzabile non solo per le posizioni riferite a debiti correnti, ma anche per debiti pregressi. La circolare precisa inoltre che la cessione può essere effettuata anche soltanto per una parte del debito contributivo da regolarizzare, consentendo quindi un uso parziale del credito disponibile.
Forma dell’atto e adempimenti procedurali
La cessione deve essere formalizzata mediante scrittura privata autenticata da notaio. Le spese dell’atto sono poste a carico del datore di lavoro cedente. Una volta perfezionata l’operazione, le Unità operative INAIL devono provvedere a notificare con la massima sollecitudine la cessione alla pubblica amministrazione interessata, così da attivare la fase di verifica del credito ceduto.
Termine per la verifica dell’amministrazione debitrice
La circolare richiama il comma 25 dell’articolo 6 del decreto legge n. 156/1987, secondo cui l’amministrazione debitrice deve comunicare, entro 90 giorni dalla notificazione della cessione, se intende contestare il credito oppure se lo riconosce. Tale previsione rileva ai fini della stabilità e dell’effettività dell’operazione di cessione verso l’INAIL.
Limiti alla cedibilità dei crediti
Il medesimo comma 25 esclude la cedibilità dei crediti di imposta e dichiara non ammissibile la cessione di crediti non originari, cioè già ricevuti da terzi. Restano però salve le cessioni effettuate anteriormente al 28 aprile 1987, data di entrata in vigore del decreto legge richiamato.
Regime giuridico e fiscale
La circolare precisa che la cessione disciplinata dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 11/1986 non è soggetta a revocatoria ed è esente da imposta di bollo e da imposta di registro. Si tratta quindi di un meccanismo favorito anche sotto il profilo fiscale e della tutela dell’atto nei confronti di eventuali azioni revocatorie.
Effetti economici: cessione "salvo buon fine" e interessi
Le direttive dei ministri vigilanti chiariscono che la cessione opera "salvo buon fine", con conseguente assunzione da parte del cedente della garanzia sulla effettiva realizzazione del credito. Restano inoltre a carico del datore di lavoro cedente gli interessi di dilazione, che decorrono dalla data in cui la cessione è stata formalizzata e vanno calcolati nella misura vigente in quel momento.
Debiti pregressi e sanzioni
Per i debiti pregressi, la sanzione per il tardato pagamento continua ad applicarsi fino al giorno antecedente la data della cessione. La circolare evidenzia quindi che l’utilizzo della cessione non elimina le conseguenze del ritardo maturate fino a quel momento.
Allegato: schema di scrittura privata
In allegato è riportato un fac-simile di scrittura privata di cessione di credito tra l’impresa e l’INAIL. Il modello prevede l’indicazione della somma vantata verso lo Stato, altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici, la dichiarazione di cessione pro solvendo all’INAIL a pagamento di premi, contributi e oneri accessori, l’assunzione della responsabilità per la solvenza del debitore ceduto, nonché l’impegno del cedente a corrispondere gli interessi di dilazione fino alla riscossione del credito da parte dell’Istituto. È inoltre ribadita la notifica a cura dell’INAIL e la necessità dell’autentica notarile.
Eventuali sviluppi normativi
La circolare chiude segnalando che, qualora la legge di conversione del decreto legge n. 156/1987 introducesse modifiche alla disciplina, l’INAIL avrebbe provveduto a impartire ulteriori istruzioni operative con successiva circolare.
Punti principali
Ambito e funzione della cessione di credito
La cessione dei crediti verso lo Stato, altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici, inizialmente prevista per il solo condono dalla legge n. 30/1984, è stata resa dalla legge n. 11/1986 una normale modalità di regolarizzazione del pagamento di premi e contributi previdenziali. La circolare conferma che tale strumento vale sia per debiti correnti sia per debiti pregressi e può essere utilizzato anche solo per una parte del debito.
Forma dell’atto e notifica
La cessione deve essere formalizzata con scrittura privata autenticata da notaio, con spese a carico del datore di lavoro. Le strutture operative INAIL devono notificare tempestivamente la cessione alla pubblica amministrazione interessata.
Termine per la risposta dell’amministrazione debitrice
Richiamando il comma 25 dell’articolo 6 del decreto legge n. 156/1987, la circolare ricorda che l’amministrazione debitrice deve comunicare entro 90 giorni dalla notificazione se contesta il credito o se lo riconosce.
Limiti alla cedibilità dei crediti
Il decreto legge richiamato esclude la cedibilità dei crediti di imposta e rende non ammissibile la cessione di crediti non originari ma ricevuti da terzi, salvo le cessioni già effettuate anteriormente al 28 aprile 1987, data di entrata in vigore del decreto.
Effetti fiscali e giuridici della cessione
La cessione prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 11/1986 non è soggetta a revocatoria ed è esente da ogni imposta di bollo e di registro.
Regime "salvo buon fine" e interessi
Le direttive dei ministri vigilanti chiariscono che la cessione opera salvo buon fine, con garanzia della effettiva realizzazione del credito a carico del cedente. Restano inoltre a carico del datore di lavoro cedente gli interessi di dilazione decorrenti dalla data di formalizzazione della cessione e nella misura vigente a tale data.
Debiti pregressi e sanzioni
Per i debiti pregressi, la sanzione per tardato pagamento si applica fino al giorno precedente la data della cessione.
Eventuali modifiche future
La circolare avverte che, qualora la legge di conversione del decreto legge n. 156/1987 apporti modifiche alla normativa, saranno emanate successive istruzioni operative.
Schema di scrittura privata allegato
L’allegato propone un fac-simile di scrittura privata di cessione di credito tra impresa e INAIL. Il testo prevede l’indicazione del credito vantato verso lo Stato o altro ente pubblico, la cessione pro solvendo all’INAIL per il pagamento di premi e contributi e dei relativi oneri accessori, l’assunzione della garanzia della solvenza del debitore ceduto, l’obbligo del cedente di pagare gli interessi di dilazione fino alla riscossione del credito da parte dell’Istituto, nonché la notifica a cura dell’INAIL e l’autentica notarile.
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