Circolare INAIL n. 46 del 03 luglio 1987
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina del 7 dicembre 1984 e relativo accordo amministrativo di applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL illustra, con decorrenza 1 giugno 1987, le modalità di applicazione della convenzione italo-tunisina del 7 dicembre 1984 e del relativo accordo amministrativo per la parte relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Vengono chiariti campo di applicazione, legge applicabile, istituzioni competenti, prestazioni economiche, sanitarie e protesiche, nonché le regole per malattie professionali a rischio misto, pneumoconiosi sclerogene, aggravamenti, accertamenti medico-legali, eventi pregressi, presentazione di domande/ricorsi e rimborsi tra istituzioni.
Applicazione della convenzione Italia-Tunisia in materia di sicurezza sociale e infortuni/malattie professionali
Convenzione Italia-Tunisia in materia di sicurezza sociale: applicazione INAIL
La circolare INAIL n. 46 del 3 luglio 1987 detta le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina del 7 dicembre 1984 e del relativo accordo amministrativo. Il documento riguarda, per la parte di competenza dell’INAIL, soprattutto l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con decorrenza dal 1 giugno 1987.
Ambito di applicazione
La convenzione si applica alle principali forme di assicurazione, inclusa quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sul piano soggettivo riguarda i lavoratori cittadini dei due Stati contraenti, nonché i loro familiari e superstiti.
Legislazione applicabile
La regola generale è quella della territorialità: i lavoratori sono soggetti alla legislazione del Paese in cui lavorano. La convenzione prevede però alcune deroghe:
- i lavoratori residenti in uno dei due Paesi, inviati temporaneamente nell’altro dall’impresa da cui dipendono, restano soggetti alla legislazione del primo Paese se la durata dell’occupazione non supera 36 mesi, salvo proroga dell’autorità competente del secondo Paese;
- i lavoratori delle imprese di trasporto che si spostano tra i due Paesi sono soggetti alla legislazione del Paese in cui ha sede l’impresa.
Istituzioni competenti
Per l’Italia, per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali, l’INAIL è competente per:
- prestazioni economiche;
- protesi e presidi ausiliari;
- accertamenti medico-legali.
Le unità sanitarie locali sono invece competenti per le prestazioni sanitarie curative. In Tunisia, la competenza è attribuita alle compagnie private che gestiscono attualmente l’assicurazione, in attesa della futura sostituzione con un ente pubblico. Le istituzioni dei due Paesi devono prestarsi reciproca collaborazione come se applicassero la propria legislazione.
Prestazioni economiche e sanitarie
Le prestazioni in denaro vengono corrisposte direttamente ai lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale che soggiornano o risiedono nell’altro Stato contraente.
Per le prestazioni sanitarie, il lavoratore che, essendo beneficiario di prestazioni a carico dell’istituzione competente, sia autorizzato a rientrare nell’altro Paese o a trasferirvi la residenza, continua a ricevere le cure dall’istituzione del luogo di soggiorno o residenza per conto dell’istituzione competente. A tal fine deve presentare un attestato che certifichi il diritto alle prestazioni. Per l’Italia, tali adempimenti sono ricondotti al servizio sanitario nazionale e vengono effettuati dalle USL territorialmente competenti; la sede INAIL collabora, se richiesto, per attestare la qualità di assicurato ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Prestazioni protesiche
La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di grande importanza, indicate nell’elenco allegato all’accordo amministrativo, richiede l’autorizzazione dell’istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza.
La procedura indicata è la seguente:
- il lavoratore presenta all’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza l’attestato del diritto alle prestazioni;
- la sede INAIL richiede l’autorizzazione alla compagnia tunisina trasmettendo la documentazione medica;
- se l’autorizzazione non perviene entro 30 giorni, la sede può concedere le prestazioni;
- se l’attesa dell’autorizzazione può mettere in serio pericolo la vita o la salute dell’interessato, la sede concede subito le prestazioni e dà immediata comunicazione alla compagnia tunisina.
Malattie professionali a rischio misto
Per le malattie professionali contratte dopo lavorazioni rischiose svolte in entrambi i Paesi, si applica in via ordinaria la legislazione dello Stato in cui è stata svolta per ultima l’attività morbigena, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale legislazione. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il diritto alle prestazioni viene esaminato in via sussidiaria secondo la legislazione dell’altro Paese.
La domanda può essere presentata indifferentemente a una delle due istituzioni. La sede che riceve l’istanza deve:
- verificare preliminarmente la propria competenza;
- se competente, definire il caso secondo il T.U.;
- se il caso è di competenza primaria tunisina, trasmettere la domanda all’istituzione tunisina con la documentazione anamnestica e medica acquisita;
- se non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione italiana, trasmettere comunque la domanda alla Tunisia e informare l’interessato della decisione, dei termini di ricorso e della data di trasmissione.
Pneumoconiosi sclerogene: silicosi e asbestosi da rischio misto
Per silicosi e asbestosi da rischio misto la circolare prevede una disciplina particolare sulla ripartizione degli oneri delle prestazioni in denaro, comprese le rendite. L’istituzione che ha concesso l’indennizzo ha diritto al rimborso del 50% da parte dell’istituzione dell’altro Paese.
La ripartizione si articola in due ipotesi:
- ripartizione attiva, quando il caso è di competenza italiana perché l’ultima lavorazione rischiosa è stata svolta in Italia: la sede deve chiedere alla compagnia tunisina se il tecnopatico sia stato esposto al rischio morbigeno in Tunisia, per verificare il presupposto della ripartizione; in caso di accordo, la sede informa la Direzione generale - servizio prestazioni assicurative, indicando l’importo del 50% delle prestazioni in denaro erogate fino al 31 dicembre dell’anno precedente e, poi, entro il 31 marzo di ogni anno, l’ammontare del 50% delle prestazioni economiche erogate nell’anno precedente;
- ripartizione passiva, quando il caso è di competenza tunisina perché l’ultima lavorazione rischiosa è stata svolta in Tunisia: la sede comunica, se richiesto, i periodi morbigeni svolti in Italia; se non vi è stata esposizione, informa la compagnia assicuratrice dell’impossibilità di aderire alla ripartizione; se invece vi è esposizione, comunica l’assenso e ne informa la Direzione generale, che provvede ai rimborsi anno per anno.
Le somme rimborsate sono imputate ai capitoli contabili indicati dalla circolare.
Aggravamento delle malattie professionali
Se, dopo l’indennizzo, il lavoratore non ha svolto ulteriori attività morbigene, l’onere dell’aggravamento resta a carico dell’istituzione che ha erogato il primo indennizzo. Se invece il lavoratore ha svolto attività morbigena nell’altro Paese contraente rispetto a quello competente per il primo indennizzo, l’onere grava sull’istituzione del Paese in cui tale attività è stata svolta ed è calcolato sulla differenza tra la nuova percentuale di inabilità e quella precedente.
La sede deve quindi:
- definire il caso, se di propria competenza;
- oppure trasmettere la domanda alla compagnia tunisina competente;
- se l’indennizzo ulteriore spetta all’INAIL, effettuare una doppia valutazione medico-legale secondo la legislazione italiana, tenendo conto sia della inabilità preesistente sia di quella successiva all’aggravamento.
Per silicosi e asbestosi da rischio misto già oggetto di ripartizione, l’indennizzo segue le particolari regole dell’art. 29, par. c), della convenzione.
Accertamenti medico-legali
L’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza del lavoratore esegue gli accertamenti medico-legali su richiesta dell’istituzione competente dell’altro Paese e a carico di quest’ultima. La relazione medica deve contenere tutti gli elementi utili a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riferimento agli organi e apparati lesi.
Per l’Italia, la sede incaricata dalla compagnia tunisina deve redigere la relazione sanitaria senza indicare il grado di inabilità e seguendo le procedure già previste dalla circolare n. 33/1974, con utilizzo dei moduli 84/I e 85/I. Se gli accertamenti devono essere effettuati in Tunisia nei confronti di assicurati INAIL, e non esiste una compagnia tunisina interessata al caso, la sede incarica la caisse d'assurance vieillesse, invalidite et survivants di Tunisi.
Eventi policroni e precedenti eventi esteri
Per determinare il grado di inabilità conseguente a un infortunio o a una malattia professionale, l’istituzione competente deve considerare anche gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nell’altro Paese come se fossero avvenuti sotto la propria legislazione.
A questo fine, sia il lavoratore sia l’istituzione dell’altro Paese devono fornire tutte le informazioni relative ai precedenti eventi verificatisi all’estero. La circolare richiama, per tali ipotesi, l’applicazione dell’art. 79 del T.U.
Domande, dichiarazioni e ricorsi
Domande, dichiarazioni e ricorsi da produrre entro un termine presso l’istituzione di uno dei due Paesi possono essere validamente presentati, entro lo stesso termine, anche presso l’istituzione dell’altro Paese. La data di presentazione a quest’ultima vale come data di inoltro all’istituzione competente.
Di conseguenza, la sede che riceve un atto di competenza di una compagnia tunisina deve:
- apporre il timbro con la data di arrivo;
- trasmettere senza indugio il documento alla compagnia tunisina;
- informare l’interessato dell’avvenuta trasmissione.
Rimborsi e contabilizzazione
Le spese sostenute per gli accertamenti medico-legali e per la fornitura di protesi e grandi apparecchi sono rimborsate dall’istituzione competente sulla base del costo effettivo. Sono inoltre rimborsate le spese di viaggio e il salario perduto dal lavoratore per sottoporsi agli accertamenti o per fruire della prestazione.
Per il rimborso la sede deve seguire la procedura prevista dalla circolare n. 28/1983, ricordando che il modello 87/o va compilato in duplice esemplare. La circolare contiene anche precise indicazioni di contabilizzazione al sottoconto e ai capitoli indicati, con gestione del recupero demandata alla Direzione generale.
Collegamento con la normativa internazionale INAIL
La circolare e i relativi allegati sono indicati come parte integrante del volume richiamato dalla circolare n. 55/1976, che raccoglie la normativa internazionale relativa ai rapporti con i Paesi extra CEE.
Punti principali
Entrata in vigore e finalità
La convenzione tra Italia e Tunisia in materia di sicurezza sociale, insieme al relativo accordo amministrativo, è entrata in vigore il 1 giugno 1987. La circolare fornisce le istruzioni operative per la parte di competenza INAIL, richiamando che il testo normativo è riportato negli allegati 1 e 2.
Campo di applicazione oggettivo e soggettivo
La convenzione riguarda le principali forme di assicurazione, compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si applica ai lavoratori cittadini dei due Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Legislazione applicabile e deroghe al principio di territorialità
In via generale i lavoratori sono soggetti alla legislazione del Paese in cui sono occupati. Il principio di territorialità non si applica ai lavoratori temporaneamente inviati nell’altro Paese dall’impresa di appartenenza, che restano soggetti alla legislazione del primo Stato se l’occupazione non supera 36 mesi, salvo proroga dell’autorità competente del secondo Stato. Sono inoltre disciplinati i lavoratori delle imprese di trasporto, soggetti alla legislazione del Paese dove ha sede l’impresa.
Istituzioni competenti e collaborazione amministrativa
Per l’Italia, l’INAIL è competente per le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico-legali; le USL per le prestazioni sanitarie curative. In Tunisia operano le compagnie private che gestiscono l’assicurazione, in futuro sostituite da un ente pubblico. Le istituzioni devono cooperare come se applicassero la propria legislazione nazionale.
Prestazioni economiche e sanitarie
Le prestazioni in denaro sono corrisposte direttamente ai lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale che soggiornano o risiedono nell’altro Stato contraente. Per le prestazioni sanitarie, il lavoratore autorizzato a rientrare o trasferire la residenza nell’altro Stato continua a beneficiare delle cure erogate dall’istituzione del luogo di soggiorno o residenza per conto dell’istituzione competente, previa presentazione dell’attestato di diritto alle prestazioni.
Protesi e grandi apparecchi
La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata all’autorizzazione dell’istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza. La sede deve richiedere l’autorizzazione alla compagnia tunisina trasmettendo la documentazione medica; se l’autorizzazione non arriva entro 30 giorni, può concedere la prestazione. In presenza di rischio grave per la vita o la salute, la prestazione va concessa subito e la compagnia tunisina va avvisata immediatamente.
Malattie professionali a rischio misto
Per le malattie professionali contratte dopo lavorazioni rischiose svolte in entrambi i Paesi, si applica la legislazione dello Stato dell’ultima attività morbigena, se ricorrono le condizioni previste da tale legislazione; altrimenti il diritto alle prestazioni è esaminato in via sussidiaria secondo la legislazione dell’altro Stato. La domanda può essere presentata indifferentemente a una delle due istituzioni, che deve verificare la propria competenza e, se necessario, trasmettere gli atti all’istituzione dell’altro Paese.
Pneumoconiosi sclerogene e ripartizione degli oneri
Per silicosi e asbestosi da rischio misto è prevista una disciplina specifica: l’istituzione che ha concesso l’indennizzo può ottenere dall’altra il rimborso del 50% delle prestazioni in denaro, comprese le rendite. La circolare distingue la ripartizione attiva, quando il caso è inizialmente di competenza italiana, e la ripartizione passiva, quando il caso è di competenza tunisina, indicando gli obblighi di comunicazione verso la Direzione generale e le modalità contabili.
Aggravamento delle malattie professionali
Se dopo il primo indennizzo non vi è stata ulteriore attività morbigena, l’onere dell’aggravamento resta a carico dell’istituzione che ha concesso il primo indennizzo. Se invece il lavoratore ha svolto attività rischiosa nell’altro Paese, l’onere grava sull’istituzione di quel Paese ed è calcolato sulla differenza tra la nuova percentuale di inabilità e quella precedente. Per le ipotesi di silicosi o asbestosi con ripartizione già in corso, l’indennizzo segue regole particolari di rimborso o ripartizione integrale.
Accertamenti medico-legali e eventi policroni
Gli accertamenti medico-legali sono effettuati dall’istituzione del luogo di soggiorno o residenza su richiesta e a carico dell’istituzione competente. La sede INAIL, se incaricata dalla Tunisia, redige la relazione sanitaria senza indicare il grado di inabilità, secondo la procedura dei moduli per casi esteri; se gli accertamenti devono avvenire in Tunisia per assicurati INAIL, può essere incaricata la caisse d'assurance vieillesse, invalidite et survivants di Tunisi. Per determinare l’inabilità devono essere considerati anche eventi verificatisi nell’altro Paese, con obbligo di fornire le informazioni necessarie.
Domande, dichiarazioni, ricorsi e rimborsi
Domande, dichiarazioni e ricorsi presentati entro termine a una delle due istituzioni sono validi anche se depositati presso l’altra, e la data di presentazione presso quest’ultima vale come data di inoltro all’istituzione competente. Le sedi che ricevono atti diretti alla compagnia tunisina devono apporre il timbro di arrivo e trasmettere senza indugio la documentazione. Le spese per accertamenti medico-legali, protesi e grandi apparecchi sono rimborsate a costo effettivo, così come le spese di viaggio e il salario perduto del lavoratore; la circolare richiama anche specifiche modalità contabili e amministrative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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