Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 43 del 24 giugno 1987

Legge 8 agosto 1985, n. 443 legge quadro per l artigianato.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare, alla luce di un nuovo orientamento interpretativo, chiarisce che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non ha valore costitutivo della qualifica artigiana ai fini assicurativi, salvo nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome con competenza primaria in materia. La qualifica va quindi verificata sulla base dei requisiti sostanziali della legge quadro, mentre l’albo mantiene valore probatorio e resta utile per le nuove posizioni assicurative. La circolare disciplina inoltre il ripristino delle posizioni cessate in applicazione della precedente istruzione del 1986, indica alcuni casi particolari di attività configurabili come artigiane e aggiorna le modalità operative per le sedi.

Legge quadro per l'artigianato e effetti dell'iscrizione all'albo ai fini assicurativi

Legge quadro per l'artigianato e riflessi sull'assicurazione INAIL

La circolare interviene per recepire un nuovo orientamento interpretativo sulla legge 8 agosto 1985, n. 443, con particolare riguardo al rapporto tra iscrizione all'albo delle imprese artigiane e qualificazione dell’attività ai fini assicurativi. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per il ripristino delle posizioni assicurative cessate in applicazione della precedente circolare n. 11/1986 e vengono richiamati alcuni casi specifici di attività artigiana.

Interpretazione dell’articolo 5 della legge n. 443/1985

La precedente circolare n. 11/1986 aveva attribuito all’iscrizione all’albo valore obbligatorio e costitutivo, ritenendola indispensabile per instaurare il rapporto assicurativo con il titolare artigiano. La nuova impostazione, confortata da un parere del Consiglio di Stato e condivisa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiarisce invece che l’iscrizione all’albo ha valore sostitutivo soltanto ai fini delle agevolazioni, come quelle tributarie, e non anche ai fini assicurativi.

Ne consegue che la qualifica artigiana sussiste anche in assenza di iscrizione all’albo, purché ricorrano concretamente i requisiti previsti dalla legge. Fa eccezione il caso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, per le quali l’iscrizione è espressamente richiesta a tutti gli effetti assicurativi ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge.

Requisiti per la configurabilità della natura artigianale

Per individuare la natura artigianale dell’attività occorre fare riferimento ai requisiti sostanziali stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985, che definiscono l’imprenditore e l’impresa artigiana. In tale prospettiva, l’iscrizione all’albo non è più considerata costitutiva, ma resta un elemento probatorio rilevante.

Le sedi devono comunque acquisire, ove possibile, il certificato di iscrizione all’albo per le nuove posizioni assicurative, poiché il possesso del certificato fa presumere la sussistenza dei requisiti di legge e consente di evitare ulteriori accertamenti. Eventuali difformità tra la certificazione e la realtà oggettiva devono essere contestate solo in presenza di un contrasto evidente, segnalando il caso all’ispettorato del lavoro e alla competente commissione provinciale per l’artigianato.

Casi particolari richiamati dalla circolare

La circolare richiama alcune fattispecie nelle quali la qualifica artigiana può essere riconosciuta o va valutata con attenzione.

  • È configurabile come artigiana l’attività di trasporto direttamente esercitata dal titolare di un esercizio commerciale, a condizione che il trasporto sia svolto per conto terzi, anche se si tratta di clienti o fornitori dell’impresa.
  • Non assume invece natura artigiana il trasporto eseguito per fini esclusivamente interni all’azienda, come lo smistamento o il trasferimento di merci o materiali tra locali della stessa impresa.
  • I coltivatori diretti che siano anche titolari di un’impresa a carattere artigianale, nei limiti dimensionali dell’articolo 4 della legge, devono assicurare se stessi e gli eventuali dipendenti secondo le disposizioni applicabili alla tutela del settore industriale, e quindi come impresa artigiana.

Particolare rilievo viene attribuito alla prestazione lavorativa manuale del titolare, che deve essere consistente, non occasionale e non secondaria rispetto agli altri elementi della produzione, in particolare rispetto al capitale investito.

Autoscuole

Per i titolari di autoscuole la circolare considera ormai definitivamente risolta la questione della qualificazione artigiana. La Corte di cassazione, con sentenza n. 7043 del 28 novembre 1986, ha infatti riconosciuto tale configurabilità anche alla luce della normativa in oggetto. Di conseguenza, vengono confermati i criteri già contenuti nel notiziario n. 26/1978.

Ripristino delle posizioni assicurative cessate

La circolare dispone che le posizioni assicurative cessate per effetto della precedente circolare n. 11/1986 debbano essere ripristinate senza soluzione di continuità. Gli eventi lesivi verificatisi nel periodo intermedio devono quindi essere considerati indennizzabili sotto il profilo del requisito soggettivo, e i casi già contestati devono essere riesaminati e definiti d’ufficio.

Le modalità operative variano in funzione del comportamento tenuto dalla sede:

  • se il rapporto artigiano era stato trasformato in rapporto ordinario, va riproposta, dalla medesima data, la riconversione in regime di premi speciali unitari;
  • se invece la sede aveva cessato la posizione artigiana e aperto una nuova posizione ordinaria, occorre:
    • ripristinare la posizione artigiana dalla data di cessazione;
    • inserire, con modulo 8-s.m., le richieste maturate sulla posizione ordinaria, conservando le stesse date di richiesta e di scadenza;
    • imputare a copertura totale o parziale delle richieste le somme già corrisposte dal datore di lavoro;
    • cessare dall’origine la posizione assicurativa ordinaria.

Viene inoltre precisato che la cessazione costituisce motivo di scarto se in archivio risultano regolazioni determinate sulla base di retribuzioni denunciate di importo diverso da zero, oppure se la cessazione non determina l’annullamento delle richieste già coperte da pagamento. In tali casi, prima deve essere effettuata la sistemazione contabile e solo successivamente può essere proposta la cessazione.

Coordinamento con altre istruzioni e abrogazioni

Le istruzioni contenute nell’ultimo capoverso di pagina 2 della circolare n. 60/1986, relative alla revisione dei moduli di denuncia di esercizio e di variazione, devono essere lette in coerenza con le presenti indicazioni.

La circolare conclude abrogando espressamente la circolare n. 29/1965 e la lettera circolare n. 59/1984.

Punti principali

Nuova interpretazione dell’articolo 5 e superamento della circolare n. 11/1986

Viene recepita una diversa interpretazione dell’articolo 5 della legge n. 443/1985: l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non è costitutiva della qualifica artigiana ai fini assicurativi, ma assume rilievo sostitutivo solo per le agevolazioni, ad esempio tributarie. La qualifica artigiana sussiste anche senza iscrizione, purché ricorrano concretamente i requisiti di legge. Restano però ferme le ipotesi in cui l’iscrizione è espressamente richiesta a tutti gli effetti assicurativi nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome con competenza primaria in materia. In conseguenza di ciò, sono abrogate le disposizioni della circolare n. 11/1986 sulla costitutività dell’albo.

Criteri per la qualificazione artigiana e rilievo dei requisiti sostanziali

Per stabilire la natura artigianale dell’attività occorre fare riferimento ai requisiti sostanziali previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985, che definiscono imprenditore e impresa artigiana. Le sedi devono comunque acquisire, ove possibile, il certificato di iscrizione all’albo per le nuove posizioni assicurative, poiché esso fa presumere la sussistenza dei requisiti e consente di evitare ulteriori accertamenti. Eventuali contestazioni rispetto alla realtà certificata devono essere sollevate solo in presenza di un evidente contrasto con la situazione oggettiva, con segnalazione all’ispettorato del lavoro e alla commissione provinciale per l’artigianato.

Casi particolari di attività artigiana e limiti applicativi

La circolare richiama alcune fattispecie già considerate in precedenza. È configurabile come artigiana l’attività di trasporto direttamente esercitata dal titolare di un esercizio commerciale, purché svolta per conto terzi e non per esigenze esclusivamente interne dell’impresa. I coltivatori diretti che siano anche titolari di un’impresa artigianale nei limiti dimensionali dell’articolo 4 devono assicurare se stessi e gli eventuali dipendenti secondo le norme del settore industriale, quindi come impresa artigiana. Per la qualificazione rileva in modo particolare la prestazione lavorativa manuale del titolare, che deve essere consistente, non occasionale e non secondaria rispetto agli altri fattori produttivi, soprattutto rispetto al capitale investito.

Autoscuole e conferma della precedente prassi

Per i titolari di autoscuole la circolare richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 7043 del 28 novembre 1986, che ha riconosciuto la configurabilità della qualifica artigiana anche alla luce della nuova normativa. Vengono quindi definitivamente confermati i criteri già contenuti nel notiziario n. 26/1978.

Posizioni cessate, ripristino e gestione operativa

Le posizioni assicurative cessate per effetto della circolare n. 11/1986 devono essere ripristinate senza soluzione di continuità; gli eventi lesivi verificatisi nel frattempo risultano indennizzabili sotto il profilo del requisito soggettivo e i casi contestati devono essere riesaminati e definiti d’ufficio. Le sedi devono attenersi alle modalità operative indicate: se il rapporto artigiano era stato trasformato in ordinario, va riproposta la riconversione in regime di premi speciali unitari; se invece era stata cessata la posizione artigiana con apertura di una nuova posizione ordinaria, occorre ripristinare la posizione artigiana dalla data di cessazione, inserire con modulo 8-s.m. le richieste maturate mantenendo le stesse date di richiesta e scadenza, imputare a copertura le somme già versate dal datore di lavoro e cessare dall’origine la posizione ordinaria. La cessazione costituisce motivo di scarto se risultano regolazioni basate su retribuzioni denunciate diverse da zero ovvero non annulla le richieste già coperte da pagamento; in tal caso va prima sistemata la parte contabile e solo dopo può essere proposta la cessazione.

Aggiornamento delle istruzioni e abrogazioni finali

Le istruzioni contenute nell’ultimo comma di pagina 2 della circolare n. 60/1986, relative alla revisione dei moduli di denuncia di esercizio e di variazione, devono essere lette in armonia con le nuove disposizioni. La circolare abroga inoltre la circolare n. 29/1965 e la lettera circolare n. 59/1984.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.