Cassazione Civile, Ordinanza n. 16335/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidato ATA)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto volta a ottenere l'attribuzione del punteggio spettante per il servizio civile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda; il Ministero aveva proposto appello, ma la Corte d'appello di Roma ha dichiarato improcedibile il gravame ritenendo non dimostrata la notificazione all'appellato del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente notificato ricorso e decreto alla controparte e di aver depositato telematicamente la prova della notifica con le note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c.; secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non adempiuti tali incombenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo dedotto dal Ministero non censurasse un errore di diritto, bensì l'erronea supposizione dell'inesistenza di fatti processuali la cui verità sarebbe invece positivamente dimostrata dalla documentazione prodotta. Tale doglianza integra un errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., che deve essere fatto valere con revocazione ordinaria e non con ricorso per cassazione. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione solo se il vizio investe realmente il decisum; non è lo strumento per censurare un errore di percezione dei fatti processuali.
art. 127-ter c.p.c.
La sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte rileva come modalità processuale da cui può derivare il problema della prova dell'adempimento degli oneri di deposito e notifica.
art. 348 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione, quale norma evocata dal ricorrente insieme alla disciplina dell'udienza sostituita.
art. 196-sexies disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al deposito telematico della prova della notifica.
art. 435 c.p.c.
La Corte d'appello aveva fissato l'udienza con il decreto previsto per il rito del lavoro/appello, poi sostituita con note scritte.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore che consiste nella falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale, quando il fatto risulti documentalmente, integra errore revocatorio e va fatto valere con revocazione ordinaria.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per analogia giurisprudenziale in tema di deposito informatico dell'atto notificato telematicamente; la verifica del deposito è un accertamento di fatto.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito dichiara improcedibile o inammissibile un'impugnazione per asserita mancanza della notifica o del deposito dell'atto introduttivo, la censura che investa la falsa percezione dell'avvenuto compimento di quei fatti processuali non propone un error in procedendo deducibile con ricorso per cassazione, ma un errore revocatorio.
- L'errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre quando il provvedimento si fonda sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui esistenza sia positivamente e incontestabilmente risultante dagli atti o dai documenti di causa.
- La verifica dell'avvenuto deposito telematico di un atto processuale notificato digitalmente costituisce accertamento di fatto e non interpretazione giuridica degli atti; il relativo errore del giudice va quindi dedotto con revocazione ordinaria, non con ricorso per cassazione.
- Analogamente, l'errore del giudice sulla correttezza della notifica dell'atto introduttivo è censurabile in cassazione solo se dipende da una questione di diritto; se dipende invece da una svista percettiva immediatamente rilevabile, la tutela esperibile è la revocazione.
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