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Legge

L.R. Umbria 15/2023

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione.

Normativa regionaleL.R. Umbria 15/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 15/2023 interviene su numerose discipline regionali: riorganizza ADiSU con l’Amministratore Unico, aggiorna norme su commercio, sanità, trasporto sanitario, lavori pubblici, agricoltura, foreste e altre materie, e dispone alcune abrogazioni. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (30 ottobre 2023).

Modificazioni e abrogazioni di varie leggi regionali umbre, con riforma ADiSU, commercio, sanità, foreste, lavori pubblici e altre materie

Modificazioni e abrogazioni di leggi regionali umbre

La legge regionale dell’Umbria n. 15 del 30 ottobre 2023 interviene in modo puntuale su numerose discipline settoriali, aggiornando assetti organizzativi, procedimenti, competenze amministrative e alcune regole sostanziali. In diversi casi introduce anche norme transitorie e di prima applicazione, oltre ad alcune abrogazioni espresse.

Servizio volontario di vigilanza ecologica

Viene ridefinita la composizione della Commissione d’esame prevista dalla l.r. 4/1994: ne fanno parte il dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette con funzioni di presidente, un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri forestale designato dal comandante regionale e un dirigente regionale esperto in discipline giuridiche. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono affidate a un dipendente regionale individuato dal dirigente competente. La partecipazione alla Commissione è gratuita e non dà diritto ad alcuna indennità, gettone, rimborso spese o altro emolumento.

Fauna selvatica e prelievo venatorio

Nella disciplina sulla ripartizione e sui criteri relativi al prelievo venatorio, il riferimento alla “superficie agro-silvo-pastorale” viene sostituito con quello ai “parametri agro-silvo-pastorali”, con un adeguamento terminologico del criterio di calcolo.

Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea

Lo statuto dell’Istituto è adottato dall’Assemblea dei soci su proposta del Presidente con maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci aventi diritto al voto alla data della deliberazione, computando anche i voti espressi per delega. Lo statuto, una volta adottato, è approvato dall’Assemblea legislativa; lo stesso procedimento vale per ogni modifica.

Sono inoltre introdotte regole su votazioni e riunioni dell’Assemblea dei soci:

  • il diritto di voto spetta ai soci in regola con il pagamento della quota annuale;
  • è ammessa delega scritta a un altro socio presente, valida solo per la specifica riunione;
  • non si possono cumulare più di due deleghe;
  • le deleghe contano anche per il numero legale.

Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi in modalità telematica, con partecipazione a distanza, purché siano garantite comunicazione in tempo reale, identificazione dei partecipanti e tracciabilità delle votazioni. La partecipazione telematica equivale alla presenza. In tali riunioni le votazioni avvengono di regola in modo palese, per appello nominale o con voto elettronico esteso a tutti i votanti; lo scrutinio segreto resta possibile nei casi previsti dallo statuto, con modalità idonee a garantire la segretezza.

Per il Comitato tecnico-scientifico, il presidente può disporre la riunione telematica; in tal caso non è dovuto il rimborso spese previsto dalla disciplina previgente.

Foreste

Nel testo unico regionale per le foreste viene ampliata la misura indicata per una specifica distanza, che passa da un metro e mezzo a tre metri.

Diritto allo studio universitario e ADiSU

La riforma più ampia riguarda ADiSU. La figura del Direttore generale viene sostituita da quella dell’Amministratore Unico, che diventa il nuovo organo di vertice dell’Agenzia.

L’Amministratore Unico:

  • è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta;
  • è scelto tra soggetti con elevate competenze e comprovata esperienza in ambito accademico o professionale;
  • dura in carica tre anni e comunque non oltre la legislatura regionale;
  • può essere confermato e revocato per motivi gravi, tra cui irregolarità, reiterate violazioni di legge o mancato perseguimento delle linee strategiche.

Le sue principali funzioni comprendono la rappresentanza legale dell’Agenzia, la sovrintendenza al buon andamento, la proposta del bilancio e del conto consuntivo alla Giunta, l’attuazione dei programmi annuali e triennali, la stipula dei contratti, l’organizzazione interna, la proposta del fabbisogno del personale e della dotazione organica, la definizione di direttive operative e la gestione dei rapporti istituzionali.

Sono ridisegnate anche le competenze degli altri organi:

  • l’Assemblea dei soci approva lo statuto con maggioranza assoluta, computando anche le deleghe;
  • la Commissione di garanzia formula proposte all’Amministratore Unico;
  • la Giunta regionale approva bilancio, conto consuntivo, programma triennale e programma attuativo annuale su proposta dell’Amministratore Unico;
  • la Giunta esercita vigilanza e controllo e deve autorizzare preventivamente regolamenti, dotazione organica e piani triennali dei fabbisogni del personale, con termine di 60 giorni salvo richieste integrative.

È previsto un compenso per l’Amministratore Unico, omnicomprensivo e non superiore al 60% dell’indennità del consigliere regionale, con una parte fissa pari all’80% e una parte variabile legata ai risultati.

Sono abrogati gli articoli 10-bis, 10-ter e 20 della l.r. 6/2006. È inoltre previsto un regime transitorio: l’organo in carica alla data di entrata in vigore continua ad operare fino alla nomina e all’insediamento dell’Amministratore Unico.

Patrimonio ittico e pesca

Nella disciplina sulla tutela del patrimonio ittico e dell’esercizio della pesca, le competenze autorizzative e derogatorie vengono spostate dalla Giunta regionale al servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico. Lo stesso servizio assume anche competenze prima attribuite alle Province per specifici profili applicativi.

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

Sono eliminate alcune limitazioni territoriali o soggettive relative ai soggetti che possono partecipare al consorzio: vengono soppressi i riferimenti agli enti “operanti in Umbria”, con sede nel territorio regionale o operanti sul territorio regionale.

Centro per le pari opportunità

Per il Servizio Telefono Donna, si precisa che esso è autorizzato dal Centro secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale in materia di politiche di genere, nei limiti della compatibilità.

Risorse idriche

Nella legge sulle risorse idriche sono abrogati i commi 1 e 1-bis dell’articolo 6.

Lavori pubblici e regolarità contributiva

Viene abrogato l’articolo 20 della l.r. 3/2010.

Per gli elenchi di operatori economici e le procedure di affidamento di servizi e lavori:

  • si elimina il riferimento alle procedure negoziate e ai “soggetti da invitare”;
  • le soglie economiche vengono riallineate alle soglie di rilevanza europea, al posto dei precedenti importi fissi;
  • la Regione individua gli operatori economici utilizzando l’elenco previsto dalla disciplina regionale;
  • in alcuni casi la deliberazione sostituisce il regolamento come strumento attuativo.

È inoltre abrogata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 38.

Finanza e funzionamento del Consiglio regionale

Viene aggiunta tra le spese del Gruppo regionale una voce relativa alle controversie o contenziosi in cui il Gruppo sia parte. È inoltre soppresso il primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 28/2012.

Servizio idrico integrato e rifiuti

Sono abrogati i commi 2 e 3-bis dell’articolo 11 della l.r. 11/2013.

Commercio

La disciplina del commercio viene aggiornata in più punti. Si precisa che l’attività commerciale è libera entro i limiti previsti dall’ordinamento giuridico. In materia di programmazione comunale e tutela di aree sensibili:

  • si rafforza il riferimento ai beni paesaggistici oltre che ai beni culturali;
  • vengono ampliati e specificati i “motivi imperativi di interesse generale”, includendo ambiente urbano, paesaggio, quiete pubblica, salute pubblica, sicurezza stradale, tutela dei lavoratori e altri interessi pubblici elencati dalla norma;
  • i comuni possono prevedere limiti di distanza per alcune attività commerciali nelle aree da tutelare, per esigenze di sicurezza stradale, riduzione del traffico, quiete pubblica e tutela dell’ambiente urbano, senza finalità anticoncorrenziali;
  • nelle stesse aree possono essere previsti limiti di orario, cautele contro il rumore e divieti o limiti alla vendita di bevande alcoliche e in contenitori di vetro.

La violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione e di quelle comunali è sanzionata con una multa da 800 a 5.000 euro. La nuova disciplina si applica anche alle attività commerciali già in esercizio al momento dell’entrata in vigore della legge.

Governo del territorio

Sono modificati parametri edilizi e urbanistici in materia di governo del territorio. In particolare:

  • un valore numerico passa da 4,50 a 6,50;
  • per le opere nelle zone agricole, comprese le residenze funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, viene introdotta una specifica ipotesi di applicazione;
  • per altre attività produttive, il parametro viene elevato da 300 a 1.000, salvo la nuova ipotesi agricola;
  • per le attività produttive agricole si prevede un’incidenza pari o inferiore al 70% di quella prevista per le altre attività produttive.

I Comuni devono adeguare la propria disciplina; la nuova regola sulle attività produttive produce effetti dalla data di adeguamento delle discipline comunali.

Sanità e servizi sociali

La legge interviene in modo esteso sul testo unico della sanità.

Per i Distretti sanitari, l’ambito territoriale è definito dal Direttore generale dell’ASL d’intesa con la conferenza dei sindaci, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale e degli articoli indicati dalla legge regionale. Le “case della salute” vengono sostituite dalle “case della comunità”.

L’incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore generale a un dirigente sanitario del SSN con esperienza nei servizi territoriali e adeguata formazione, oppure a un medico convenzionato da almeno dieci anni, con congelamento del corrispondente posto di organico. Il conferimento avviene tramite procedure pubbliche di selezione.

Si chiarisce inoltre che la non esclusività del rapporto non impedisce la direzione di strutture semplici o complesse.

Sono istituiti due nuovi organismi regionali:

  • il C.RE.VA., Comitato Regionale di Valutazione, a supporto della Giunta nella valutazione delle politiche socio-sanitarie, dell’andamento dei piani di assunzione e dei piani di investimento delle aziende sanitarie. Opera gratuitamente; la Giunta ne definisce composizione e ruolo;
  • la struttura ispettiva e di vigilanza su aziende sanitarie ed enti sanitari, socio-sanitari e sociali autorizzati, presieduta dal Direttore regionale della Salute, composta da soggetti del SSR ed esperti esterni, anch’essa gratuita. Ha funzioni ispettive e di vigilanza ordinarie e straordinarie e opera in collegamento con i collegi dei revisori o sindacali.

Viene aggiunto il registro degli impianti protesici mammari tra i registri di cui all’articolo 102.

La disciplina del trasporto sanitario è completamente riscritta. Il trasporto sanitario è qualificato come attività di interesse generale, fondata su universalità, solidarietà, economicità e appropriatezza. Può essere svolto da soggetti pubblici o privati autorizzati; se effettuato per conto e a carico del SSR, deve essere affidato a soggetti accreditati.

Si distinguono:

  • trasporto sanitario di emergenza urgenza gestito dal 118;
  • trasporto sanitario di pazienti non gestito dal 118 e rientrante nei LEA.

Per il trasporto di emergenza urgenza:

  • è prevista in via prioritaria la convenzione con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi al RUNTS, aderenti a una rete associativa e accreditate, se ciò garantisce il servizio secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e non discriminazione;
  • se ciò non è possibile, le Aziende sanitarie affidano il servizio mediante selezione pubblica.

Per il trasporto non urgente sono possibili convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi al RUNTS, se più favorevoli rispetto al mercato e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. Sono inoltre previste co-programmazione, co-progettazione e accreditamento con gli enti del Terzo settore.

La Giunta regionale deve fissare con regolamento requisiti e procedimento per autorizzazione e accreditamento. È stabilito un termine di 60 giorni per l’adozione del regolamento. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore sono conclusi secondo il nuovo regolamento, e fino alla sua entrata in vigore non si applica una specifica disposizione del regolamento regionale 3/2017. Per le autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, la Giunta deve adottare entro 120 giorni le norme regolamentari attuative; nel frattempo continua ad applicarsi il regolamento regionale 6/2017.

Agricoltura e tartufaie coltivate

Per le tartufaie coltivate, il riconoscimento può essere rilasciato anche in zone idonee in base alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo di impianto, secondo parametri stabiliti dalla Giunta. Per le tartufaie coltivate realizzate con contributo pubblico, il riconoscimento è rilasciato dall’ente competente sulla base del progetto presentato con la domanda di contributo. Se la tartufaia non viene realizzata o viene realizzata difformemente dal progetto, il riconoscimento è revocato o rettificato. La Giunta deve stabilire i parametri entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Beni immobili regionali

I contratti stipulati dalla Regione Umbria e dall’Agenzia forestale regionale per la conduzione di aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, già prorogati al 31 dicembre 2023, nonché quelli con scadenza nelle annualità 2024-2027, sono prorogati al 31 dicembre 2028.

Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

Viene circoscritta la competenza del Garante, che può svolgere le attività indicate presso gli uffici e servizi pubblici regionali e degli enti locali. Sono inoltre estesi i riferimenti temporali dei relativi stanziamenti/attività al 2024, oltre che al 2022 e 2023.

Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

La disciplina regionale sulle grandi derivazioni idroelettriche viene aggiornata sotto vari profili. Si rafforzano i riferimenti alla tutela del paesaggio e si richiama il rispetto del d.lgs. 175/2016 per determinate modalità di affidamento.

Vengono inoltre modificati:

  • gli elementi che la Giunta può considerare nella procedura e nel bando, includendo la specificità del contesto territoriale;
  • i requisiti di partecipazione, limitati agli operatori economici privi delle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e non destinatari di provvedimenti di decadenza ex art. 55 r.d. 1775/1933;
  • alcuni passaggi procedurali della fase istruttoria, con soppressione di previsioni ormai non più attuali;
  • alcuni riferimenti alla sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Abrogazione del regolamento sul Comitato legislativo

È abrogato il regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, salvo l’articolo 8.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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