L.R. Umbria 12/2023
Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti DE.CO..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Umbria il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., definendo cosa siano le denominazioni comunali, quali prodotti possano essere iscritti e le esclusioni per DOP, IGP, STG e prodotti già tutelati ex d.lgs. 173/1998. Prevede un logo regionale, un regolamento attuativo entro 90 giorni e misure di promozione, coordinamento tra Comuni e finanziamento per il triennio 2023-2025.
Istituzione del Registro regionale umbro dei Comuni con prodotti De.Co. e disciplina di valorizzazione, logo, coordinamento e promozione
Registro regionale umbro dei Comuni con prodotti De.Co.
La legge disciplina in Umbria la valorizzazione delle denominazioni comunali (De.Co.) come strumento di tutela delle produzioni locali, delle tradizioni e delle specificità storico-culturali del territorio. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione Umbria e si coordina con la normativa europea e statale in materia di indicazioni geografiche e tutela delle produzioni agroalimentari.
Finalità e ambito di tutela
La Regione promuove le De.Co. per sostenere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell’artigianato, della biodiversità, della storia e dei saperi locali. L’iniziativa regionale ha finalità di conoscenza e valorizzazione, senza interferire con il sistema di tutela DOP, IGP e STG previsto dalla normativa europea.
Sono esclusi dal Registro regionale:
- i prodotti già interessati da indicazioni geografiche DOP, IGP e STG;
- i prodotti inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 8 del d.lgs. 173/1998.
Se un prodotto De.Co. ottiene successivamente un riconoscimento europeo, oppure viene iscritto nel predetto elenco, la denominazione comunale decade automaticamente.
Definizioni rilevanti
La legge definisce la De.Co. come una denominazione deliberata dal Comune con apposita delibera di Giunta municipale e controfirmata dal Sindaco, idonea ad attestare il forte legame identitario del prodotto con il territorio comunale. La De.Co. non è qualificata come marchio di qualità o di certificazione, ma come primo livello di tutela.
Il “prodotto De.Co.” può consistere in:
- un prodotto agroalimentare o gastronomico;
- un prodotto artistico o artigianale;
- una ricetta;
- un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;
- una festa, fiera o sagra;
- una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o pesca caratteristica del territorio.
Il Registro regionale De.Co. raccoglie i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ciascun Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali. Il regolamento di iscrizione costituisce il riferimento operativo per uniformare i percorsi comunali e disciplinare l’accesso al Registro regionale.
Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., nel quale sono iscritti i Comuni, i prodotti De.Co. riconosciuti e le aziende, associazioni, comitati e consorzi che svolgono le produzioni a denominazione comunale.
Nel Registro devono essere riportate anche le informazioni utili a individuare:
- le caratteristiche speciali dei prodotti;
- la localizzazione e l’estensione della zona di produzione;
- l’epoca di origine della produzione e i soggetti che l’hanno avviata e proseguita.
Il Registro ha ambito strettamente locale e non costituisce di per sé restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti dell’articolo 30 TFUE.
La tenuta del Registro spetta alla Giunta regionale, che istituisce anche un logo distintivo del Registro, di titolarità regionale, utilizzabile dai soggetti iscritti secondo le modalità fissate dal regolamento attuativo.
Regolamento di iscrizione, modalità di tenuta e logo
La Giunta regionale deve disciplinare, con regolamento attuativo:
- la struttura amministrativa regionale incaricata della tenuta del Registro;
- le sezioni e i campi informativi del Registro;
- le modalità, anche elettroniche, di tenuta;
- le procedure di formazione e aggiornamento del Registro e del regolamento di iscrizione;
- la forma grafica del logo del Registro e le regole per la sua concessione;
- le modalità di diffusione informativa del Registro.
Il regolamento di iscrizione deve inoltre stabilire:
- gli adempimenti formali per l’iscrizione dei prodotti De.Co.;
- i requisiti minimi per l’iscrizione;
- i criteri di gestione di eventuali conflitti con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) e le modalità di superamento;
- i caratteri tecnici e dimensionali standard dei singoli loghi dei prodotti;
- i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono ottenere il riconoscimento De.Co.;
- le regole per l’iscrizione nel Registro dei prodotti già riconosciuti dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della legge.
I soggetti iscritti possono esporre il logo e usarlo nella propria attività pubblicitaria secondo le modalità stabilite dalla Regione.
Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.
La Regione promuove l’istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co. per favorire orientamenti comuni e collaborazione tra gli enti locali.
Il regolamento attuativo disciplina:
- la sede del Coordinamento;
- gli adempimenti per l’iscrizione dei Comuni;
- obiettivi e modalità di funzionamento;
- strumenti per incentivare la collaborazione tra i Comuni aderenti e tra Comuni e Regione.
L’adesione è aperta a tutti i Comuni della Regione Umbria mediante sottoscrizione del regolamento, restando ferma l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna amministrazione comunale.
Promozione e valorizzazione dei prodotti De.Co.
La Regione considera i prodotti De.Co. iscritti nel Registro, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, come testimonianza del territorio umbro da valorizzare nelle iniziative promozionali e nella comunicazione istituzionale.
Sono previste azioni di sostegno, anche economico, visibilità e divulgazione tramite gli strumenti informativi regionali, incluso un’apposita sezione del portale istituzionale. La Regione può inoltre promuovere contributi economici per iniziative a sostegno delle filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co., nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
Regolamento attuativo e tempistiche
La Giunta regionale deve adottare il regolamento di attuazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina quanto necessario per il funzionamento del Registro, per il sistema di iscrizione e per il Coordinamento regionale.
Il regolamento è aperto ai produttori degli altri Stati membri dell’Unione europea e si fonda sulla qualità obiettiva dei prodotti, nel rispetto della Costituzione e della disciplina europea sulla libera circolazione delle merci.
Monitoraggio e valutazione
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei prodotti De.Co. sul territorio regionale.
La Giunta regionale deve trasmettere annualmente una relazione contenente:
- l’elenco dei Comuni iscritti nel Registro e dei relativi prodotti De.Co., con le altre informazioni previste dalla legge;
- le azioni di promozione e valorizzazione realizzate nell’anno di riferimento.
L’Assemblea può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo soggetti attuatori e destinatari, e rende pubblici i risultati del controllo e della valutazione anche tramite il sito istituzionale.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa massima di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.
La copertura è assicurata mediante le risorse del Fondo speciale per provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, con possibilità per la Giunta di disporre le variazioni di bilancio necessarie. Possono concorrere anche risorse europee, statali e regionali compatibili. Per gli anni successivi al 2025, gli oneri sono coperti con le risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio.
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