L.R. Toscana 41/2006
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 41/2006 aggiorna la l.r. 36/1999 su impiego di diserbanti e geodisinfestanti: rinvia alla normativa su tutela delle acque, restringe i prodotti ammessi in ambito non agricolo, introduce controlli e taratura delle macchine irroratrici tramite officine abilitate, vieta l’impiego a minori e gestanti/allattamento e rimodula sanzioni. L’allegato 5 è abrogato quando entra in vigore il regolamento attuativo dell’art. 7.
Modifiche alla disciplina toscana su diserbanti e geodisinfestanti
Modifiche alla disciplina toscana su diserbanti e geodisinfestanti
La legge regionale Toscana 1 agosto 2006, n. 41 interviene sulla l.r. 1 luglio 1999, n. 36, aggiornando la disciplina dell’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e delle procedure in agricoltura. Il testo rafforza i presìdi ambientali, tecnici e sanzionatori, e introduce un collegamento espresso con la normativa statale e regionale in materia di tutela delle acque.
Tutela della risorsa idrica
Per la tutela della risorsa idrica la disciplina regionale rinvia espressamente a:
- d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- l.r. 27 luglio 2004, n. 38, sulle acque minerali, di sorgente e termali;
- articoli 93 e 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale.
Il rinvio serve a coordinare l’uso dei prodotti con le regole di protezione delle risorse idriche presenti nel territorio toscano.
Impiego consentito nei settori non agricoli
Per gli usi non agricoli è consentito soltanto l’impiego di prodotti che:
- non appartengano alle classi molto tossici, tossici e nocivi;
- non rientrino tra le sostanze indicate nell’allegato 2 della l.r. 36/1999.
La norma quindi restringe il novero dei prodotti utilizzabili fuori dall’agricoltura, imponendo un filtro sia per classificazione di pericolosità sia per inclusione in un elenco di sostanze escluse.
Controllo delle macchine irroratrici
Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, denominate barre, sono soggette a:
- controllo diagnostico;
- taratura.
Tali verifiche hanno la finalità di contenere l’effetto deriva, ridurre la dispersione dei prodotti e garantire la corretta distribuzione dei principi attivi. Il controllo e la taratura devono essere svolti da officine abilitate, dotate dei requisiti fissati dal regolamento di attuazione dell’articolo. L’abilitazione di queste officine è rilasciata dall’ARSIA.
Il regolamento deve definire:
- le tipologie di macchine irroratrici soggette a controllo;
- tempi e modalità del controllo;
- modalità di rilascio dell’abilitazione e di verifica delle officine abilitate.
Divieti soggettivi per la distribuzione
È vietato far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a:
- minori di 18 anni;
- donne in stato di gravidanza;
- donne in allattamento.
Resta ferma l’applicazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori. Il divieto richiama inoltre la disciplina statale sulla tutela del lavoro dei minori e sulla maternità e paternità.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sul rispetto della legge è affidata a un sistema di controllo coordinato, svolto da:
- servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL;
- ARPAT;
- ARSIA;
- altri organi istituzionalmente preposti.
L’attività di vigilanza deve avvenire sulla base di piani coordinati pluriennali di controllo.
Regime sanzionatorio
Sono previste sanzioni amministrative differenziate in base alla violazione:
- violazione dell’art. 4: da euro 52,00 a euro 310,00;
- violazione dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7: da euro 516,00 a euro 3.098,00;
- violazione dell’art. 7: da euro 200,00 a euro 1.200,00.
Resta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 31/2001 e dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, relativo ai prodotti fitosanitari.
Abrogazione dell’allegato 5
L’allegato 5 della l.r. 36/1999 è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto per l’art. 7. Ne deriva un effetto differito, legato all’adozione ed efficacia di quel regolamento.
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