L.R. Toscana 42/2006
Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il triennio 2006-2008, misure di contenimento della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale toscano, soprattutto sul personale, per contribuire all’equilibrio economico-finanziario. È prevista una proroga dell’efficacia al 31 dicembre 2009. Sono fissati limiti alle assunzioni, deroghe per finanziamenti esterni e poteri di indirizzo e verifica della Giunta regionale.
Razionalizzazione della spesa del servizio sanitario regionale toscano
Razionalizzazione della spesa del servizio sanitario regionale toscano
La legge, applicabile alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Toscana, persegue il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica e il riequilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale. La disciplina è stata prevista per il triennio 2006-2008 ed è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2009.
Finalità e quadro generale
Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono attenersi alle misure stabilite dalla legge, nel rispetto dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e della programmazione regionale. L’obiettivo centrale è contenere la spesa, in particolare quella per il personale, in coerenza con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione.
Contenimento della spesa per il personale
Per il triennio 2006-2008 le aziende ed enti sanitari regionali sono tenuti ad adottare misure idonee a rendere la spesa di personale compatibile con gli obiettivi di bilancio regionali. In concreto devono:
- attivare prioritariamente azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di procedere a nuovi ingressi di personale;
- ricorrere a reclutamenti, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, solo per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- per l’anno 2006, rispettare comunque il limite numerico del personale in servizio al 31 dicembre 2005.
Deroghe ai limiti di assunzione
I limiti relativi ai nuovi ingressi e al numero di personale non si applicano in alcuni casi specifici:
- ai contratti di lavoro a tempo determinato;
- alle collaborazioni coordinate e continuative;
- agli altri incarichi a termine; quando tali rapporti siano interamente finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 25, comma 1, della l.r. 40/2005 e provenienti dall’Unione europea o da soggetti privati.
Resta inoltre esclusa l’applicazione del limite numerico del personale per l’assunzione della gestione diretta di attività svolte al 31 dicembre 2005 tramite affidamenti a soggetti esterni, ma solo nei limiti della spesa annua già sostenuta per quelle attività.
Indirizzi regionali e controlli
La Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di contenimento con gli atti della programmazione regionale. Inoltre verifica l’andamento della spesa sanitaria nel corso dell’esercizio e, se necessario, adotta misure correttive, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, anche con riferimento alla spesa di personale.
Monitoraggio e rendicontazione
Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono trasmettere alla Giunta regionale, per ciascun anno interessato, una relazione sull’attuazione della legge. La relazione va inviata contestualmente alla certificazione relativa alla coerenza della gestione con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre.
Durata dell’efficacia
La disciplina è stata originariamente prevista per il periodo 2006-2008; la legge di proroga richiamata nell’intestazione ne ha esteso l’efficacia fino al 31 dicembre 2009.
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