L.R. Toscana 43/2006
Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituiva presso Consiglio e Giunta regionale due agenzie per l’informazione istituzionale, disciplinandone organizzazione, personale giornalistico, responsabile, incompatibilità e copertura finanziaria. Oggi è però in larga parte abrogata per la parte riferita al Consiglio regionale e alla sua agenzia; restano rilevanti solo le disposizioni non colpite dall’abrogazione e quelle ancora applicabili alla struttura informativa della Giunta, con efficacia del nuovo assetto del responsabile dal successivo insediamento legislativo previsto dalla l.r. 69/2020.
Istituzione di due agenzie regionali di informazione
Istituzione di due strutture speciali per l’informazione regionale
La legge disciplina l’organizzazione dell’informazione istituzionale della Regione Toscana, prevedendo originariamente due distinte strutture operative: una per il Consiglio regionale e una per la Giunta regionale. Il testo consolidato va però letto tenendo conto dell’abrogazione parziale disposta dalla l.r. 9/2011 per tutte le disposizioni riferite al Consiglio regionale e alla relativa Agenzia di informazione.
Ambito e funzioni delle agenzie
Le agenzie svolgono le funzioni già proprie dell’ufficio stampa regionale:
- cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
- diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
- realizzazione di prodotti informativi anche a supporto della comunicazione integrata e della comunicazione interna all’ente.
Per gli adempimenti e le competenze amministrative, le agenzie sono equiparate a un settore regionale.
Limiti di attività e rapporti istituzionali
Le agenzie non possono svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni. Il Portavoce del Presidente e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché il Portavoce del Presidente della Giunta regionale, possono avvalersi della collaborazione della rispettiva agenzia, d’intesa con il direttore, per i rapporti di carattere politico-istituzionale previsti dalla normativa sull’informazione e comunicazione regionale.
Organizzazione e svolgimento dell’attività giornalistica
Le strutture operano come redazioni giornalistiche, nel rispetto delle norme e dei contratti che regolano la professione giornalistica. L’attività giornalistica deve essere svolta da giornalisti iscritti all’ordine professionale.
Responsabile dell’Agenzia della Giunta regionale
Per l’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, la responsabilità è affidata a un dirigente di ruolo dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche, oppure a un soggetto anche esterno al ruolo dirigenziale, purché in possesso dei requisiti previsti per i dirigenti regionali e dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti.
L’incarico:
- ha carattere di esclusività;
- non è compatibile con altre attività professionali;
- se conferito a dipendenti di ruolo regionali o di altre amministrazioni, richiede il collocamento in aspettativa o fuori ruolo;
- è attribuito con decreto del Direttore generale;
- ha durata definita secondo la disciplina regionale sui dirigenti.
Il responsabile esercita anche i poteri del direttore responsabile di un organo di stampa, assicura il raccordo con le strutture del Consiglio e della Giunta, con enti e aziende regionali, contribuisce ai programmi annuali di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l’attuazione delle attività programmate.
Queste disposizioni sono efficaci solo dalla nomina del responsabile nella legislatura successiva a quella in cui è entrata in vigore la l.r. 69/2020.
Personale giornalistico
La dotazione organica e le qualifiche dei giornalisti sono determinate dagli organi competenti su proposta del direttore di riferimento. I giornalisti sono assunti per ciascuna agenzia tramite concorso pubblico per titoli ed esami. Anche per il personale giornalistico vale il divieto di svolgere altre attività professionali, salvo quanto consentito dal contratto collettivo nazionale.
Disposizioni di prima applicazione
In sede di avvio originario, le strutture di informazione esistenti presso i due organi regionali dovevano essere soppresse con atto dei rispettivi organi e sostituite dalle nuove agenzie, in una data comunque successiva al 31 dicembre 2006. Contestualmente si prevedeva l’assegnazione del personale amministrativo ed esecutivo del ruolo regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
Sempre in prima applicazione:
- la direzione dell’agenzia del Consiglio era affidata al responsabile del settore Informazione e comunicazione in servizio al 31 dicembre 2005;
- la dotazione organica giornalistica era fissata in 17 unità a tempo indeterminato per l’agenzia della Giunta e 13 unità per quella del Consiglio.
Una parte di queste disposizioni risulta oggi abrogata.
Copertura finanziaria
Gli oneri originari decorrevano dal 1° gennaio 2007 ed erano quantificati in euro 1.570.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, con imputazione a specifiche unità previsionali di base del bilancio pluriennale. Per gli esercizi successivi la copertura era demandata alla legge di bilancio. Le attività di informazione istituzionale previste nei programmi annuali della l.r. 22/2002 trovavano copertura sulle voci di bilancio indicate dalla stessa legge.
Stato di vigenza e attualità della disciplina
La legge è oggi solo parzialmente applicabile: la l.r. 9/2011 ha abrogato le disposizioni nella parte riferita al Consiglio regionale e all’Agenzia di informazione del Consiglio regionale. Inoltre, alcune previsioni sono state successivamente modificate o abrogate, con particolare riferimento al personale e alla disciplina del responsabile. La parte realmente utile riguarda quindi soprattutto la struttura informativa degli organi di governo della Regione e il quadro organizzativo residuo non incompatibile con le modifiche successive.
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