Cassazione Civile, Ordinanza n. 06121/2024 del 07/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2008, che era stato annullato in primo grado per difetto di sottoscrizione. In appello, la commissione tributaria regionale aveva sospeso il giudizio per la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio. Dopo la definizione di quella questione da parte della Corte costituzionale, la società contribuente aveva chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nel termine semestrale; la CTR aveva accolto l'eccezione e dichiarato l'estinzione. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato l'eccezione sulla illegittimità dell'ordinanza di sospensione; (2) violazione degli artt. 295, 297, 337 e 42 c.p.c., nonché degli artt. 39, 41, 43 e 45 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 23 l. 87/1953, deducendo che la sospensione disposta era impropria/facoltativa, non riconducibile alla sospensione necessaria del processo tributario, e che quindi non avrebbe potuto determinare l'estinzione per mancata riassunzione nel termine semestrale. La società ha resistito con controricorso eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione, con regolamento di competenza, dell'ordinanza di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che l'ordinanza di sospensione adottata dalla CTR, pur qualificata in appello come sospensione necessaria, fosse in realtà una sospensione impropria/facoltativa per pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevato in altro processo, e che tale provvedimento dovesse essere impugnato immediatamente con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. entro il termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c. Poiché l'Ufficio non aveva impugnato tempestivamente l'ordinanza di sospensione, la stessa era divenuta definitiva e non poteva essere contestata con ricorso avverso la successiva sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la posizione dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La censura ex art. 112 c.p.c. è stata dedotta per omessa pronuncia, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso, essendo assorbita dal rilievo preliminare di inammissibilità.
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità nei casi previsti dalla legge; non è il correttivo per la sospensione disposta per pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio.
Il termine per la riassunzione opera solo nel perimetro della sospensione necessaria; non si applica, in questa prospettiva, alla sospensione impropria/facoltativa non legittimata dall'ordinamento.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
Richiamato come parametro per distinguere la sospensione facoltativa in presenza di sentenza non definitiva nel giudizio pregiudicante, ma non come base per la sospensione impropria in attesa di altra questione costituzionale sollevata da diverso giudice.
Il provvedimento di sospensione, se non rientra nei casi tassativi di sospensione legale, è impugnabile con regolamento di competenza; la sua mancata impugnazione lo rende definitivo.
È il termine perentorio entro il quale deve essere proposto il regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione.
art. 39, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Individua i casi di sospensione necessaria nel processo tributario; la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio non vi rientra.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
Regola i rapporti interni tra processi tributari quando la decisione di una controversia dipende da un'altra controversia tributaria; non copre la sospensione per questione costituzionale sollevata in altro giudizio.
art. 39, comma 1-ter, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato solo come ulteriore ipotesi legale di sospensione del processo tributario introdotta dalla riforma, distinta dalla vicenda in esame.
Richiamato dalla parte contribuente nell'istanza di estinzione per inattività, ma la decisione si fonda soprattutto sul regime di impugnazione della sospensione.
È la norma evocata per l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, ritenuta in concreto conseguenza della mancata riassunzione dopo la sospensione.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della questione di costituzionalità; la Corte distingue però la sospensione ex lege conseguente a rimessione alla Corte costituzionale da quella impropria disposta per altra questione pendente.
È richiamato nel passaggio in cui si collega la riassunzione al termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della decisione costituzionale, ma il punto decisivo resta l'obbligo di impugnare la sospensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione necessaria è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 39 d.lgs. 546/1992; al di fuori di tali ipotesi, la sospensione disposta dal giudice per attendere l'esito di altra questione di legittimità costituzionale è una sospensione impropria/facoltativa e non può essere trattata come sospensione legale.
- Se il giudice dispone una sospensione non riconducibile a un caso legale di sospensione, il provvedimento deve essere impugnato immediatamente con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. nel termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c.; la mancata tempestiva impugnazione rende definitiva la sospensione.
- La declaratoria di estinzione per mancata riassunzione non può essere utilmente censurata quando la parte avrebbe dovuto contestare a monte il provvedimento di sospensione e non lo ha fatto nei modi e nei termini previsti.
- Nel processo tributario, l'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992 riguarda i soli rapporti interni tra processi tributari in rapporto di pregiudizialità-dipendenza e non si estende alla pendenza di una questione costituzionale sollevata in altro giudizio.
- La sospensione facoltativa disposta in attesa della definizione di una questione di costituzionalità sollevata in un diverso processo è incompatibile con il sistema processuale vigente, che disfavoreggia le sospensioni non espressamente previste dalla legge.
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