L.R. Umbria 7/2006
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 - comma 2 - e 21 - comma 2 - del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 7/2006 autorizza la Giunta ad adottare un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di Giunta, enti, agenzie regionali, aziende sanitarie e altri soggetti pubblici regionali. Il regolamento deve individuare dati e operazioni consentite e rispettare i principi del d.lgs. 196/2003.
Autorizzazione alla Giunta regionale per il regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
Autorizzazione al regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari
La legge regionale dell’Umbria n. 7 del 2 maggio 2006 attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare un regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali e riguarda i trattamenti effettuati per finalità di rilevante interesse pubblico da soggetti pubblici regionali.
Oggetto e finalità
La legge autorizza il Consiglio regionale a consentire alla Giunta l’adozione di un regolamento regionale che disciplini il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico. La disciplina regolamentare deve essere conforme ai principi fissati dall’articolo 22 del d.lgs. 196/2003.
Contenuti del regolamento regionale
Il regolamento regionale deve individuare:
- i tipi di dati sensibili e giudiziari che i soggetti interessati possono trattare;
- i tipi di operazioni eseguibili su tali dati.
L’identificazione dei dati e delle operazioni non è statica: la legge prevede che sia aggiornata e integrata periodicamente dalla Giunta regionale.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina regolamentare si applica nei confronti di:
- Giunta regionale;
- enti e agenzie regionali, comprese le aziende sanitarie;
- altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Il testo non contiene un termine finale di applicazione né una disciplina transitoria specifica.
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