L.R. Umbria 5/2006
Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Umbria 24 febbraio 2006, n. 5 istituisce il Piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA), ne disciplina contenuti, approvazione, vincoli sulle risorse idriche destinate all’uso idropotabile, concessioni, controlli, risparmio idrico e finanziamenti. Prevede anche termini transitori entro il 30 giugno 2006 per istanze e denunce, oltre a verifiche del piano previste nel 2015 e nel 2040.
Piano regolatore regionale degli acquedotti e disciplina delle concessioni d’acqua riservata
Piano regolatore regionale regionale degli acquedotti e disciplina delle risorse idriche
La legge disciplina per la Regione Umbria la revisione e l’aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, che assume la denominazione di piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA). Il provvedimento regola anche il vincolo delle risorse idriche destinate all’uso idropotabile, le concessioni sulle acque riservate, il risparmio idrico, il monitoraggio e alcune norme transitorie e finanziarie.
Finalità e ambito della pianificazione
La legge stabilisce le procedure per l’approvazione degli aggiornamenti e delle varianti del piano, in coerenza con il Titolo V della Costituzione e con i principi della legge n. 36 del 1994. Il PRRA è lo strumento regionale per programmare l’uso della risorsa acqua, favorirne il risparmio e il rinnovo, garantirne l’equa ripartizione e la salvaguardia quantitativa e qualitativa.
Contenuti del PRRA
Il piano tiene conto dello stato di attuazione del precedente piano approvato nel 1968, della localizzazione delle opere di captazione e adduzione e della disponibilità delle risorse idriche sul territorio regionale, nonché delle tendenze evolutive, delle previsioni demografiche e del fabbisogno idropotabile.
In coerenza con tali elementi, il piano individua:
- le modalità di riorganizzazione del sistema acquedottistico e i principali schemi di adduzione, anche su base cartografica;
- le fonti di approvvigionamento da riservare;
- le azioni e le misure per ridurre i consumi e promuovere il risparmio idrico.
Elaborati e base territoriale del piano
Il PRRA è redatto con riferimento agli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale n. 43 del 1997. Gli elaborati principali comprendono una relazione generale con criteri di compilazione, quadro della situazione idrica per ambito, determinazione dei fabbisogni e individuazione delle risorse; una cartografia dei sistemi acquedottistici; l’elenco delle risorse da riservare; e un indice del fabbisogno idrico prevedibile per ambito e per comune.
Procedura di approvazione e aggiornamento
Il progetto di PRRA è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e acquisito il parere delle Autorità di bacino competenti. Il progetto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso ai comuni; gli interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni. La Giunta, valutate le osservazioni, adotta il piano entro i successivi 60 giorni e lo trasmette al Consiglio regionale, che lo approva con deliberazione. Il piano entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Le modifiche e gli aggiornamenti seguono la medesima procedura.
Durata, verifiche e revisioni
Il piano è sottoposto a verifiche programmate:
- nel 2015, per confrontare previsioni e attuazione;
- nel 2040, per verificare gli elementi strategici del piano e le portate da riservare presso le fonti prescelte.
È inoltre soggetto a revisione ogni volta che mutino i principi fondamentali della pianificazione nazionale o regionale in materia di risorse idriche e difesa del suolo, e siano attuati o modificati i piani di bacino.
Emergenze e varianti
In caso di grave emergenza ambientale o calamità naturali, la Giunta regionale può autorizzare nuovi prelievi, integrativi o sostitutivi, limitati nel tempo, non previsti nel PRRA, purché entro i limiti della portata complessiva riservata a ciascuna Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO). Tali autorizzazioni costituiscono varianti al piano.
Vincolo delle risorse riservate
Le risorse idriche individuate dal PRRA per uso idropotabile sono sottoposte a vincolo totale. Il vincolo resta efficace fino alla verifica degli elementi strategici del piano prevista per il 2040.
Revisione delle concessioni e regime delle acque riservate
Per le acque riservate, la legge esclude l’obbligo di indennizzo previsto dalla disciplina del testo unico sulle acque, in applicazione del principio di priorità dell’uso umano della risorsa idrica.
Le Province, nell’istruttoria relativa alle acque riservate dal PRRA, possono:
- rivedere le concessioni esistenti con prescrizioni, limiti temporali o quantitativi ai prelievi, con eventuale riduzione del canone;
- negare il rinnovo delle concessioni o delle varianti incompatibili con le utilizzazioni riservate.
Nuove concessioni e utilizzo provvisorio
Le Province rilasciano le nuove concessioni sulle acque riservate entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza da parte delle AATO, corredata di documentazione tecnica, progettuale e cartografica specifica.
Nelle more del rilascio, le AATO possono utilizzare le acque riservate già oggetto di prelievi in atto alla data di entrata in vigore della legge, se tali prelievi sono conformi al PRRA e se non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale; resta dovuto il canone.
La pubblicazione del PRRA sostituisce ogni altra forma pubblicistica prevista dal regio decreto n. 1775 del 1933 per il rilascio delle concessioni su acque riservate. Non sono ammesse domande concorrenti per usi diversi da quelli previsti dal piano. Le concessioni non possono superare i 30 anni e sono tacitamente rinnovabili per un uguale periodo, salvo diversa previsione del piano.
Per i prelievi antecedenti alla legge regionale umbra n. 11 del 1998, il rilascio della concessione non è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale; restano esclusi dalla medesima legge anche gli interventi di manutenzione e sostituzione di condotte adibite al trasporto di acque riservate.
Le spese istruttorie per le concessioni di derivazione sulle acque riservate destinate all’uso idropotabile sono ridotte del 50%. Restano ferme le norme su valutazione di incidenza nei siti Natura 2000.
Misure per il risparmio idrico
La Regione promuove e incentiva:
- reti duali industriali e di quartiere;
- recupero e riuso di acque reflue trattate e meteoriche;
- tecniche irrigue orientate al risparmio;
- risanamento delle reti acquedottistiche per ridurre le perdite;
- dispositivi per un consumo più controllato sugli impianti esistenti;
- campagne informative sull’uso responsabile dell’acqua.
Osservatorio regionale sui servizi idrici
È istituito presso la Direzione competente l’Osservatorio regionale sui servizi idrici, con funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici sul servizio idrico integrato, anche a beneficio di istituzioni, utenti e consumatori.
L’Osservatorio acquisisce anche i dati di monitoraggio svolti da ARPA sulle principali risorse idriche e assicura l’accesso, anche informatico, ai dati validati. La Giunta regionale deve definirne la struttura organizzativa entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Controllo e monitoraggio
Le Province verificano il rispetto dei disciplinari di concessione, in particolare sulle modalità e quantità dei prelievi e sul rilascio del minimo deflusso vitale, e trasmettono annualmente i risultati alla Regione.
L’ARPA rileva lo stato quantitativo delle risorse idriche mediante il monitoraggio delle portate sorgive, dei livelli piezometrici e dei principali prelievi per uso idropotabile individuati nel PRRA. Gli oneri dell’attività sono posti a carico delle AATO, secondo intesa tra le parti.
Regolamento attuativo
La Regione è tenuta ad emanare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento con prescrizioni tecniche per il risparmio idrico e con la disciplina del funzionamento dell’Osservatorio.
Modifica della disciplina sulle Autorità territoriali di ambito
La legge sostituisce l’articolo 4 della legge regionale n. 33 del 2004 prevedendo il trasferimento, con consenso dei titolari, delle concessioni di derivazione a uso idropotabile e di occupazione di pertinenze idrauliche finalizzate al servizio idrico integrato dai Comuni e dalle aziende pubbliche comunali all’Autorità territoriale d’ambito. L’istanza di subentro è presentata alla Provincia competente, che registra d’ufficio la variazione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.
Norme finali, transitorie e adempimenti iniziali
I prelievi, le opere di captazione, adduzione e distribuzione per il servizio idropotabile regionale devono conformarsi al PRRA.
Per reti, opere, impianti e canalizzazioni destinate al servizio idrico integrato, le AATO esercitano le funzioni di autorità espropriante ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001.
In via transitoria:
- dalla data di adozione del progetto di PRRA fino all’approvazione definitiva, le acque previste dal progetto come da utilizzare sono riservate ai sensi dell’art. 51 del R.D. n. 1775 del 1933;
- entro 3 mesi dall’entrata in vigore del PRRA, le AATO verificano la coerenza dei Piani d’Ambito e li aggiornano se necessario;
- entro 6 mesi dall’entrata in vigore del PRRA, le AATO presentano alle Province piani per installare e manutenere dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi nei punti di prelievo e, se presenti, di restituzione, da attuare entro 24 mesi;
- per i prelievi già in atto alla data di entrata in vigore della legge, le AATO possono continuare l’utilizzo dell’acqua riservata, presentando domanda di concessione entro il 30 giugno 2006 e pagando il canone, se il prelievo è conforme al PRRA;
- il termine per le istanze di concessione con breve istruttoria è prorogato al 30 giugno 2006;
- il termine per la denuncia dei pozzi è prorogato al 30 giugno 2006.
Disposizioni finanziarie
Per il 2006 sono autorizzati:
- 250.000 euro per gli interventi di risparmio idrico di cui all’articolo 10;
- 50.000 euro per l’Osservatorio regionale sui servizi idrici.
La copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. La Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
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