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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti regionali di determinazione degli aggregati e dei tetti di spesa per l'assistenza specialistica da privato per il 2025, di definizione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale, nonché circolari esplicative sulla compilazione dei form online

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto dell'Assessore regionale della Salute n. 845 dell'1 agosto 2025, relativo alla determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2025, come rettificato, il decreto n. 794 del 29 luglio 2025, concernente la definizione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale, e le circolari esplicative sulla compilazione dei moduli online. In sede cautelare sono state dedotte, tra l'altro, la violazione dell'accordo con le organizzazioni sindacali, l'illegittimità dei criteri generali di determinazione dei tetti di spesa per eccesso di potere e difetto di motivazione, nonché censure relative alla cosiddetta clausola di salvaguardia. Il TAR ha inoltre rilevato la possibile presenza di profili di inammissibilità connessi alla proposizione di un ricorso collettivo, rinviandone l'approfondimento alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto alla dedotta violazione dell'accordo con le organizzazioni sindacali, ha ritenuto che la disciplina regionale preveda un confronto non riconducibile a una logica propriamente concertativa e che, nel caso concreto, tale confronto risultasse documentato. I criteri per la determinazione dei tetti di spesa regionali e provinciali sono stati ritenuti, a una sommaria cognizione, non affetti dai vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione denunciati, trattandosi di un atto amministrativo generale di programmazione caratterizzato da ampia discrezionalità, anche nella distribuzione delle economie di spesa. Le censure sulla clausola di salvaguardia sono state ritenute non sufficienti, dovendosi confermare le motivazioni già espresse nel decreto presidenziale n. 708/2025. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto è stato qualificato come meramente patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della parziale novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la violazione di un obbligo regionale di confronto con le organizzazioni sindacali non sussiste quando la disciplina applicabile richiede un confronto non avente natura concertativa e l'amministrazione dimostri documentalmente di averlo svolto.
  • Gli atti amministrativi generali di programmazione sanitaria, inclusi quelli che determinano tetti e aggregati di spesa, sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, anche nella scelta dei criteri di distribuzione delle economie di spesa; in sede cautelare, tali scelte non possono essere sindacate in assenza di immediati e riconoscibili profili di illogicità, difetto di istruttoria o motivazione.
  • La natura patrimoniale del pregiudizio dedotto, quando non siano allegati specifici ulteriori elementi di irreversibilità o gravità, non è sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
  • La proposizione di un ricorso collettivo può porre questioni di ammissibilità che devono essere esaminate nella fase di merito quando, nella sommaria cognizione cautelare, esse non risultino decisive per la definizione dell'istanza di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potereDifetto di motivazione

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