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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26449/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di rideterminazione della pena relativa al capo A) rapina (sentenza G.U.P. Tribunale di Roma 27/01/2018, irrevocabile il 23/09/2023), invocando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha riconosciuto la possibilita' di diminuire la pena per il delitto di rapina in caso di lieve entita' del fatto; il ricorrente deduceva che la rapina riguardava oggetti di scarso valore (penne, quaderni) e che le lesioni riportate dalla vittima, con prognosi di cinque giorni, erano lievissime e quindi compatibili con l'attenuante della lieve entita'. Il G.I.P. aveva rigettato l'istanza ritenendo che le lesioni con prognosi di cinque giorni escludessero l'attenuante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione fosse competente a valutare la richiesta e avesse correttamente applicato i criteri derivanti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita', escludendo l'attenuante della lieve entita' sulla base delle risultanze del giudizio di cognizione (in particolare le lesioni con prognosi di cinque giorni). Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    dichiarata illegittima, nella parte in cui non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entita'

    La Corte costituzionale ha affermato che la disciplina dell'art. 628 deve consentire la diminuzione della pena in presenza della lieve entita' del fatto; l'applicazione degli effetti va valutata in sede esecutiva quando la condanna e' divenuta irrevocabile

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    fornisce indicatori per individuare la lieve entita' del fatto estendendo considerazioni analoghe a quelle gia' svolte per estorsione

    Indica i criteri sintomatici della lieve entita' (estemporaneita' della condotta, scarsita' dell'offesa personale, esiguita' del valore sottratto, assenza di profili organizzativi, modalita' di violenza minimali)

  • art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87

    citato in relazione agli effetti consequenziali della pronuncia costituzionale

    Usato come base formale per la declaratoria consequenziale di illegittimita' di parti dell'art. 628

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri che il giudice deve considerare nella rideterminazione della pena; il giudice dell'esecuzione deve usarli nell'esercizio della discrezionalita' nel rideterminare il trattamento sanzionatorio

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 1, n. 5973 del 04/12/2014 Ciriello e Sez. U. n. 42858 del 29/05/2014 Gatto)

    Principio secondo cui, intervenuta una declaratoria di incostituzionalita' che incide sulla commisurazione della pena, il condannato puo' chiedere in sede esecutiva la rideterminazione della pena e il giudice dell'esecuzione deve valutare la circostanza nei limiti del giudicato

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024)

    Ha ritenuto che la presenza di lesioni alla persona offesa possa essere sufficiente a escludere l'attenuante della lieve entita' in caso di rapina

  • Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025 (Veseli)

    Conferma che il condannato puo' chiedere la rideterminazione della pena in executivis per effetti di pronunce costituzionali successive

Massime di principio

  • L'attenuante della lieve entita' va valutata sul fatto nel suo complesso e non solo sull'entita' del danno: il giudice considera natura, modalita', mezzi, circostanze e conseguenze complessive della condotta.
  • Indicatori favorevoli all'attenuante: condotta estemporanea, assenza di profili organizzativi, esiguita' del valore sottratto, modalita' di violenza minimale (es. lieve spinta) e scarsita' dell'offesa personale.
  • La presenza di lesioni alla vittima tende a escludere l'attenuante quando le lesioni non sono meramente trascurabili; prognosi di alcuni giorni (ad es. cinque giorni) e' stata considerata sufficiente a escludere la lieve entita' in piu' pronunce.
  • Se la condanna e' divenuta irrevocabile prima della pronuncia costituzionale, il condannato puo' chiedere in sede esecutiva la rideterminazione della pena, ma il giudice dell'esecuzione opera entro i limiti del giudicato e delle risultanze acquisite nel processo di cognizione.
  • Il giudice dell'esecuzione ha ampi poteri discrezionali nella rideterminazione, ma deve motivare congruamente la decisione alla luce dei criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. e della giurisprudenza costituzionale e di legittimita'.
  • Per ottenere favorevolmente l'attenuante in sede esecutiva il ricorrente deve documentare in modo netto gli elementi che rendono il fatto di lesivita' realmente minima (modalita' di violenza estremamente ridotta, valore sottratto esiguo, precarieta' delle conseguenze personali).

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