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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, 20 novembre 2025, n. 1294/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione della deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di regolazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione della deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL del 5 agosto 2025. Tale deliberazione aveva approvato il nuovo allegato A.72 al codice di rete di Terna, introducendo nuovi requisiti tecnici per la connessione degli impianti fotovoltaici alle reti di media tensione. Nel giudizio d’appello cautelare, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia, poiché è sopravvenuta la deliberazione ARERA n. 564/2025/R/EEL del 23 dicembre 2025, che ha prorogato i termini per l’adeguamento e rideterminato i termini per beneficiare del contributo previsto a tale fine.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza della deliberazione ARERA n. 564/2025/R/EEL, unitamente alla dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione cautelare, ha eliminato l’utilità concreta e attuale di una pronuncia sulla sospensione dell’ordinanza e dell’efficacia della deliberazione impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in quanto l’esito del giudizio è dipeso da una sopravvenienza.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • L’appello cautelare è improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza e della conseguente dichiarazione della parte appellante, viene meno l’interesse concreto e attuale a una pronuncia sulla domanda cautelare.
  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento dell’autorità regolatoria che modifica i termini di adeguamento e di accesso a un contributo può eliminare l’utilità concreta della decisione sull’appello cautelare relativo al provvedimento originario.
  • Quando l’improcedibilità dell’appello cautelare dipende da una sopravvenienza, le spese della fase possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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