Circolare numero 124 del 10-11-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e ridefinisce i criteri per rivalutare la retribuzione pensionabile relativa ai periodi fino al 30 aprile 1968. Viene chiarito che, per tali periodi, la retribuzione va determinata con la tabella C del D.P.R. n. 488/1968 (poi tabella E) e che la rivalutazione ex art. 3, comma 11, l. n. 297/1982 deve essere calcolata usando l’indice ISTAT del 1968, non quello dell’anno di percezione della retribuzione, per evitare una doppia rivalutazione. Le pensioni già liquidate con i criteri previgenti devono essere ricalcolate; le domande pendenti e le controversie in corso vanno definite secondo i nuovi criteri, con arretrati entro la prescrizione decennale.
Rivalutazione della retribuzione pensionabile per periodi anteriori al 1° maggio 1968: nuovi criteri applicativi dopo le sentenze Cassazione S.U. 2041, 2042 e 2043/2006
Rivalutazione della retribuzione pensionabile per periodi antecedenti il 1° maggio 1968
La circolare interviene sui criteri di determinazione e rivalutazione della retribuzione pensionabile per i periodi anteriori al 1° maggio 1968, alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 2041, 2042 e 2043 del 31 gennaio 2006. L’obiettivo è uniformare l’attività dell’Istituto al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte e superare i criteri applicativi precedentemente adottati.
Quadro normativo originario
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nel disciplinare il sistema di calcolo retributivo delle pensioni, ha previsto all’art. 5, sesto comma, che per i periodi antecedenti al 1968, in assenza dei valori retributivi effettivi ma con sola disponibilità degli importi contributivi, la retribuzione pensionabile debba essere determinata mediante la tabella C allegata al decreto. Tale tabella consente di risalire alla retribuzione settimanale corrispondente all’importo del contributo settimanale, tenendo conto delle classi di contribuzione vigenti dal 1968 in poi.
Successivamente, l’art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha introdotto la rivalutazione delle retribuzioni che concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile, commisurandola alla variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT tra l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
Evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale
Dopo l’introduzione del meccanismo di rivalutazione della legge n. 297/1982, si è posto il problema del coordinamento con la tabella C. La circolare ricostruisce il percorso giurisprudenziale: con la sentenza n. 3194 del 4 marzo 2003 la Cassazione aveva ritenuto che la tabella C non fosse stata abrogata né espressamente né tacitamente e che potesse operare in via concorrente con la rivalutazione prevista dalla legge n. 297/1982, anche per retribuzioni corrisposte in anni anteriori al 1968.
La successiva sentenza n. 15879 del 14 agosto 2004 ha invece cambiato orientamento, osservando che la corretta interpretazione non riguarda l’abrogazione della norma più antica, bensì il contenuto della tabella C e il suo coordinamento con la disciplina successiva. La Corte ha evidenziato che la tabella C già realizza un’attualizzazione al 1968 delle retribuzioni pregresse; applicare anche la rivalutazione ex art. 3, comma 11, l. n. 297/1982, sulla base dell’anno di effettiva percezione della retribuzione, determinerebbe una doppia rivalutazione e quindi un risultato abnorme.
Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 2041, 2042 e 2043 del 31 gennaio 2006, hanno risolto il contrasto confermando tale impostazione. Il principio di diritto affermato è che, per gli anni precedenti al 1968, la rivalutazione della retribuzione media settimanale deve essere effettuata facendo riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione.
Nuovi criteri applicativi adottati dall’Istituto
In coerenza con il nuovo indirizzo giurisprudenziale, l’Istituto precisa che la tabella C non deve considerarsi abrogata per effetto della legge n. 297/1982. Tuttavia, risultando incompatibile con questa interpretazione il precedente criterio di calcolo, il Consiglio di Amministrazione ha revocato con deliberazione n. 231 del 26 luglio 2006 la delibera n. 253 dell’8 novembre 1982, che aveva introdotto tabelle sostitutive della tabella C per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1982.
Di conseguenza non sono più operanti i criteri applicativi contenuti nella circolare n. 60083 A.G.O. – n. 2515 S.A./2, lettera B) punto 1), del 4 gennaio 1983. Il nuovo criterio stabilisce che, per i periodi fino al 30 aprile 1968 nei quali non siano disponibili i valori retributivi effettivi ma solo gli importi contributivi, la retribuzione deve essere determinata con la tabella C del D.P.R. n. 488/1968, poi sostituita dalla tabella E del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla l. 26 settembre 1981, n. 537.
Sulle retribuzioni così desunte, la rivalutazione ex art. 3, comma 11, l. n. 297/1982 deve essere calcolata in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT tra il 1968 e l’anno precedente la decorrenza della pensione. Il riferimento corretto è quindi l’indice del 1968, anno in cui le retribuzioni pregresse risultano già attualizzate dalla tabella C, così da evitare una seconda rivalutazione.
Ambito di applicazione
I criteri si applicano alle pensioni, comprese quelle supplementari, da liquidare a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e anche a quelle da liquidare a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, quando includano periodi di lavoro dipendente anteriori al 1° maggio 1968 utili al calcolo della retribuzione pensionabile.
Effetti sulle pensioni già liquidate e sulle domande pendenti
Le pensioni già liquidate secondo i criteri della circolare del 4 gennaio 1983 devono essere ricalcolate in base ai nuovi criteri. Ai fini della ricognizione delle pensioni interessate dal ricalcolo, l’Istituto richiede la presentazione di un’apposita domanda presso le sedi competenti.
Le domande già presentate e ancora pendenti devono essere definite applicando la nuova disciplina. Analogamente, le controversie giudiziarie in corso devono essere trattate tenendo conto della statuizione delle Sezioni Unite.
Arretrati e prescrizione
Gli arretrati conseguenti al ricalcolo devono essere corrisposti entro il limite della prescrizione ordinaria decennale, salvo che sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato. In quest’ultimo caso, gli arretrati spettano dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza stessa.
La circolare conclude segnalando che, con successivo messaggio, verrà comunicato l’aggiornamento delle procedure di calcolo.
Punti principali
Premessa normativa e disciplina originaria
Il D.P.R. n. 488/1968 ha introdotto il sistema retributivo di calcolo della pensione basato su anzianità contributiva e retribuzione pensionabile. Per i periodi anteriori al 1968, in mancanza dei valori retributivi effettivi, l’art. 5, sesto comma, prevede l’uso della tabella C per ricavare la retribuzione settimanale corrispondente agli importi contributivi. Successivamente, l’art. 3, comma 11, della l. n. 297/1982 ha introdotto la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili in base all’indice ISTAT del costo della vita.
Evoluzione giurisprudenziale
Dopo un primo orientamento favorevole alla cumulabilità tra tabella C e rivalutazione ISTAT, la Cassazione con la sentenza n. 15879/2004 ha escluso che i due meccanismi possano essere applicati congiuntamente per i periodi anteriori al 1968, poiché ciò produrrebbe un effetto moltiplicativo non coerente con la finalità di tutela contro la svalutazione monetaria. Le Sezioni Unite, con le sentenze n. 2041, 2042 e 2043 del 31 gennaio 2006, hanno confermato tale impostazione e fissato il principio di diritto secondo cui, per gli anni precedenti al 1968, la rivalutazione deve essere effettuata avendo riguardo all’indice ISTAT del 1968.
Nuovo criterio applicativo adottato dall’INPS
L’Istituto, in conformità al principio delle Sezioni Unite, considera non abrogata la tabella C, ma ritiene non più operativi i criteri applicativi in precedenza adottati con la circolare del 4 gennaio 1983. Per le pensioni, comprese quelle supplementari, quando nel periodo utile siano presenti periodi fino al 30 aprile 1968 per i quali si hanno solo dati contributivi, la retribuzione va determinata con la tabella C del D.P.R. n. 488/1968 (sostituita dalla tabella E) e poi rivalutata applicando la variazione ISTAT tra il 1968 e l’anno precedente la decorrenza della pensione.
Ambito di applicazione
I nuovi criteri si applicano alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ex art. 16 della l. n. 233/1990, purché comprendano periodi di lavoro dipendente anteriori al 1° maggio 1968 rilevanti ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile. La circolare precisa che il principio vale anche per le pensioni supplementari.
Riliquidazione delle pensioni e gestione delle domande
Le pensioni già liquidate con i criteri della circolare del 4 gennaio 1983 devono essere ricalcolate secondo i nuovi criteri. Per individuare le posizioni interessate è richiesta la presentazione di un’apposita domanda presso le sedi competenti. Le domande pendenti devono essere definite applicando la nuova disciplina e anche le controversie giudiziarie in corso devono essere trattate alla luce del principio di diritto della Cassazione.
Arretrati, prescrizione e sentenze passate in giudicato
Gli arretrati devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria decennale, salvo che sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato. In tale ipotesi, gli arretrati spettano dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza. La circolare annuncia inoltre un successivo messaggio per l’aggiornamento delle procedure di calcolo.
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