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Circolare

Circolare numero 120 del 9-11-2006

Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della CNA sulle prestazioni temporanee

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 13 luglio 2006 tra INPS e CNA per consentire la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee erogate ai beneficiari di specifici trattamenti previdenziali. Vengono indicati soggetti interessati, modalità di delega, percentuali di contribuzione, costo del servizio, flussi informativi tra datori di lavoro, INPS e CNA, nonché le istruzioni contabili per la rilevazione dei contributi e dei rimborsi spese.

Convenzione INPS-CNA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CNA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata il 13 luglio 2006 tra INPS e CNA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. L’intervento riguarda sia gli aspetti operativi della delega e della trattenuta, sia i profili contabili connessi alla riversione delle somme alla Confederazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione si applica ai beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Tali soggetti possono versare i contributi sindacali a favore della CNA tramite trattenuta sulle indennità percepite.

Delega del lavoratore e condizioni di efficacia

La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Essa deve essere contestuale alla domanda di prestazione e produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca della delega o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare la delega.

Adempimenti del datore di lavoro e conservazione della documentazione

Per consentire all’INPS di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro, al momento della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, deve indicare per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega il codice distintivo dell’Organizzazione sindacale destinataria del contributo e la misura percentuale del medesimo. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991. Le sedi INPS devono provvedere a fornire alle Organizzazioni le istruzioni operative necessarie.

Codice identificativo CNA e misura dei contributi

Il codice identificativo della CNA è 2501. La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti alla Organizzazione. La CNA ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavoratori socialmente utili.

Costo del servizio e gestione delle variazioni

Il costo del servizio è determinato in 0,60 euro per singola delega. La CNA si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 6 della convenzione allegata.

Flussi informativi, rimesse e modalità operative

Le sedi INPS devono mettere a disposizione della CNA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Le rimesse devono essere versate presso la SANPAOLO, Filiale Roma 85, Via Parigi 9, 00185 Roma, su conto corrente che sarà comunicato con successivo messaggio, intestato a CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato. La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative da seguire.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti alla CNA sono istituiti i conti GPA 25/171 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/171 per l’accreditamento alla CNA dei contributi sindacali e GPA 11/171 per la rilevazione del debito verso la CNA. I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/171; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso spese per il servizio di esazione e all’IVA sul medesimo rimborso devono essere imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per quanto non disciplinato nel dettaglio, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti beneficiari

La convenzione, sottoscritta il 13 luglio 2006 tra il Presidente dell’INPS e la CNA ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Possono aderire i soggetti beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega del lavoratore e modalità di trattenuta

Il versamento dei contributi sindacali alla CNA avviene mediante trattenuta sull’indennità percepita dal lavoratore. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Essa deve essere contestuale alla domanda di prestazione e produce effetti solo fino al pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare la delega.

Obblighi del datore di lavoro e delle sedi INPS

Per consentire all’Istituto di effettuare la trattenuta, il datore di lavoro deve indicare, nella comunicazione dei dati per il pagamento diretto dell’integrazione salariale, per ciascun lavoratore delegante, il codice dell’Organizzazione sindacale e la misura percentuale del contributo. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991. Le sedi INPS devono fornire alle Organizzazioni le istruzioni operative necessarie.

Codice identificativo, percentuali e costo del servizio

Il codice identificativo della CNA è 2501. La misura del contributo deve essere espressamente indicata in delega in percentuale alla prestazione previdenziale ed essere uguale per tutti gli iscritti alla Organizzazione. La CNA comunica le seguenti aliquote: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavoratori socialmente utili). Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega, con previsione di eventuali ulteriori variazioni secondo quanto stabilito dalla convenzione.

Flussi informativi e modalità di versamento

Le sedi INPS devono mettere a disposizione della CNA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, completi di dati anagrafici e importi trattenuti. Le rimesse devono essere versate presso la SANPAOLO, Filiale Roma 85, Via Parigi 9, 00185 Roma, su conto corrente che sarà comunicato con successivo messaggio, intestato a CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato. La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative da seguire.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA 25/171 per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/171 per l’accreditamento alla CNA dei contributi sindacali e GPA 11/171 per la rilevazione del debito verso la CNA. I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/171, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. I rimborsi spese per il servizio di esazione e la relativa IVA vanno imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992, punto 3.

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