Circolare numero 39 del 02-03-2021
Con la presente circolare si illustrano le nuove disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di salvaguardia pensionistica e si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle medesime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni di salvaguardia pensionistica previste dalla legge n. 178/2020: definisce le categorie ammesse (un contingente unico di 2.400 soggetti), i criteri di ammissione, le modalità e i termini di presentazione delle istanze (termine 2 marzo 2021), le procedure di monitoraggio da parte dell'INPS, i limiti di spesa annuali e le regole sulla decorrenza delle pensioni (non anteriore al 1° gennaio 2021). Vengono inoltre indicate modalità di cooperazione tra INPS e Ispettorati territoriali del lavoro e il canale di contatto interno per quesiti.
Istruzioni operative per l'applicazione della salvaguardia pensionistica (art. 1, commi 346-348, legge n. 178/2020)
Punti principali
Premessa normativa
Richiamo alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 346-348) che istituisce la salvaguardia pensionistica e stabilisce il contingente nazionale di 2.400 beneficiari
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
Elencate le categorie ammissibili (prosecutori volontari; cessati per accordi o risoluzione unilaterale; genitori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori a tempo determinato e in somministrazione, escluso settore agricolo e stagionali) con i relativi requisiti temporali e contributivi e la condizione di decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022
Modalità e termine di presentazione delle istanze
Termine per la presentazione delle domande: entro il 2 marzo 2021 (60 giorni dall'entrata in vigore). Prosecutori volontari presentano domanda all'INPS; le categorie cessate e i genitori in congedo presentano domanda all'Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) secondo la circolare INL 5 febbraio 2021; possibilità di anticipare la trattazione presentando anche all'INPS (in aggiunta alla domanda all'ITL)
Monitoraggio delle domande e contingentamento
L'INPS monitora le istanze dopo la chiusura dei termini sulla base della data di cessazione del rapporto (per i genitori in congedo, la data di riferimento è il 1° gennaio 2021). I benefici sono riconosciuti fino a 2.400 soggetti e nei limiti di spesa previsti per gli anni 2021-2026
Limiti di spesa
Limite massimo di spesa: 34,9 milioni di euro per il 2021; 33,5 milioni per il 2022; 26,8 milioni per il 2023; 16,1 milioni per il 2024; 3,2 milioni per il 2025; 0,6 milioni per il 2026
Gestione delle domande presentate in anticipo
Le domande di pensione presentate prima della conclusione del monitoraggio non devono essere respinte: vanno tenute in evidenza e, se il soggetto risulta beneficiario, la liquidazione sarà effettuata sulla base della domanda
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
La decorrenza delle pensioni per i beneficiari della salvaguardia non può essere anteriore al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge)
Sinergie e rinvio a istruzioni precedenti
Si rinvia a precedenti istruzioni (messaggio n. 4373/2014 e circolare n. 50/2016) per composizione delle Commissioni presso gli ITL e modalità operative; i funzionari INPS nelle Commissioni ITL devono trasmettere tempestivamente dati dei soggetti accolti ai referenti regionali INPS per la formazione dell'elenco regionale
Canale per quesiti
I quesiti normativi/tecnici vanno inviati esclusivamente tramite le Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano alla casella interna salvaguardia2400@inps.it; saranno trattati solo i quesiti inoltrati secondo questa modalità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 mar 2021Circolare numero 40 del 04-03-2021
- Circolare · 5 mar 2021Circolare numero 41 del 05-03-2021
- Circolare · 24 feb 2021Circolare numero 36 del 24-02-2021
- Circolare · 24 feb 2021Circolare numero 37 del 24-02-2021
- Circolare · 24 feb 2021Circolare numero 38 del 24-02-2021
- Circolare · 23 feb 2021Circolare numero 35 del 23-02-2021
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →