Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 23655 del 26-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'INPS chiarisce che i contributi riscattati per lavoro all'estero producono effetti giuridici ed economici dalla decorrenza originaria della pensione e non dalla data della domanda di riscatto. Le pensioni ricalcolate devono quindi essere integrate al minimo per intero sin dall'origine, secondo i criteri già indicati dalla circolare n. 12/1996 e dalla sentenza Cass. n. 367/1995; per il calcolo degli oneri si rinvia alla circolare n. 53495/1973.

Efficacia ex tunc dei contributi da riscatto per periodi di lavoro all'estero

Efficacia dei contributi da riscatto per lavoro all'estero

Il messaggio dell'INPS affronta il tema dell'efficacia dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge n. 153/1969, richiamando l'art. 13 della legge n. 1338/1962. L'intervento nasce da un quesito della Sede regionale di Bari sulle modalità di definizione delle domande di pensione interessate al riscatto di periodi di lavoro all'estero.

Quesito posto dalla sede regionale

La sede chiede quale atteggiamento adottare nella liquidazione delle pensioni in presenza di riscatto di periodi lavorativi svolti all'estero. In particolare, segnala tre modalità operative:

  • differimento della decorrenza degli effetti economici al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto;
  • erogazione della pensione, dalla decorrenza alla data della domanda, con recupero sia dell'intero importo dell'integrazione sia della quota di pensione adeguata derivante dal riscatto;
  • erogazione della pensione integrata al trattamento minimo, ma decurtando dall'importo sia l'adeguamento sia l'integrazione in misura pari all'incremento determinato dai contributi riscattati.

Risposta dell'Istituto

L'INPS precisa che il quesito riguarda sostanzialmente la decorrenza degli effetti economici e giuridici dei contributi riscattati, che la sede intenderebbe far decorrere dalla domanda di riscatto anziché dalla decorrenza originaria della pensione. Tale comportamento non è ritenuto condivisibile perché in contrasto con le direttive già dettate dall'Istituto.

Principio interpretativo richiamato

Il messaggio richiama la circolare n. 12 del 15 gennaio 1996, adottata in applicazione del criterio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 367/1995. In base a tale orientamento, i contributi riscattati ai sensi degli articoli 50 e 51, commi 1 e 2, della legge n. 153/1969, relativi a periodi di lavoro all'estero, producono effetti giuridici ed economici come se fossero stati acquisiti fin dall'origine.

Effetti sulla pensione

Dalla ricostruzione fornita deriva che:

  • i contributi riscattati operano con efficacia ex tunc;
  • le pensioni ricalcolate per effetto del riscatto dei periodi contributivi devono essere integrate al trattamento minimo per intero;
  • tale integrazione deve decorrere dalla decorrenza originaria della pensione, e non dalla data di presentazione della domanda di riscatto.

Calcolo degli oneri e quote da recuperare

Per quanto riguarda il calcolo degli oneri del riscatto, nei casi in cui il diritto a pensione sia maturato con decorrenza anteriore alla domanda di riscatto, il messaggio rinvia ai criteri indicati nei punti 2) e 3) del capitolo II della circolare n. 53495 del 5 marzo 1973.

In particolare, viene precisato che le quote mensili di pensione da recuperare, corrispondenti ai contributi omessi, devono essere determinate:

  • per differenza tra l'importo mensile della pensione corrispondente al coacervo dei contributi, comprensivo dei contributi già accreditati e di quelli riscattati ex art. 13;
  • e l'importo della pensione mensile corrispondente ai soli contributi già accreditati;
  • prescindendo comunque dall'integrazione al trattamento minimo.

Conclusione operativa

Il messaggio conclude che, per i periodi di lavoro all'estero riscattati, non è corretto posticipare gli effetti economici alla domanda di riscatto. Il ricalcolo pensionistico deve invece riflettere la piena efficacia originaria dei contributi riscattati, con conseguente integrazione al minimo dalla data di decorrenza iniziale della pensione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.