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Legge

L.R. Campania 13/2024

Disposizioni di adeguamento normativo [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 13/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Campania n. 13/2024 aggiorna numerose discipline settoriali: musei, ecomusei, turismo, protezione civile, rifiuti, scuola-sanità, animali d’affezione, referendum, università, commercio, paesaggio e altri ambiti. Introduce anche alcune abrogazioni. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC, ma alcune misure hanno termini transitori o effetti limitati nel tempo.

Disposizioni di adeguamento normativo in materia culturale, turismo, sanità, rifiuti, protezione civile, territorio e altri settori regionali

Disposizioni di adeguamento normativo della Regione Campania

La legge interviene in modo eterogeneo su numerose leggi regionali campane, aggiornando definizioni, organi, procedure, termini e regimi transitori in materie culturali, turistiche, sanitarie, ambientali, territoriali e istituzionali. Diversi interventi sono immediatamente operativi dal giorno successivo alla pubblicazione, mentre altri prevedono scadenze puntuali o effetti limitati nel tempo.

Cultura, patrimonio immateriale, musei ed ecomusei

La Regione amplia gli strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale campano, prevedendo una specifica sezione per l’iscrizione di riti, feste popolari e manifestazioni significative per la vita sociale delle comunità. In materia museale, viene ridefinita la disciplina del riconoscimento dei musei a rilevanza regionale, agganciandola ai livelli uniformi di qualità del Ministero della cultura e ai macro-ambiti di organizzazione, collezioni e comunicazione/rapporto col territorio. Il riconoscimento avviene su domanda dell’ente titolare, con verifica tecnica e parere vincolante di una Commissione regionale; la permanenza dei requisiti è controllata ogni tre anni e la loro mancanza comporta revoca. Il riconoscimento è condizione essenziale per accedere ai finanziamenti del settore. È inoltre aggiornata la Commissione tecnica regionale per i musei, che resta senza compensi e opera con supporto organizzativo regionale.

Per gli ecomusei, la disciplina viene adeguata ampliando i riferimenti anche agli aspetti paesaggistici, allungando da sessanta a centoventi giorni alcuni termini procedimentali e passando da una periodicità biennale a una triennale per un adempimento gestionale. Sono inoltre rimossi alcuni vincoli testuali sulle modalità di partecipazione e di finanziamento.

È modificata anche la normativa sul patrimonio linguistico napoletano, stabilendo che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotti con delibera di programmazione la misura prevista entro novanta giorni dalla proposta del Comitato.

Spettacolo e banda musicale

Nel settore dello spettacolo viene introdotta una definizione normativa di “banda musicale” come complesso strumentale stabile e continuativo, con direttore o maestro qualificato. Inoltre, tra le attività rilevanti ai fini del sostegno regionale viene ricompresa l’attività musicale bandistica, a condizione che siano effettuate almeno cinque rappresentazioni annue.

Turismo e riorganizzazione di Agenzia Campania Turismo

La disciplina del sistema turistico regionale viene aggiornata inserendo espressamente lo sviluppo dell’ecoturismo tra le finalità regionali. La norma riorganizza poi profondamente l’Agenzia Campania Turismo, che assume la denominazione di “Campania Turismo” e viene configurata come struttura deputata alla comunicazione e promozione del turismo, con particolare attenzione all’ecoturismo e alla valorizzazione delle aree interne.

Le funzioni dell’agenzia comprendono la comunicazione dell’offerta turistica, campagne di promozione, produzione di contenuti editoriali, informazione e accoglienza turistica, nonché la gestione dei beni regionali destinati alla fruizione pubblica e ogni altra attività affidata dalla normativa o dalla programmazione regionale. Sono soppressi vari commi previgenti e viene ridisegnato il sistema degli organi, che risultano limitati al Direttore generale e al Collegio dei revisori.

Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta su proposta dell’assessore al turismo, può essere scelto anche tra esperti esterni, ha incarico a tempo determinato di durata compresa tra tre e cinque anni e rappresenta legalmente l’agenzia. Gli sono attribuite le funzioni di predisposizione dello statuto, bilanci, atti sul personale, piano esecutivo e relazione annuale alle istituzioni regionali.

La programmazione annuale del piano delle attività dell’agenzia e dei programmi dei PTL viene aggiornata, con soppressione di alcuni termini fissi. Si interviene anche sulla disciplina delle pro loco, introducendo requisiti minimi per l’iscrizione all’albo regionale, tra cui statuto democratico e trasparente e disponibilità di locali idonei. È inoltre previsto un regime transitorio di 120 giorni per l’adeguamento dello statuto dell’agenzia e per la ricognizione di funzioni, rapporti e personale, con successivo subentro della Regione nelle funzioni e nei rapporti giuridici afferenti.

Protezione civile

La legge ridefinisce le funzioni di Province e Città Metropolitana di Napoli, attribuendo loro attività di previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e superamento delle stesse. I piani di protezione civile provinciale e metropolitano sono predisposti e approvati dagli enti competenti in raccordo con le Prefetture, sulla base degli indirizzi regionali. I piani d’ambito territoriale e organizzativo ottimale devono coordinarsi con quelli provinciali e metropolitani; se non approvati entro dodici mesi dagli indirizzi regionali, sono predisposti e approvati da Provincia o Città Metropolitana e confluiscono nel piano territoriale competente.

È istituita anche la Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, organismo consultivo e rappresentativo del volontariato iscritto nell’elenco regionale, con funzioni di impulso, proposta, partecipazione e designazione dei rappresentanti regionali nel Comitato nazionale. La partecipazione è gratuita e la Giunta ne disciplina composizione e funzionamento.

Salute, sanità scolastica e semplificazioni per i minori

In materia di salute vengono aggiornate le competenze amministrative nella legge regionale sui sani stili di vita, sostituendo i riferimenti alla struttura amministrativa competente con la direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale.

Più rilevante è la disciplina sulle certificazioni mediche per la riammissione scolastica: nella Regione Campania viene abolito l’obbligo di certificato medico dopo cinque giorni di assenza per scuole di ogni ordine e grado, comprese infanzia e asili nido, salvo i casi disciplinati da provvedimenti nazionali o locali per malattie infettive e diffusive. L’obbligo permane se richiesto dalla disciplina di altre Regioni. Il pediatra di libera scelta deve verificare annualmente lo stato psicofisico dei pazienti e registrare la relativa relazione nella piattaforma del libretto pediatrico regionale. La Giunta deve stabilire criteri e modalità attuative entro novanta giorni, previo parere della commissione consiliare competente.

Animali d’affezione

Per i cani di età superiore ai dodici mesi non ancora identificati e registrati nella banca dati regionale, la sanzione per la mancata identificazione non si applica se il proprietario provvede entro i termini del decreto ministeriale 2 novembre 2023 e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Si tratta quindi di un regime transitorio di regolarizzazione con esenzione sanzionatoria limitata nel tempo.

Ambiente, rifiuti ed economia circolare

La normativa regionale sui rifiuti viene modificata in più punti. Per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali, vengono ridefiniti i criteri di contrarietà comunale, eliminando il limite dei ventiquattro mesi e specificando che il Comune può esprimere motivata contrarietà sulla base di criteri di non idoneità del piano regionale o di contrasto con le scelte strategiche della pianificazione urbanistica vigente o in itinere. La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso e a quelli per i quali non sia ancora iniziato l’effettivo avvio dei lavori.

Per i RAEE è introdotto il principio di conferimento prioritario all’impianto più vicino al luogo di produzione all’interno dell’ATO competente o a quello prossimo.

Nel territorio della Città Metropolitana di Napoli si rafforza la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento: gli EdA e la Città Metropolitana devono stipulare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, una convenzione per l’organizzazione del servizio e l’adeguamento della pianificazione d’ambito. Sono previste ulteriori norme di coordinamento, una nuova fattispecie sanzionatoria per la mancata attuazione degli adempimenti convenzionali e la possibilità per la Regione di programmare interventi di riqualificazione ambientale, recupero e trasformazione di aree e siti di stoccaggio, anche mediante accordi di programma.

Bilancio, finanza regionale e altre norme economiche

La legge interviene su varie disposizioni finanziarie e di bilancio: ad esempio, aggiorna termini di rendicontazione e proroga al 2025 alcuni contributi o scadenze previsti da leggi di stabilità regionali precedenti; consente al CEINGE di rendicontare spese fino al 2026 sul contributo già concesso; e sposta dal 2023 al 2024 l’esercizio di riferimento di alcuni debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2024.

Viene inoltre stabilita, per le graduatorie approvate dall’amministrazione regionale e dagli enti e aziende del SSR vigenti al 1° maggio 2024, un’efficacia mantenuta per dodici mesi successivi, al fine di contenere la spesa pubblica connessa alle procedure concorsuali.

Referendum, mutamenti territoriali e partecipazione

Nella disciplina regionale sul referendum popolare vengono ampliati i soggetti ammessi alla partecipazione, includendo anche cittadini non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni campani ma muniti dei provvedimenti previsti dalla normativa processuale richiamata. Le regole sul referendum per istituzione di nuovi Comuni e modifica delle denominazioni o circoscrizioni territoriali vengono aggiornate, chiarendo che nel caso di mutamenti territoriali partecipano le popolazioni interessate individuate caso per caso, con motivazione specifica nella delibera di indizione. Sono inoltre rivisti i tempi dei pareri preliminari e della delibera consiliare di indizione del referendum consultivo.

Università e diritto allo studio

La disciplina dell’ADISURC viene modificata per rendere più chiara la composizione del consiglio di amministrazione, la durata triennale dell’organo e le regole di subentro dei rappresentanti studenti e universitari che perdano i requisiti. È previsto un regime transitorio che mantiene in carica, in rappresentanza degli studenti, i componenti presenti al 1° gennaio 2024 fino agli esiti delle nuove elezioni.

Organizzazione amministrativa, incarichi e semplificazione istituzionale

È abrogata una disposizione della legge regionale sul risparmio e la trasparenza. Sono inoltre aggiornate regole su incarichi dirigenziali del Consiglio regionale, con soppressione di alcuni requisiti testuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

La legge sopprime anche la legge istitutiva della Giornata regionale del figlio.

Agricoltura, enoturismo, oleoturismo e moda

Sono istituite o ridisciplinate varie strutture consultive e di monitoraggio. Per l’enoturismo e per l’oleoturismo sono previsti Osservatori regionali presso il Consiglio regionale, composti da rappresentanti istituzionali, associativi e professionali, con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio, formazione e comunicazione. La partecipazione è gratuita e gli organi diventano operativi solo con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.

Viene inoltre istituita la Camera Regionale della Moda e del Design come organismo di supporto alle scelte programmatiche regionali, con componenti nominati dal Presidente della Giunta, funzioni di proposta, cooperazione istituzionale, internazionalizzazione e supporto alle start-up. Il mandato è gratuito e prevede una relazione annuale alla commissione consiliare competente.

Beni sequestrati e confiscati, aree industriali e governo del territorio

Per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si integra la composizione dell’organo regionale competente e si prevede un termine di sessanta giorni dalla legge per l’individuazione dei componenti in una specifica fase procedimentale.

In materia di consorzi ASI, per le varianti in diminuzione che stralciano aree dal piano regolatore consortile su proposta del Comune, il Consorzio prende atto delle determinazioni comunali, informa la Regione e sulle aree stralciate cessano gli effetti del piano consortile, applicandosi i piani urbanistici comunali.

Il governo del territorio viene poi adeguato con modifiche alla legge urbanistica regionale: si rimuovono taluni riferimenti alla tutela, si specifica che alcuni strumenti urbanistici operano nel rispetto della pianificazione paesaggistica e del Codice dei beni culturali, e si estende il riferimento alle strutture semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità.

Demanio marittimo, parchi, aree interne e altre disposizioni settoriali

Per i Comuni costieri è fissato un termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del PUAD sul BURC per l’approvazione dei PAD; decorso il termine, opera comunque l’effetto conformativo già previsto dalla normativa.

Nei parchi regionali, alle aziende agro-silvo-pastorali già insediate in zone B e C alla data di entrata in vigore è consentito, per tre anni, un incremento aggiuntivo del 10% di attrezzature e pertinenze oltre il limite ordinario del 20% dei volumi esistenti, con parere delle soprintendenze e nulla osta dell’ente parco, per adeguamenti sanitari di settore.

È inoltre prevista la possibilità per l’Ente Parco di dotarsi di un responsabile amministrativo scelto tra funzionari regionali con adeguati titoli ed esperienza, in posizione di distacco.

Clausola finanziaria ed entrata in vigore

La legge dichiara espressamente che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che gli adempimenti saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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