L.R. Campania 10/2024
Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania taxi, NCC, servizi su natanti e noleggio autobus con conducente, ripartendo funzioni tra Regione, Città Metropolitana/Province e Comuni, istituendo registri regionali e ruolo dei conducenti, e fissando sanzioni e regole transitorie. La parte sul noleggio autobus richiede SCIA e si applica dal regime attuativo regionale; restano validi i titoli preesistenti fino alla sostituzione.
Disciplina dei trasporti pubblici non di linea e del noleggio autobus con conducente in Campania
Disciplina regionale dei trasporti pubblici non di linea e del noleggio autobus con conducente in Campania
La legge regola, nel territorio della Regione Campania, il settore dei trasporti pubblici non di linea e l’attività di trasporto di viaggiatori su strada mediante noleggio di autobus con conducente. Il testo coordina le competenze di Regione, Città Metropolitana, Province e Comuni, disciplina titoli abilitativi, registri, ruolo dei conducenti, sanzioni e norme transitorie.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento si applica ai servizi di taxi, noleggio con conducente, noleggio di autobus con conducente e ad alcuni servizi turistici o speciali connessi, in attuazione della normativa statale di settore. La finalità è favorire un sistema integrato, efficiente e sostenibile, migliorare la qualità del servizio, garantire concorrenza e trasparenza del mercato e tutelare utenti, lavoratori e sicurezza del trasporto.
La disciplina non si applica alla nautica da diporto, comprese le unità da diporto usate a fini commerciali o di noleggio occasionale.
Definizioni e tipologie di servizio
La legge qualifica come autoservizi pubblici non di linea i trasporti di persone, individuali o collettivi, effettuati su richiesta dell’utenza, in modo non continuativo o periodico, con itinerari e orari fissati di volta in volta.
Rientrano nella disciplina:
- il servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale;
- il noleggio con conducente con le medesime tipologie di mezzi, oltre ai veicoli speciali diversi da M1;
- il noleggio di autobus con conducente;
- i servizi ad esclusiva finalità turistica con i veicoli indicati dal Codice della strada;
- i servizi NCC svolti con veicoli speciali diversi da M1.
Regole del servizio taxi
Il taxi è destinato a soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi verso un’utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, ai terminal o in aree appositamente individuate e attrezzate.
Il prelievo dell’utente o l’avvio del servizio avviene nell’area comunale o comprensoriale individuata tramite concertazione tra enti e rappresentanze del settore. I Comuni possono consentire ai titolari di licenza taxi di svolgere anche servizi integrativi, incluso il taxi collettivo.
Per il servizio espletato con natanti, ove possibile, si applica un regime assimilato al taxi, salvo le competenze dell’autorità marittima o della navigazione interna per coordinamento dei traffici, patenti e sicurezza della navigazione.
Regole del noleggio con conducente e dei veicoli speciali
Il noleggio con conducente è rivolto a un’utenza specifica che richiede una prestazione a tempo o a viaggio presso sede o rimessa, anche mediante strumenti tecnologici. Lo stazionamento dei mezzi avviene in rimessa o, per i natanti, presso i pontili di attracco.
La rimessa può essere anche all’aperto, purché delimitata e in disponibilità esclusiva, oppure presso autorimessa autorizzata; sede operativa e rimessa possono coincidere. Il servizio è regolato, per profili essenziali, dalla normativa statale e dalle relative disposizioni attuative.
Per i veicoli speciali diversi dai classificati M1, incluse le ipotesi di Ape calessino, si applicano le regole tecniche e autorizzatorie stabilite dalla normativa nazionale, con competenza regolatoria comunale nel rispetto del quadro statale e regionale.
Noleggio autobus con conducente
L’impresa di noleggio autobus con conducente deve essere autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada, iscritta al REN e disporre di autobus idonei. Il servizio consiste in viaggi richiesti da terzi o offerti a gruppi precostituiti, con preventiva definizione di durata e corrispettivo complessivo.
Sono considerati autobus gli autoveicoli definiti dal Codice della strada. La disponibilità può derivare dalla proprietà o da altro titolo autorizzato.
Riparto delle funzioni tra Regione, Province/Città Metropolitana e Comuni
La Regione:
- definisce le linee di indirizzo per i bacini territoriali;
- determina i criteri per calcolare il fabbisogno locale di taxi e NCC e il numero di veicoli/natanti necessari;
- istituisce il registro regionale delle imprese di trasporto non di linea;
- costituisce la Commissione regionale per l’esame di idoneità al ruolo dei conducenti;
- definisce modalità di SCIA e verifiche periodiche dei requisiti per il noleggio autobus;
- istituisce il registro regionale delle imprese di noleggio autobus e trasmette al Ministero l’elenco delle imprese.
La Città Metropolitana di Napoli e le Province promuovono la delimitazione dei collegamenti con stazioni, porti e aeroporti in ambiti territoriali rilevanti.
I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi non di linea e adottano regolamenti che disciplinano, tra l’altro, numero dei veicoli, modalità di servizio, tariffe taxi, requisiti per licenze/autorizzazioni e autorizzazioni per veicoli speciali. Spettano inoltre ai Comuni il rilascio di licenze aggiuntive taxi per grandi eventi o flussi turistici eccezionali, la vigilanza, l’irrogazione delle sanzioni comunali, il controllo annuale dei requisiti taxi e la revisione del tassametro.
Bacini di traffico comprensoriali per stazioni, porti e aeroporti
Stazioni, porti, aeroporti e altri poli di interesse pubblico e collettivo possono costituire bacini di traffico comprensoriali per i taxi in Campania.
Le Province e la Città Metropolitana, sentiti enti gestori e rappresentanze di categoria e sindacali, promuovono intese con i Comuni interessati per circoscrivere gli ambiti e coordinare i servizi. Le intese possono regolare:
- condizioni per l’esercizio del taxi;
- stazionamento, aree di sosta, prenotazioni e identificazione univoca del servizio;
- tariffe integrate;
- sanzioni per violazioni nell’ambito del bacino.
Per i bacini interprovinciali decide l’amministrazione provinciale che coinvolge il maggior numero di Comuni. Gli enti gestori possono individuare aree dedicate e prevedere un corrispettivo per l’uso di sosta e stalli. I taxi operanti nel bacino possono essere resi riconoscibili da apposita targhetta.
Figure giuridiche, sostituzione alla guida e collaborazione familiare
I titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC possono operare come imprese artigiane, in cooperative di produzione e lavoro o di servizi, in consorzio o come imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di NCC prevista dalla legge.
In caso di recesso da organismi associativi, la licenza o autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente prima di un anno, salvo diverso accordo.
Per il taxi è consentita la sostituzione temporanea alla guida da parte di persone iscritte nel ruolo e in possesso dei requisiti; gli eredi minori del titolare possono farsi sostituire fino al compimento del ventunesimo anno. Il rapporto con il sostituto è regolato, di regola, con contratto di lavoro a tempo determinato; è ammesso anche un contratto di gestione fino a sei mesi. È altresì ammessa la collaborazione dei familiari iscritti nel ruolo.
La sostituzione deve essere comunicata al Comune; la comunicazione ha effetto immediato ma va perfezionata con la documentazione entro 24 ore per l’autorizzazione definitiva. Sono consentite anche turnazioni integrative secondo la normativa statale.
Integrazione con il trasporto pubblico locale e trasporto per persone con disabilità
Gli autoservizi non di linea possono integrare il trasporto pubblico locale di linea mediante convenzioni con i gestori dei servizi TPL e con le forme associative dei titolari di licenza o autorizzazione. Le convenzioni disciplinano aree di intervento, programmazione di orari e itinerari, prenotazioni, pagamenti e comunicazione/promozione del servizio integrato.
Gli enti del Terzo settore possono svolgere trasporto non di linea a favore di persone con disabilità, su domanda non occasionale e mediante accordi o convenzioni, con mezzi propri abilitati. Devono possedere i requisiti previsti dal regolamento europeo sull’accesso alla professione di trasportatore su strada e disporre di mezzi attrezzati, conducenti idonei e accompagnatori formati.
Registro regionale delle imprese di trasporto non di linea
La Regione istituisce un registro regionale, anche telematico, delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea. Il registro è articolato in sezioni per:
- licenza taxi;
- autorizzazione NCC;
- licenza o autorizzazione per servizi svolti con natanti.
La Giunta regionale ne definisce contenuti, tenuta e aggiornamento. L’istituzione del registro era prevista entro quindici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Commissione regionale, ruolo dei conducenti e requisiti
La Giunta regionale disciplina la Commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità professionale, le materie e le modalità di svolgimento delle prove. La Commissione è nominata dalla struttura competente ed opera a titolo gratuito.
Presso ogni Camera di commercio è tenuto il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea. L’iscrizione avviene dopo il superamento dell’esame regionale; è obbligatoria per chi intende esercitare la professione di conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente.
L’iscrizione nel ruolo è requisito indispensabile per il rilascio di licenza taxi e autorizzazione NCC per autovettura. Sono iscritti di diritto i titolari di licenza/autorizzazione, i relativi sostituti e i dipendenti addetti alla guida delle imprese NCC. Il ruolo è articolato in sezioni per autovettura/motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale; è possibile l’iscrizione in più sezioni.
I requisiti di iscrizione sono individuati dalla normativa regionale richiamata. I requisiti di idoneità fisica e morale sono accertati dai Comuni in sede di rilascio dei titoli. I soggetti già titolari dei titoli al momento dell’istituzione del ruolo sono iscritti di diritto.
Il ruolo è soggetto a revisione periodica; gli iscritti devono segnalare l’eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti. La revisione non ha limiti territoriali e, fino alla conclusione del procedimento, l’iscrizione resta valida con i diritti e gli obblighi connessi.
Sanzioni per taxi, ruolo e regolarità dell’esercizio non di linea
Per il taxi, il rifiuto della prestazione nell’area di riferimento è punito con sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro; se l’autore è sostituto o collaboratore familiare, risponde in solido anche il titolare. L’accertamento compete alla polizia municipale nei limiti territoriali, mentre il Comune commina la sanzione e introita i proventi.
Chi esercita trasporto di terze persone senza iscrizione nel ruolo è punito con sanzione da 500 a 3.000 euro. L’esercizio del servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione dei regolamenti comunali è sanzionato da 50 a 500 euro; l’esercizio senza licenza comporta sanzione da 500 a 2.000 euro.
Le violazioni dei regolamenti comunali sono sanzionate ai sensi del TUEL. Per ulteriori violazioni del taxi e dell’NCC, l’inosservanza delle regole su servizio, sostituzione, tassametro, tariffe o prestazioni è punita con una progressione di sanzioni e sospensioni fino alla cancellazione dal ruolo alla quinta inosservanza.
Noleggio autobus con conducente: requisiti, SCIA e inizio attività
Per esercitare il noleggio autobus con conducente l’impresa deve:
- possedere l’autorizzazione alla professione di trasportatore su strada;
- essere iscritta al REN;
- disporre di autobus conformi;
- avere personale conducente idoneo;
- non aver subito revoca di un titolo nell’anno precedente la domanda.
L’attività è subordinata alla presentazione di SCIA al SUAP del Comune dove l’impresa ha sede legale o principale organizzazione aziendale, con contestuale istanza o dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti professionali e all’iscrizione al REN. L’attività può iniziare solo dopo il rilascio dell’autorizzazione unica aziendale e l’iscrizione al REN. Il titolo non ha limiti territoriali. A bordo dell’autobus devono essere conservate copie conformi della ricevuta di presentazione della SCIA e della comunicazione del SUAP.
Ogni variazione o integrazione dei dati dichiarati nella SCIA deve essere comunicata al SUAP, anche per l’aggiornamento del registro regionale.
Registro regionale delle imprese di noleggio autobus
È istituito presso la struttura regionale competente il registro telematico delle imprese che svolgono noleggio di autobus con conducente. La struttura regionale trasmette annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese autorizzate, con indicazione del numero di autobus in dotazione e degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
Ai fini dell’iscrizione nel registro, il Comune comunica alla struttura regionale i dati delle imprese titolari del titolo abilitativo e le eventuali variazioni.
Divieto di utilizzo di autobus acquistati con contributi pubblici
È vietato utilizzare per il noleggio, anche occasionale, autobus acquistati con contributo pubblico regionale.
Conducenti degli autobus NCC e separazione delle attività
I conducenti degli autobus NCC possono essere dipendenti, lavoratori a termine, titolari, soci o collaboratori familiari dell’impresa autorizzata.
La qualifica di dipendente o lavoratore temporaneo deve risultare da dichiarazione del legale rappresentante e dalla documentazione prevista; la qualifica di titolare, socio o collaboratore familiare risulta dal registro imprese.
La mera dimenticanza della documentazione comporta la sanzione prevista dal Codice della strada; le altre violazioni sono punite con sanzione da 500 a 2.000 euro. I proventi sono introitati dal Comune al quale è stata presentata la SCIA.
È vietato impiegare, per il noleggio autobus, lavoratori dipendenti assunti per il trasporto pubblico locale se l’impresa non ha separazione contabile tra le attività. Ogni violazione comporta sanzione di 2.000 euro; dopo tre violazioni in dodici mesi il contratto di servizio TPL si intende revocato di diritto.
Le società che svolgono sia TPL sia noleggio devono adottare contabilità separata per garantire che i sussidi TPL siano usati solo per i servizi finanziati; in difetto, è vietata la prosecuzione dell’attività.
Sicurezza, qualità del servizio e carta dei servizi
Gli autobus NCC devono essere muniti di cronotachigrafo funzionante.
Le imprese devono adottare una Carta dei servizi, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, trasmetterla al SUAP e assicurarne adeguata diffusione. La Carta deve contenere gli standard di qualità del servizio offerto.
Sanzioni e provvedimenti sul noleggio autobus
Le infrazioni sono classificate in quattro categorie: sicurezza, regolarità dell’attività, regolarità della documentazione e qualità del servizio.
Sono previste in particolare:
- sanzione da 500 a 3.000 euro per inosservanza delle regole su autobus e personale conducente;
- sanzione da 500 a 2.000 euro per mancata comunicazione delle variazioni SCIA;
- sanzione da 200 a 1.500 euro per esercizio senza titolo o con divieto di prosecuzione;
- sanzione da 100 a 1.000 euro per violazione della Carta dei servizi.
L’autorità che contesta l’infrazione comunica al Comune; il Comune segnala la sanzione all’impresa e adotta gli ulteriori provvedimenti previsti, compresa la sospensione o il divieto di prosecuzione.
Il SUAP sospende l’attività quando, nel corso di un anno, l’impresa commette le infrazioni previste o viola le disposizioni sui conducenti e sulla separazione delle attività. Il divieto di prosecuzione è disposto in caso di esercizio durante la sospensione, sospensioni complessive superiori a 180 giorni in cinque anni, uso di autobus acquistati con finanziamenti pubblici, mancata regolarizzazione della SCIA o carenza dei requisiti non reintegrata. Dopo il divieto, una nuova SCIA non può essere presentata nell’anno successivo.
Per autobus immatricolati all’estero che svolgano servizi privi dei requisiti o dei documenti di controllo, è prevista sanzione da 1.500 a 6.000 euro, ridotta di un terzo in caso di difformità dalle modalità indicate nel documento di controllo.
Per i servizi occasionali o continuativi verso Stati non UE si applicano gli accordi bilaterali e, in caso di violazione, il regime sanzionatorio della legge 218/2003.
Disposizioni transitorie e attuative
Entro quindici mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare i provvedimenti attuativi su bacini territoriali, fabbisogni locali, registri, SCIA e gestione del registro delle imprese di noleggio autobus.
I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dall’approvazione dei provvedimenti regionali. Fino all’adozione degli atti attuativi restano efficaci le disposizioni già adottate con deliberazione di Giunta regionale 474/2001, nei limiti previsti.
La Commissione regionale già istituita resta in carica fino a nuova nomina; fino alla nuova delibera restano efficaci le disposizioni vigenti sulle materie d’esame e sul funzionamento della Commissione.
Le autorizzazioni e licenze di noleggio autobus già rilasciate conservano efficacia fino alla sostituzione con il titolo abilitativo previsto dalla nuova disciplina. I titolari devono presentare SCIA entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento attuativo regionale; in mancanza, i titoli cessano di avere efficacia anche prima della loro naturale scadenza.
Regime finanziario e entrata in vigore
L’attuazione avviene con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. I proventi delle sanzioni sono introitati dagli enti indicati nelle singole disposizioni, non dalla Regione, salvo diversa previsione.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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