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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21366/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committenti)

La controversia

Le ricorrenti erano comproprietarie di un immobile inagibile a seguito del sisma del 28 ottobre 2002. Avevano incaricato un architetto di curare la pratica per ottenere un contributo pubblico previsto dalle direttive regionali siciliane per la ricostruzione. L'istanza fu respinta per mancanza del progetto esecutivo, che il professionista non aveva presentato. Le proprietarie agivano quindi per il risarcimento del danno, chiedendo sia la perdita del contributo sia il pregiudizio da deprezzamento dell'immobile per mancato recupero. Il professionista chiamò in garanzia la propria assicurazione. In primo e secondo grado fu accertato l'inadempimento del professionista, ma la domanda risarcitoria fu respinta per difetto di prova del nesso causale e dell'entità del contributo che sarebbe stato concesso. Nel ricorso principale le proprietarie denunciarono violazione delle norme su inadempimento, causalità, onere della prova e valutazione delle prove, sostenendo che per gli immobili in 'priorità 1' il contributo costituiva un diritto incondizionato, subordinato solo alla tempestiva presentazione completa della pratica, e che il giudice d'appello aveva erroneamente preteso la prova dei presupposti tecnici e dell'importo finanziabile. Con il terzo motivo contestarono anche il mancato corretto uso del criterio del 'più probabile che non'. Nel ricorso incidentale il professionista censurò l'accertamento del proprio inadempimento e, con ulteriori motivi, le statuizioni sulle spese e l'assorbimento della domanda di garanzia.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti della motivazione, il ricorso principale delle comproprietarie, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo logicamente carente e contraddittorio sul nesso causale e avesse errato nel pretendere prova di elementi che avrebbero richiesto un accertamento tecnico. Ha osservato che, una volta allegato l'inadempimento del professionista e dedotto che la procedura era vincolata per gli immobili con priorità 1, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare adeguatamente tali allegazioni e, se del caso, disporre una consulenza tecnica d'ufficio, non potendo rigettare la domanda per la sola asserita mancanza di prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Ha inoltre chiarito che il contributo era preventivo e non subordinato alla prova dell'esecuzione dei lavori, che rilevava solo per tranche successive. Il ricorso incidentale del professionista è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto sull'inadempimento e perché privo di interesse o rivolto contro statuizioni assorbite. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure sono state ricondotte, al di là dell'intestazione formale, ai vizi di motivazione/nullità della sentenza e alle violazioni di legge dedotte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mancava una statuizione effettivamente impugnabile

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti e dal ricorrente incidentale in relazione a valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio e la pretesa mancata considerazione di fatti allegati

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità per inadempimento del professionista

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso causale e la risarcibilità del danno conseguenza

  • art. 1225 c.c.

    richiamato nel quadro delle censure sulla prevedibilità del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; il giudice di merito aveva correttamente posto a carico delle creditrici la prova del nesso causale, ma la motivazione sul punto è stata ritenuta insufficiente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ricorso a presunzioni per dimostrare il nesso causale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici per dimostrare la probabilità dell'accoglimento dell'istanza e dell'entità del contributo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione/nullità della sentenza, ritenuto sussistente nella parte in cui la motivazione era logica e concettualmente contraddittoria

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulle spese, ma tali motivi sono stati dichiarati inammissibili

  • art. 1892 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla garanzia assicurativa, senza esito nel merito per inammissibilità

  • art. 1893 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla garanzia assicurativa, senza esito nel merito per inammissibilità

  • art. 2222 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale nell'ambito della qualificazione del rapporto professionale

  • art. 2229 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale

  • art. 41 c.p.

    richiamato nel ricorso incidentale ma non decisivo ai fini della decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità contrattuale del professionista, una volta allegato l'inadempimento, il creditore deve provare il nesso eziologico tra la condotta e il danno, ma il giudice non può rigettare la domanda con motivazione apodittica quando le allegazioni impongono una verifica tecnica dei presupposti fattuali e amministrativi della pretesa.
  • Quando la decisione dipende dall'accertamento di presupposti tecnici o amministrativi non agevolmente valutabili dal giudice, il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, pur discrezionale, deve essere adeguatamente motivato; non è legittimo respingere l'istanza di CTU assumendo semplicemente l'assenza di prova dei fatti che la consulenza stessa potrebbe accertare.
  • In tema di causalità civile, il criterio del 'più probabile che non' deve essere applicato in modo coerente con le risultanze istruttorie e con le specifiche regole della procedura sostanziale; non è sufficiente negare il nesso causale richiamando in astratto la complessità del procedimento o la presenza di elementi successivi di erogazione del beneficio.
  • Se il beneficio pubblico è configurato come contributo preventivo subordinato solo alla tempestiva e completa presentazione della domanda, la prova dell'effettiva esecuzione dei lavori può rilevare soltanto per le tranche successive e non per la fase concessoria iniziale.
  • I motivi di ricorso che si limitano a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti, sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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