Deliberazione n. 235 del 01/06/2023
Provvedimento del 1° giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una minore che temeva la diffusione, tramite Facebook, Instagram e YouTube, di materiale sessualmente esplicito che la riguardava. I provvedimenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e alle società Google di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne l’eventuale versione in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da una minore
Ratifica di misure urgenti per il contrasto alla diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook/Meta e Google in relazione a una segnalazione presentata da una minore, che lamentava il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito che la riguardava. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di c.d. revenge porn.
Origine del procedimento e quadro normativo
La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentava una situazione riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice. La norma consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. Il provvedimento richiama inoltre il dovere del Garante di decidere entro quarantotto ore e il potere di intervento urgente previsto dall’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 61 e 62 del 29 maggio 2023. Con tali determinazioni ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica da parte del Garante
Il Collegio, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 29 maggio 2023. Il provvedimento conferma dunque le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria, finalizzate a prevenire la circolazione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale rilevanza istruttoria.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata, minore di età, ha segnalato di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube per il rischio di diffusione di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che la riguardavano.
Base normativa dell’intervento urgente
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per i casi di c.d. revenge porn, che consente al Garante di decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Misure urgenti adottate
Con le determinazioni nn. 61 e 62 del 29 maggio 2023 il dirigente ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, rispettivamente, sulle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni ex art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 61/2023 e 62/2023 adottati il 29 maggio 2023.
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