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Legge

L.R. Calabria 15/2015

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

Normativa regionaleL.R. Calabria 15/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica lo Statuto della Regione Calabria introducendo la possibilità per il Presidente della Giunta di delegare specifiche attività ai consiglieri regionali, che partecipano alla Giunta senza voto sulle materie delegate e senza compensi o strutture dedicate. Ridefinisce anche composizione e requisiti della Giunta, fissando il numero massimo di assessori a sette, un vicepresidente, il 30% minimo di presenza di genere e l’applicazione delle incompatibilità dei consiglieri; è abrogata una disposizione previgente.

Modifiche allo Statuto della Regione Calabria su deleghe ai consiglieri e composizione della Giunta

Modifiche allo Statuto della Regione Calabria su deleghe ai consiglieri e composizione della Giunta

La legge regionale 6 luglio 2015, n. 15 interviene sulla legge statutaria della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25, ridefinendo alcuni profili organizzativi della Giunta regionale e introducendo una disciplina espressa per le deleghe a consiglieri regionali. Le modifiche hanno efficacia nell’ordinamento regionale calabrese e si innestano direttamente sul testo statutario.

Deleghe del Presidente della Giunta ai consiglieri regionali

Il Presidente della Giunta può delegare ai consiglieri regionali specifiche attività. Il consigliere delegato ha diritto di partecipare alle sedute della Giunta quando si discutono questioni attinenti alle attività delegate, ma senza diritto di voto.

L’esercizio della delega non comporta:

  • alcuna indennità;
  • l’istituzione di una struttura speciale di collaborazione.

Il consigliere delegato si avvale degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.

Composizione della Giunta regionale

La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette. Uno degli assessori assume la carica di Vice Presidente.

Gli assessori devono essere scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale e a essi si applicano anche le norme sulle incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Rappresentanza di genere

Nella composizione della Giunta regionale deve essere garantita una rappresentanza di genere pari ad almeno il 30 per cento.

Partecipazione dei consiglieri delegati alle sedute della Giunta

Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, anche i consiglieri delegati ai sensi della disciplina introdotta sull’articolo 33, limitatamente alle questioni attinenti alle attività delegate.

Disposizioni abrogate e coordinamento del testo statutario

La legge abroga il comma 4-ter dell’articolo 35 dello Statuto, sostituendo e integrando altresì i commi relativi alla composizione e ai requisiti degli assessori. Il testo risultante è una disciplina organizzativa dello Statuto regionale, priva di termini temporali di applicazione e destinata a regolare stabilmente l’assetto della Giunta Calabria.

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