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Legge

L.R. Calabria 11/2015

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato

Normativa regionaleL.R. Calabria 11/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 11/2015 introduce misure di contenimento della spesa per società partecipate ed enti sub-regionali, regole su bilanci, liquidazioni e controlli, disposizioni su procedure esecutive e prestazioni socio-sanitarie, oltre a modifiche a varie leggi regionali. Molti interventi sono legati all’esercizio 2015 o a termini conclusi (31 luglio 2015, 31 marzo 2016).

Collegato alla manovra di finanza regionale Calabria 2015: contenimento spesa, ordinamento e modifiche settoriali

Collegato alla manovra di finanza regionale 2015 della Calabria

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Calabria, un insieme di misure ordinamentali e procedurali collegate alla manovra finanziaria 2015. Il testo è fortemente orientato al contenimento della spesa di società partecipate ed enti sub-regionali, alla gestione di specifiche procedure amministrative e a modifiche di diverse leggi regionali previgenti.

Contenimento della spesa delle società partecipate

La disciplina originaria imponeva, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, che le società in house providing e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali riducessero i costi del personale e una serie di costi di funzionamento rispetto al 2014. Le voci interessate comprendevano, tra le altre, relazioni pubbliche, missioni, formazione, mobili e arredi, vigilanza, utenze, manutenzioni non informatiche, cancelleria, pubblicazioni e spese postali e telegrafiche.

La legge prevedeva inoltre che:

  • la figura di vertice dell’organo amministrativo potesse coincidere con quella di direttore generale, se prevista nell’organizzazione societaria;
  • in tale ipotesi, il trattamento economico complessivo non potesse superare quello dei dirigenti generali della Giunta regionale;
  • ogni provvedimento incidente sulla spesa di personale dovesse essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale;
  • il mancato rispetto delle disposizioni fosse causa di revoca dei soggetti nominati dalla Regione.

Sono stati previsti, per le società in perdita, specifici obblighi di relazione e di piano di sostenibilità economica, con divieti di introdurre misure che aumentassero i costi fino al raggiungimento dell’equilibrio economico. In caso di tre bilanci negativi, la Regione doveva rimuovere i rappresentanti regionali negli organi di amministrazione. Per le società in liquidazione erano richieste relazioni periodiche fino alla chiusura della procedura.

L’articolo originario è stato successivamente abrogato; resta quindi solo rilevante come disciplina storica, non come regola attualmente applicabile.

Contenimento della spesa per enti sub-regionali

Analoga disciplina è stata prevista per enti strumentali, istituti, agenzie, aziende, fondazioni e altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, oltre che per la Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare. Anche qui, la regola base era il blocco o la riduzione, rispetto al 2014, della spesa di personale e di varie spese di funzionamento.

Tra gli strumenti operativi erano previsti:

  • linee di indirizzo della Giunta regionale per determinare la misura esatta dei tagli;
  • un provvedimento interno di ciascun ente per quantificare il limite di spesa annuale;
  • obblighi di trasmissione al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento vigilante;
  • possibilità di commissario ad acta in caso di inadempienza;
  • comunicazione annuale dei dati su studi e incarichi di consulenza.

Erano inoltre fissati termini specifici per la conclusione di procedure di liquidazione o accorpamento di alcuni enti e aziende regionali, con scadenze collocate nel 2015. Anche questa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e successivamente abrogata.

Verifiche sul contenimento della spesa e riduzione dei trasferimenti

La legge ha poi introdotto una norma di controllo che attribuiva al Dipartimento vigilante il compito di verificare i documenti contabili consuntivi dei soggetti partecipati e di proporre alla Giunta le misure conseguenti alle violazioni. Il mancato svolgimento delle verifiche comportava una riduzione del 20% dei benefici economici dei dirigenti generali responsabili. In caso di superamento dei limiti di spesa, i trasferimenti regionali agli enti interessati venivano ridotti in misura pari alle eccedenze rilevate.

Anche questa disposizione è oggi priva di rilevanza pratica, essendo stata abrogata.

Equilibri di bilancio e limiti agli impegni

Per garantire gli equilibri di bilancio, la Giunta regionale veniva autorizzata a introdurre limiti, anche informatici, agli impegni di spesa pluriennali e all’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli stanziamenti del bilancio 2015. Era previsto un atto di indirizzo al Dipartimento Bilancio entro 60 giorni dall’approvazione della disposizione. La norma è stata poi abrogata.

Gestione delle procedure esecutive

Le strutture regionali, ricevuti titoli giudiziali muniti di formula esecutiva, dovevano assumere tempestivamente gli atti di spesa oppure comunicare entro 60 giorni l’impossibilità di provvedere alla Ragioneria Generale e all’Avvocatura regionale. In caso di comunicazione di impossibilità, la Ragioneria Generale doveva sostituirsi alla struttura interessata entro 120 giorni dalla notifica. L’omissione poteva comportare responsabilità erariale, valutazione negativa dei dirigenti e riduzione del 10% dell’indennità di risultato.

Prestazioni socio-sanitarie e quota sociale

La legge ha trasferito al Dipartimento Tutela della Salute e Sanità la responsabilità del complesso delle competenze relative alla quota sociale di alcune prestazioni socio-sanitarie rese da strutture accreditate, tra cui RSA e case protette per anziani e disabili. La relativa attività doveva essere finanziata esclusivamente con le risorse del Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie stanziate su uno specifico capitolo, senza oneri a carico del servizio sanitario regionale.

I Dipartimenti interessati dovevano coordinarsi per:

  • definire il fabbisogno 2015 delle strutture accreditate;
  • accertare l’eventuale debito pregresso eccedente il Fondo straordinario;
  • effettuare controlli sui pignoramenti e sulla rendicontazione;
  • eventualmente sottoscrivere atti transattivi per la sola parte sociale, allo scopo di ridurre il debito consolidato regionale.

La disposizione che bloccava nuove accreditamenti eccedenti le disponibilità di bilancio è stata dichiarata incostituzionale.

Sistema contabile del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è tenuto ad adottare gli schemi di bilancio, i sistemi contabili e i principi contabili della Giunta regionale, in conformità alla normativa statale sull’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Modifiche alla disciplina del personale e dell’Avvocatura regionale

La legge interviene sulla legge regionale n. 7/1996, sopprimendo una pregressa equiparazione funzionale di taluni incarichi e disciplinando la struttura speciale del titolare, con possibilità di nominare due unità di personale come segretario particolare, responsabile amministrativo o autista, ciascuna al 50% del trattamento economico previsto.

Riforma inoltre l’Avvocatura regionale, che viene configurata come ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta con sede a Catanzaro e sezione staccata a Reggio Calabria. Viene disciplinata la figura del coordinatore, la sua nomina, i requisiti professionali, i poteri di valutazione della costituzione in giudizio, l’organizzazione interna e il recupero delle somme derivanti da sentenze di condanna. La disciplina è dichiarata senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Modifiche al sistema del Consiglio delle Autonomie locali

Sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 1/2007, eliminando riferimenti ai presidenti delle Comunità montane e ridefinendo l’organizzazione del Consiglio delle Autonomie locali. Il Consiglio regionale deve assicurare il funzionamento dell’organo con adeguate risorse e personale, mentre l’ufficio di segreteria può essere composto solo da personale degli enti locali calabresi o dell’amministrazione regionale in comando alla data di approvazione della legge, oltre che da segretari comunali/dirigenti con esperienza nel comparto delle autonomie locali, sempre in comando alla medesima data.

Concessioni perpetue e ambiente

La legge ha integrato la disciplina sulle concessioni prevedendo che le concessioni perpetue già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 si trasformino in concessioni temporanee con durata massima di 30 anni, salvo decadenza. L’esercizio della concessione resta subordinato, se dovuti, all’esito favorevole della VIA o della VIncA e al rilascio delle ulteriori autorizzazioni previste.

Ulteriori modifiche settoriali

Il testo contiene anche interventi puntuali, tra cui:

  • estensione al 2015 di un regime agevolativo o contributivo previsto dalla l.r. n. 20/2010;
  • possibilità, in materia di edilizia sociale, di rimodulare gli interventi finanziati anche con fondi della l.r. n. 36/2008, senza maggiori oneri regionali;
  • equiparazione della STV alle strutture ausiliarie dei dirigenti generali e previsione di STV straordinarie per pratiche arretrate;
  • modifica della composizione del collegio dei revisori dell’ATERP regionale, con esclusione di nuovi oneri.

Regime economico-finanziario e decorrenza

La legge afferma espressamente che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, molte disposizioni erano riferite a termini già scaduti o a esercizi finanziari conclusi e diverse norme sono state successivamente abrogate o dichiarate incostituzionali, con conseguente scarsa utilità applicativa attuale.

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