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Legge

L.R. Calabria 14/2015

Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito

Normativa regionaleL.R. Calabria 14/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Calabria, il riordino urgente delle funzioni già provinciali dopo la riforma Delrio: la Regione riassume molte funzioni e il relativo personale dal 1° aprile 2015, mentre restano alle Province polizia provinciale e servizi per l’impiego fino a norme nazionali. Il nuovo assetto operativo doveva essere completato entro il 1° luglio 2015, prorogabile una sola volta di un mese.

Riordino urgente delle funzioni provinciali in Calabria dopo la legge n. 56/2014

Riordino urgente delle funzioni provinciali in Calabria dopo la legge n. 56/2014

La legge detta misure urgenti per attuare, nell’ambito della Regione Calabria, il riordino delle funzioni amministrative a seguito della legge n. 56/2014. La disciplina è pensata come soluzione transitoria, in attesa di una legge generale di riordino da adottare entro il 31 dicembre 2015.

Quadro generale e finalità

La Regione Calabria, nelle more dell’elaborazione partecipata della futura legge generale di riordino, riassume le funzioni già trasferite alle Province dalla l.r. n. 34/2002 e successive modificazioni. Il riordino avviene nel rispetto dei criteri e delle finalità dell’art. 1, comma 89, della legge n. 56/2014.

Funzioni riassunte dalla Regione e funzioni che restano alle Province

La Regione esercita direttamente le funzioni connesse alle materie:

  • agricoltura, caccia e pesca;
  • formazione professionale.

Le altre funzioni provinciali trasferite alla Regione restano, invece, svolte presso l’amministrazione provinciale, anche in considerazione della legge di stabilità 2015.

Restano comunque in capo alle Province, fino a successive disposizioni nazionali, le funzioni di:

  • polizia provinciale;
  • servizi per l’impiego.

Personale interessato e riallocazione

Il personale segue la riallocazione delle funzioni secondo la disciplina statale e regionale richiamata dalla legge. In particolare:

  • il personale addetto, alla data dell’8 aprile 2014, alle funzioni di agricoltura, caccia e pesca e formazione professionale è riallocato presso la Regione;
  • il restante personale assegnato alle altre funzioni alla medesima data continua a operare presso l’amministrazione provinciale di riferimento.

La Regione individua il personale interessato secondo la normativa vigente e ridetermina le risorse, compresi beni strumentali e loro utilizzo. È prevista anche la possibilità di avvalimento mediante convenzioni, con consenso del dipendente.

Modalità organizzative e convenzioni

La Regione cura l’attuazione attraverso i Dipartimenti competenti, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale, anche mediante protocolli di intesa con le Province quando necessari.

In via straordinaria, su richiesta dell’ente interessato per ragioni finanziarie o gestionali, la Regione può riassumere direttamente specifiche funzioni ulteriori tra quelle non esercitate direttamente, previa convenzione approvata dalla Giunta regionale; in tal caso il personale relativo è riallocato presso la Regione.

Termine di avvio e disciplina transitoria

Il termine per l’avvio dell’esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti è fissato al 1° luglio 2015. Il termine può essere prorogato eccezionalmente di un solo mese, una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria.

Fino all’effettivo avvio dell’esercizio continua ad applicarsi la disciplina statale richiamata dalla legge n. 56/2014.

Personale in eccedenza e ricollocazione

Se il personale provinciale non addetto alle funzioni oggetto di riordino risulta eccedente rispetto ai limiti di spesa fissati dalla legge di stabilità 2015, la Regione promuove e sostiene iniziative di ricollocazione, inclusi:

  • riqualificazione professionale;
  • outplacement.

Risorse, sostegno alle Province e città metropolitana

La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni affidate e favorisce l’accesso alle risorse comunitarie.

Per la Città metropolitana di Reggio Calabria è prevista una disciplina specifica, anche straordinaria, ma nel frattempo si applicano le norme della presente legge.

Profili finanziari

L’attuazione della legge non può comportare aumenti di spesa per il bilancio regionale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta alla data dell’8 aprile 2014. La Giunta regionale può disporre le variazioni conseguenti al documento tecnico di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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