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Messaggio

Messaggio numero 13343 del 09-08-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra la disciplina di salvaguardia pensionistica prevista dall'art. 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e dal decreto interministeriale 1° giugno 2012, che consente a determinate categorie di lavoratori di accedere alla pensione con i requisiti previgenti e con la finestra mobile della legge n. 122/2010. Vengono definiti i contingenti numerici, i criteri di inclusione, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, nonché le procedure di monitoraggio e coordinamento tra INPS, gestione ex INPDAP, gestione ex ENPALS e Direzioni territoriali del lavoro. Il testo richiama inoltre l'estensione della platea introdotta dal D.L. n. 95/2012 e segnala che per alcuni profili seguiranno ulteriori istruzioni operative.

Salvaguardia pensionistica per 65.000 lavoratori

Salvaguardia pensionistica per 65.000 lavoratori

Il documento fornisce le prime istruzioni operative sulla salvaguardia pensionistica prevista dall'art. 24, comma 14, della legge n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 216/2011, e attuata dal decreto interministeriale 1° giugno 2012. La misura consente a specifiche categorie di lavoratori di maturare il diritto alla pensione secondo la normativa vigente prima del 6 dicembre 2011, mantenendo il regime delle decorrenze della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

Quadro normativo e finalità della salvaguardia

La salvaguardia opera nei limiti delle risorse stanziate fino al 2019 dall'art. 24, comma 15, della legge n. 214/2011. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012 ha fissato in 65.000 unità il numero massimo dei beneficiari e ha disciplinato le modalità di attuazione.

Il messaggio richiama inoltre il precedente messaggio n. 12196 del 20/07/2012, con il quale erano state fornite indicazioni sulla verifica del diritto a pensione dei potenziali beneficiari che maturano i requisiti sino al 2019.

Tipologie di lavoratori salvaguardati e criteri generali

Il documento individua le categorie di lavoratori ammesse al beneficio e i relativi criteri di accesso:

  • lavoratori in mobilità ordinaria;
  • lavoratori in mobilità lunga;
  • titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011;
  • lavoratori in esonero dal servizio al 4 dicembre 2011;
  • lavoratori in congedo per assistenza a figli con disabilità grave al 31 ottobre 2011;
  • lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011 in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.

Per le prime tre categorie, il testo precisa che rientrano anche i soggetti già tutelati dalla disciplina della finestra mobile c.d. "10mila", i quali possono cumulare le due deroghe.

Ripartizione del contingente numerico

Il decreto interministeriale del 1° giugno 2012 ripartisce i 65.000 posti disponibili come segue:

  • mobilità ordinaria: 25.590;
  • mobilità lunga: 3.460;
  • prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà: 17.710;
  • autorizzati ai versamenti volontari: 10.250;
  • con esonero in corso: 950;
  • in congedo per assistenza figli con disabilità: 150;
  • cessati: 6.890.

Mobilità ordinaria

Sono destinatari i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, con cessazione dell'attività entro il 4 dicembre 2011 e maturazione dei requisiti pensionistici previgenti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della stessa legge.

Il documento estende la platea anche ai lavoratori coinvolti in specifiche ipotesi settoriali, tra cui:

  • lavoratori del commercio, logistica, agenzie di viaggio, turismo e vigilanza, per effetto dell'art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993;
  • lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate, ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. n. 249/2004 e dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 134/2008;
  • lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società derivate, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge n. 203/2008.

Sono esclusi i beneficiari di indennità di mobilità in deroga. Il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità va verificato alla data del 24 luglio 2012; eventuali sospensioni successive non rilevano ai fini dell'estensione del periodo utile per maturare i requisiti.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio è la data di cessazione del rapporto di lavoro. Il documento segnala inoltre che i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011, ma penalizzati dall'adeguamento alla speranza di vita, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia tramite specifici interventi; tali interventi non riguardano i cessati dal 1° gennaio 2012.

Mobilità lunga

Sono compresi i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006, nonché i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego di cui alla legge n. 127/2006.

Per i lavoratori di cui alla lettera a) i requisiti per la pensione di anzianità sono quelli della tabella C allegata alla legge n. 449/1997; per i soli destinatari della legge n. 176/1998, i requisiti anagrafici per la vecchiaia sono 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.

Per i lavoratori del programma di reimpiego valgono invece i requisiti vigenti prima del D.L. n. 201/2011 per la generalità dei dipendenti o per gli iscritti alle gestioni speciali autonomi (CD/CM, artigiani e commercianti).

Anche per questa categoria il criterio ordinatorio è la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Titolari di assegno straordinario dei fondi di solidarietà

La categoria comprende i titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 e dei regolamenti di settore:

  • in possesso dell'assegno alla data del 4 dicembre 2011;
  • oppure destinatari dell'assegno da data successiva al 4 dicembre 2011, purché l'accesso sia previsto da accordi collettivi stipulati entro tale data, sia autorizzato dall'INPS e gli interessati restino a carico del Fondo fino ad almeno 62 anni di età.

Il testo richiama alcune specificità di gestione:

  • per il Fondo settore tributi erariali, le sedi possono procedere all'accredito manuale della contribuzione correlata all'assegno straordinario fino a marzo 2008;
  • per il Fondo settore credito, per gli iscritti alla gestione ex INPDAP, il periodo contributivo è stato validato secondo la circolare INPDAP n. 12 del 27/02/2004.

Per i soggetti con assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, il documento avverte che potrebbero non essere presenti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI e che, in caso di accesso alla sede, occorre comunque verificare la posizione assicurativa individuale e segnalare l'eventuale diritto nell'applicativo MONITORAGGIO 65MILA.

Sono richiamate anche le modalità di esame delle domande già presentate o da presentare, nonché la previsione secondo cui, per i soggetti già titolari di assegno straordinario al 4 dicembre 2011 che maturino la pensione oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo per effetto della speranza di vita, l'erogazione dell'assegno prosegue a carico del Fondo fino al conseguimento della pensione.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio è la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Prosecuzione volontaria della contribuzione

Rientrano nella salvaguardia i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, purché:

  • abbiano perfezionato, secondo la disciplina previgente, il diritto al pensionamento con decorrenza entro 24 mesi dal 6 dicembre 2011;
  • non abbiano ripreso attività lavorativa dopo l'autorizzazione;
  • possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011.

Le sedi devono acquisire una dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 sulla mancata rioccupazione. Il documento precisa che l'utilizzazione come lavoratori socialmente utili non comporta esclusione dalla salvaguardia, se alla data del 6 dicembre 2011 risulta un contributo volontario accreditato o accreditabile.

Viene inoltre chiarito che:

  • i contributi ricongiunti da altro ente previdenziale all'INPS sono equiparati ai contributi obbligatori della gestione accentrante;
  • le autorizzazioni ai versamenti volontari per integrazione di part-time o per periodi di sospensione non coperti da contribuzione non sono assimilabili alla prosecuzione volontaria conseguente a cessazione del rapporto di lavoro e non danno diritto alla salvaguardia.

Esonero dal servizio

Sono inclusi i lavoratori che al 4 dicembre 2011 avevano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio previsto dall'art. 72, comma 1, del D.L. n. 112/2008.

Il testo indica il contingente di 950 unità e stabilisce che il criterio ordinatorio è la data di inizio dell'esonero. In presenza di richieste presso le strutture INPS, occorre verificare preliminarmente l'iscrizione alla gestione ex INPDAP o al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o forme sostitutive, attivando il necessario coordinamento tra le strutture competenti e la Direzione Territoriale del Lavoro. La gestione ex INPDAP deve inoltre comunicare le informazioni utili anche alla casella dell'Ufficio I pensioni della D.C. Previdenza.

Congedo per assistenza a figli con disabilità grave

La categoria riguarda i lavoratori in congedo al 31 ottobre 2011 per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

Il contingente è pari a 150 unità. Il documento precisa che il beneficio riguarda solo la pensione con 40 anni di contribuzione e che il requisito contributivo deve essere perfezionato entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.

Poiché la normativa non indica un criterio specifico di priorità, il monitoraggio segue il soggetto più prossimo al perfezionamento del diritto a pensione.

Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di esodo

Il decreto include i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011:

  • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c.;
  • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per entrambe le ipotesi è richiesto che:

  • la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi;
  • il lavoratore non sia successivamente rioccupato;
  • il soggetto possieda i requisiti anagrafici e contributivi che, secondo la disciplina previgente, avrebbero consentito la decorrenza della pensione entro 24 mesi dal 6 dicembre 2011.

Il contingente complessivo per le lettere g) e h) è pari a 6.890 unità. Anche in questo caso il criterio ordinatorio è la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Presentazione delle istanze e termini

Le modalità di presentazione delle domande sono disciplinate dall'art. 4 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012:

  • per i lavoratori di cui alle lettere e) e f), l'istanza va presentata alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per residenza, con allegata dichiarazione sostitutiva relativa al provvedimento di esonero o al congedo;
  • per i lavoratori di cui alle lettere g) e h), l'istanza va presentata con l'accordo che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro;
  • se la cessazione è avvenuta in base agli artt. 410, 411, 412 e 412-ter c.p.c., l'istanza va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro presso la quale gli accordi sono stati sottoscritti;
  • negli altri casi, l'istanza va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per residenza.

Le istanze devono essere presentate entro il 21 novembre 2012, cioè entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.

È prevista una Commissione per l'esame delle domande, con la partecipazione di un funzionario INPS designato dal Direttore provinciale della sede di appartenenza. Le decisioni di accoglimento devono essere comunicate tempestivamente all'INPS, anche in via telematica. Contro il provvedimento è ammesso riesame entro 30 giorni dalla ricezione, presso la stessa Direzione Territoriale del Lavoro.

Coordinamento tra INPS, gestione ex INPDAP, ex ENPALS e Direzioni territoriali del lavoro

Il documento richiede una stretta sinergia tra le strutture INPS e le gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS per tutte le posizioni che possano incidere su ricongiunzioni, riscatti, costituzione di posizione assicurativa, contribuzione figurativa, versamenti volontari e altre operazioni utili o ostative all'inclusione nel monitoraggio.

Particolare rilievo è attribuito al coordinamento con le Direzioni territoriali del lavoro per le categorie delle lettere e), f), g) e h). Le Direzioni provinciali devono attivare un canale telematico, preferibilmente via PEC, per la trasmissione delle informazioni istruttorie e per l'invio tempestivo degli esiti di accoglimento. Devono inoltre designare il funzionario INPS che parteciperà alla Commissione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Caselle di posta elettronica per quesiti e assistenza

Per i quesiti normativo-tecnici viene istituita la casella Salvaguardia65@inps.it, priva di rilevanza esterna. Per la gestione ex INPDAP i quesiti devono essere indirizzati a dctrattpensuff1@inpdap.gov.it, mentre per la gestione ex ENPALS alla casella dpp@enpals.it.

I quesiti devono essere trasmessi esclusivamente al polo regionale competente, che potrà rispondere direttamente o inoltrare alla Direzione Generale solo se necessario. Le richieste inviate fuori procedura non saranno prese in considerazione.

Liste SICO e convalida del conto

Il documento ricorda che, nelle liste SICO "salvaguardia", le operazioni di convalida del conto devono includere la verifica di eventuali pendenze su ARCA, quali:

  • domande di riscatto;
  • ricongiunzione;
  • costituzione di posizione assicurativa;
  • contribuzione figurativa;
  • versamenti volontari.

Le richieste sulle modalità di convalida dei periodi presenti in estratto devono essere rivolte agli uffici competenti delle sedi territoriali titolari dell'archivio.

Estensione della platea con il D.L. n. 95/2012

Il documento segnala che il D.L. n. 95/2012, all'esame del Parlamento, estende la platea dei salvaguardati di ulteriori 55.000 unità. Le nuove categorie indicate sono:

  • lavoratori inseriti in accordi governativi entro il 31 dicembre 2011 per la gestione delle eccedenze occupazionali con ammortizzatori sociali, anche se non ancora cessati al 4 dicembre 2011, purché maturino la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o della mobilità lunga;
  • ulteriori 1.600 lavoratori per i quali il diritto all'accesso ai fondi di solidarietà era previsto da accordi alla data del 4 dicembre 2011, con permanenza nel Fondo fino a 62 anni;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, che maturino i requisiti nel periodo tra il 24° e il 36° mese successivo al 6 dicembre 2011;
  • lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011, in possesso dei requisiti utili a pensione nel medesimo intervallo temporale.

Per l'attuazione è previsto un ulteriore decreto ministeriale entro 60 giorni dalla legge di conversione del D.L. n. 95/2012. Il documento rinvia a successive comunicazioni per le modalità operative di monitoraggio di tali nuovi soggetti.

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