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Messaggio

Messaggio numero 13399 del 10-08-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce come le innovazioni introdotte dalla legge n. 214/2011 incidano su alcuni Fondi speciali, con indicazioni su requisiti anagrafici e contributivi, riliquidazioni, decorrenze e limiti specifici per Fondo volo, Fondo trasporti, marittimi, esattoriali, Ferrovie dello Stato e altri fondi speciali.

Precisazioni sui riflessi della legge n. 214/2011 sui Fondi speciali previdenziali

Precisazioni sui riflessi della legge n. 214/2011 sui Fondi speciali

Il documento fornisce chiarimenti applicativi sulle modifiche introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica, limitatamente ai Fondi speciali richiamati. In particolare, disciplina requisiti di accesso, decorrenze, riliquidazioni e regole transitorie per alcune categorie di lavoratori iscritti ai fondi previdenziali interessati.

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo trasporti, l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia resta distinta tra uomini e donne, ma con effetti diversi a seconda del mantenimento o della perdita del titolo abilitante alla guida.

  • Per gli uomini, l’età ordinaria di accesso è 60 anni.
  • Per le donne, l’età ordinaria di accesso è 55 anni.
  • La perdita del titolo abilitante si verifica sia se, al compimento dei 60 anni, l’interessato non si sottopone agli accertamenti medici previsti dalla legge, sia se, sottoposto a visita, non viene riconosciuto idoneo alla guida.
  • Se il titolo abilitante viene meno per raggiungimento del limite di età, la decorrenza segue la disciplina della legge n. 247/2007.
  • Se il lavoratore viene visitato e risulta idoneo alla guida, il pensionamento decorre trascorsi dodici mesi dal compimento dei 60 anni, secondo la legge n. 122/2010, anche se il rapporto di lavoro cessa prima della scadenza di tale termine.
  • Le lavoratrici del personale viaggiante accedono comunque al pensionamento con la decorrenza prevista dalla legge n. 122/2010, potendo svolgere l’attività sino ai 60 anni.

Il documento richiama inoltre l’adeguamento alla speranza di vita:

  • per i requisiti ordinari, l’adeguamento opera dal 1° gennaio 2013;
  • non si applica, per effetto dell’art. 12, comma 12-quater, del d.l. n. 78/2010, al requisito per i lavoratori che perdono il titolo abilitante per il raggiungimento del limite di età.

Riliquidazione delle pensioni del Fondo trasporti

Per la liquidazione della pensione di vecchiaia del personale viaggiante, della pensione di invalidità specifica e della pensione anticipata, i periodi di anzianità contributiva maturati nell’assicurazione generale obbligatoria prima del 1° gennaio 1996 non sono utili ai fini del diritto al trattamento.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 414/1996, i contributi esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo alla riliquidazione al compimento dell’età prevista per la vecchiaia secondo la normativa vigente nel Fondo stesso.

Dal decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, deriva che:

  • la riliquidazione non può avvenire prima del compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel Fondo lavoratori dipendenti;
  • ciò vale anche per trattamenti con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della legge.

Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea

Il documento distingue tra soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996.

Pensione di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue solo se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

  • anzianità contributiva minima di 20 anni;
  • almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo.

Per i requisiti anagrafici si rinvia alla circolare n. 35/2012, punto 11.2.1.

Pensione di vecchiaia per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996

Per questi soggetti, l’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 164/1997 consente di aggiungere all’età anagrafica un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni.

Dal 1° gennaio 2012, l’età minima richiesta nel Fondo è ridotta fino a cinque anni rispetto a quella del regime generale, purché la pensione non sia inferiore, per il 2012, a 1,5 volte l’assegno sociale.

Per le lavoratrici, i requisiti anagrafici indicati sono:

  • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: fino a 57 anni;
  • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: fino a 57 anni e 3 mesi;
  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: fino a 58 anni e 9 mesi;
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: fino a 60 anni e 3 mesi;
  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020: fino a 61 anni e 3 mesi.

Per i lavoratori, i requisiti sono:

  • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: fino a 61 anni;
  • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015: fino a 61 anni e 3 mesi;
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020: fino a 61 anni e 3 mesi.

Il testo precisa inoltre che:

  • l’adeguamento alla speranza di vita opera secondo il D.M. 6 dicembre 2011 e la normativa richiamata;
  • non opera per il requisito di accesso per limite di età quando venga meno il titolo abilitante al raggiungimento di tale limite.

Il requisito dei 70 anni previsto nel regime generale diventa, per gli iscritti al Fondo volo, 69 anni in presenza di cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita.

Infine, per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, non è richiesto il requisito specifico di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo.

Pensione anticipata

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 164/1997, il diritto alla pensione anticipata si consegue con i medesimi requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria, purché il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo. Per tecnici di volo e piloti collaudatori è sufficiente un minimo di 15 anni.

Il lavoratore può inoltre ottenere la pensione anticipata con requisiti ridotti di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni.

Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Le soglie indicate sono le seguenti:

  • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:
    • uomini: 38 anni e 1 mese, con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo;
    • donne: 37 anni e 1 mese, con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo;
    • per le donne il testo riporta anche 36 anni e 1 mese con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo in corrispondenza della tabella esposta.
  • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
    • uomini: 38 anni e 5 mesi;
    • donne: 37 anni e 5 mesi;
    • ulteriori valori per donne: 36 anni e 5 mesi con almeno 25 anni di contribuzione.
  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015:
    • uomini: 38 anni e 6 mesi;
    • donne: 37 anni e 6 mesi;
    • ulteriori valori per donne: 36 anni e 6 mesi con almeno 25 anni di contribuzione.
  • dal 1° gennaio 2016:
    • uomini: 38 anni e 6 mesi;
    • donne: 37 anni e 6 mesi;
    • ulteriori valori per donne: 36 anni e 6 mesi con almeno 25 anni di contribuzione.

Il documento richiama inoltre:

  • l’applicazione di una riduzione percentuale sulla quota di trattamento relativa alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011;
  • per gli iscritti al Fondo volo, tale riduzione si applica con riferimento all’età di 58 anni con almeno 20 anni di contribuzione e all’età di 57 anni con almeno 25 anni di contribuzione;
  • resta ferma la previsione dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 164/1997, secondo cui, se la somma tra età e anzianità contributiva è inferiore a 87, la quota retributiva è ridotta definitivamente secondo la tabella B allegata al decreto.
Soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dopo il 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito anche al compimento di 63 anni, a condizione che:

  • risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva;
  • l’importo mensile della prima rata di pensione non sia inferiore, per il 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale.

Resta comunque richiesto il requisito specifico del Fondo di 20 anni di contribuzione, ridotti a 15 per tecnici di volo e piloti collaudatori; i due requisiti coincidono solo se i 20 anni richiesti dalla legge n. 214/2011 sono costituiti da sola contribuzione obbligatoria e/o volontaria.

Il requisito dei 63 anni può essere ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni. Per questi soggetti non si applicano le riduzioni del trattamento pensionistico previste per i soggetti indicati al punto precedente.

Sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012

Dal 1° gennaio 2012, anche per gli iscritti al Fondo volo, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate da tale data è calcolata con il sistema contributivo.

Il documento ricorda inoltre che:

  • per i soggetti che al 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni interi di contribuzione, il trattamento complessivo non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile;
  • in presenza di quote contributive, il limite massimo va calcolato sulle retribuzioni pensionabili esistenti e applicato alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011;
  • per i soggetti privi di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995, o iscritti dopo tale data senza anzianità a quella data, continuano a valere i tetti pensionistici dell’art. 24 della legge n. 859/1965 sull’ammontare complessivo della pensione.

Art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011

Il testo precisa che la disciplina eccezionale del comma 15-bis dell’art. 24, relativa ai lavoratori dipendenti del settore privato con pensione a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, si applica anche agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Tuttavia, il meccanismo di riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi previsto dal d.lgs. n. 164/1997 opera solo rispetto ai requisiti ordinari della normativa AGO e non rispetto ai requisiti eccezionali del citato comma 15-bis. Ne consegue che tali requisiti non sono riducibili di un anno ogni cinque anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni.

Lavoratori marittimi e riliquidazione delle prestazioni

Per i lavoratori marittimi, il documento richiama l’art. 36, comma 4, della legge n. 413/1984: le pensioni liquidate in base agli articoli 31, 33 e 34 della stessa legge, senza il concorso dei requisiti previsti dall’AGO, sono riliquidate su domanda quando tali requisiti sopravvengono, prendendo a riferimento l’intera posizione assicurativa e applicando le regole dell’assicurazione generale obbligatoria.

Dopo l’entrata in vigore della legge n. 214/2011, la riliquidazione potrà avvenire solo al verificarsi dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma.

Fondo esattoriali: rimborso dei contributi

Per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il testo richiama due norme:

  • l’art. 32 della legge n. 377/1958, che consente all’iscritto che cessi dal servizio prima di raggiungere il requisito minimo di contribuzione per la vecchiaia di chiedere il pagamento una tantum del 75 per cento dei contributi versati;
  • l’art. 7 della legge n. 587/1971, che estende la facoltà anche a chi, alla cessazione, abbia già raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la vecchiaia.

Tale facoltà non può più essere esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile. Poiché la legge n. 214/2011 ha elevato tale età, il termine va determinato in base ai nuovi requisiti. Per il 2012, il diritto al rimborso non può più essere esercitato da chi abbia compiuto:

  • 62 anni se uomo;
  • 58 anni se donna.

Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il comma 18 dell’art. 24 della legge n. 214/2011 ha armonizzato i requisiti di accesso al sistema pensionistico degli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato con quelli previsti per l’AGO. Di conseguenza, anche le disposizioni del comma 15-bis del medesimo articolo si applicano agli iscritti a tale Fondo speciale.

Decorrenza delle prestazioni nei Fondi speciali

Il decreto-legge n. 201/2011 non ha modificato le regole sulle decorrenze delle prestazioni dei Fondi speciali. Restano quindi ferme le seguenti regole:

  • per gli iscritti al Fondo volo, pensione anticipata e pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto, se la domanda è presentata entro due anni; altrimenti, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda;
  • per gli iscritti al soppresso Fondo elettrici, pensione anticipata e pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio;
  • per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di Quiescenza Poste, pensione anticipata e pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio;
  • per gli iscritti agli altri Fondi speciali si applicano le regole del regime generale richiamate dalla circolare n. 35/2012.

Sintesi finale

Il messaggio chiarisce l’impatto della riforma pensionistica del 2011 sui principali Fondi speciali, confermando in parte le discipline previgenti ma adattandole ai nuovi requisiti anagrafici, contributivi e di decorrenza. Particolare rilievo assumono le regole specifiche per il personale viaggiante, il personale di volo, i marittimi, gli esattoriali e gli iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato.

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