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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33182/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato da Binfi S.p.A. a Cristina Vinanti (licenziamento nell'ambito di esternalizzazione dei servizi dell'Hotel Brunelleschi), per violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 e per incompletezza della comunicazione di avvio procedura ex art. 4 L. 223/1991. La società sosteneva che la comunicazione era sufficientemente dettagliata, che le mansioni della ricorrente erano infungibili e che l'onere della prova della fungibilità gravava sulla lavoratrice

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di BINFI S.p.A., confermando la sentenza della Corte d'appello di Firenze. I giudici di legittimità hanno condiviso che la comunicazione di avvio della procedura non indicava in modo specifico le ragioni che giustificassero la limitazione della platea dei licenziamenti al solo settore esternalizzato (mancanza di indicazioni sull'autonomia dell'unità/settore e sull'impossibilità di ricollocazione per infungibilità). La Corte ha chiarito che, se il vizio della comunicazione incide concretamente sulla corretta applicazione dei criteri di scelta, la violazione è sostanziale e comporta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4 L. 300/1970. Ha inoltre ritenuto che, trattandosi di lavoratori dello stesso livello contrattuale e professionalità equivalente, l'onere probatorio circa la fungibilità non gravava sulla lavoratrice. Condanna della società al pagamento delle spese processuali a favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • Legge 22 maggio 1991 n. 223 (norme sui licenziamenti collettivi), art. 4, terzo comma

    La comunicazione di avvio della procedura deve contenere informazioni sufficienti e specifiche tali da permettere alle organizzazioni sindacali un controllo effettivo sulle ragioni dell'esubero e sulla possibilità di misure alternative; incompletezza o inesattezza può limitare il ruolo sindacale e incidere sulla validità della procedura.

  • Legge 22 maggio 1991 n. 223, art. 4, dodicesimo comma

    L'inadeguatezza delle informazioni previste dall'art. 4 che abbia condizionato la conclusione dell'accordo sindacale determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura.

  • Legge 22 maggio 1991 n. 223, art. 5, primo e terzo comma

    I criteri di scelta per i licenziamenti collettivi devono rispettare esigenze tecnico-produttive e organizzative e i criteri di contratti collettivi o, in mancanza, i criteri di legge; la violazione dei criteri di scelta comporta l'applicazione della tutela reintegratoria (art. 18, comma 4 Statuto dei Lavoratori) quando il vizio sia sostanziale.

  • Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18, commi 1, 4, 5, 7

    Distinzione tra sanzioni indennitarie per irregolarità procedurali e tutela reintegratoria per la violazione dei criteri di scelta; se la violazione procedurale incide sulla legittimità sostanziale del recesso, si applica la reintegrazione ex comma 4 (con indennità limitata fino a 12 mensilità ove pertinente).

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Norma processuale richiamata per la ammissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero durante la fase di cassazione (menzionata in relazione al deposito delle conclusioni del P.G.).

  • Codice Civile, artt. 1175 e 1375

    Richiamati in relazione ai principi di correttezza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione, valutati dai giudici per l'operato datoriale nella procedura di mobilità/esternalizzazione.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova: la Corte ha ritenuto che, nel caso di lavoratori dello stesso livello e professionalità, l'onere della prova della infungibilità non grava sul lavoratore.

  • Legge 5 giugno 2012 n. 92, art. 1, comma 51

    Richiamata per il regime di impugnazione e i rimedi applicabili ai licenziamenti collettivi successivi alla riforma (riferimento all'insieme normativo che modifica il regime sanzionatorio).

  • D.P.R. 3 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata in relazione alla certificazione dei presupposti per l'esenzione contributiva o adempimenti amministrativi connessi; menzionata in dispositivo per attestare i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo (art. 4 L. 223/1991) deve essere completa e specifica: deve indicare le ragioni che giustificano la limitazione della platea dei licenziamenti a una particolare unità o settore e spiegare perché non è possibile la ricollocazione del personale.
  • Se il vizio formale della comunicazione incide concretamente sulla corretta applicazione dei criteri di scelta, la violazione diventa sostanziale e comporta la tutela reintegratoria (art. 18, comma 4 L. 300/1970) e non solo un risarcimento.
  • La delimitazione della platea dei licenziamenti a singole posizioni o a un settore è legittima solo se l'unità produttiva è effettivamente autonoma per contenuto tecnico/amministrativo o se sussiste professionalità specifica e infungibile; in assenza di ciò la comparazione deve riguardare tutti i lavoratori dello stesso profilo professionale.
  • Qualora i lavoratori appartengano allo stesso livello contrattuale e presentino professionalità equivalente, l'onere di provare l'infungibilità spetta al datore di lavoro, non al lavoratore.
  • Il giudice di merito valuta la completezza delle informazioni e l'adeguatezza dei criteri di scelta in fatto; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione e della correttezza giuridica dell'iter argomentativo.
  • Le organizzazioni sindacali hanno un ruolo ex ante di controllo sulla legittimità e sulla necessità dei licenziamenti collettivi; informazioni incomplete che ne limitino il controllo possono rendere inefficaci i licenziamenti.

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