Cassazione Civile, Sentenza n. 11003/2021 del 26/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva escluso l'obbligo di iscrizione del sig. Pietro Fasano alla Gestione separata per l'anno 2009 e il pagamento dei relativi contributi richiesti nel 2015, deducendo violazione di norme relative alla prescrizione e, soprattutto, sbagliata applicazione dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995 e della sua interpretazione autenticata dall'art. 18 comma 12 d.l. 98/2011. L'Istituto sosteneva che i professionisti iscritti ad albo che svolgono attività con partita IVA debbano essere considerati assoggettati all'iscrizione quando l'attività sia esercitata con carattere di abitualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'obbligo di iscrizione limitandosi al parametro reddituale (reddito annuo inferiore a €5.000) senza accertare preventivamente se l'attività fosse svolta con carattere di abitualità. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello competente (Napoli) per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. Nel provvedimento la Corte ha chiarito che l'iscrizione alla Gestione separata dipende principalmente dal requisito fattuale dell'abitualità dell'attività libero-professionale, che va accertato valorizzando presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale, frequenza delle prestazioni) ma senza trasformarle in presunzioni legali assolute; il superamento della soglia di €5.000 rileva come presupposto per far rientrare nell'obbligo anche le prestazioni occasionali.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, legge 335/1995
soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi...
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera per i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo; la rilevanza dell'iscrizione ad albo va valutata come presunzione di abitualità ma non come prova legale assoluta.
art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. in legge 326/2003), comma 2
soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000
La soglia di €5.000 dal 1° gennaio 2004 rende assoggettate alla contribuzione le attività occasionali che superino tale importo; per le attività svolte con carattere di abitualità la valutazione si basa sul modo di svolgimento, non sul mero superamento della soglia.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. in legge 111/2011)
Norma interpretativa/autentica richiamata che contribuisce a chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26, confermando che l'obbligo riguarda chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo e l'estensione ai casi occasionali oltre la soglia reddituale.
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
Questa disposizione opera a favore di professionisti e committenti nell'ambito dei contratti di lavoro e non impone una presunzione automatica di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata; non trasforma le presunzioni in regole iuris et de iure.
art. 69-bis, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale
La norma impedisce di presumere automaticamente la continuità delle prestazioni per chi svolge attività protette da albo ai fini fiscali, ma non esclude che l'abitualità debba essere quantomeno accertata in fatto caso per caso.
articoli 2935 e 2941 c.c.
Richiamati dall'INPS in tema di prescrizione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative alla prescrizione per mancata spiegazione delle ragioni della presunta violazione, quindi non ha approfondito il punto nel merito.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende primariamente dall'accertamento fatto dell'abitualità dell'attività e non dall'automatica iscrizione all'albo.
- La produzione di un reddito annuo superiore a €5.000 rende assoggettabile anche un'attività occasionale alla Gestione separata; viceversa, un reddito inferiore a tale soglia è solo un indizio che può contribuire a escludere l'abitualità ma non è decisivo da solo.
- Presunzioni quali iscrizione all'albo, partita IVA attiva e organizzazione materiale dell'attività sono elementi indiziari rilevanti per stabilire l'abitualità ma vanno valutati congiuntamente e non trasformati in presunzioni legali assolute.
- In giudizio il punto dell'abitualità va accertato con valutazione di fatto: frequenza delle prestazioni, modalità organizzative, strumenti dedicati, promozione dell'attività e rapporto con i committenti sono elementi tipici da acquisire e valutare.
- Le disposizioni di favore previste nel d.lgs. 276/2003 (art.61 e art.69-bis) riguardano ambiti specifici (fiscale e contrattuale) e non escludono che la Previdenza sociale accerti separatamente il requisito dell'abitualità ai fini contributivi.
- In pratica, per evitare contenziosi, i professionisti dovrebbero conservare e poter documentare la natura occasionale o abituale della propria attività (registro prestazioni, frequenza, clientela, strumenti organizzativi, fatturato) e gli enti devono procedere ad accertamenti di fatto prima di determinare obblighi contributivi basandosi solo su soglie reddituali.
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