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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26446/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza del 6/12/2024 che disponeva il trattenimento di una missiva in entrata diretta alla detenuta. La missiva proveniva da mittente sconosciuto, privo di legami con la destinataria, e presentava contenuto criptico e frasi di dubbia chiarezza logica, pur formalmente di solidarietà e di volontà di incontro. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 14-ter e 18-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, lamentando in particolare la lesione del diritto di difesa perché il difensore non era stato autorizzato a conoscere il contenuto della missiva e dunque non ha potuto formulare contestazioni specifiche; contestava inoltre che il regime dell'art. 41-bis comporti un divieto di corrispondenza esclusivamente con soggetti legati da parentela o affinità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel procedimento di controllo/trattenimento della corrispondenza in entrata, non sussiste un diritto del difensore di visionare o estrarre copia della comunicazione trattenuta; è sufficiente che il provvedimento giudiziale richiami, con modalità idonee e con motivazione adeguata, il contenuto o gli elementi che giustificano il trattenimento, garantendo il bilanciamento tra esigenze di sicurezza/investigazione e diritto di difesa. La Corte ha ritenuto altresì infondata la censura sulla presunta esclusiva ragione del mancato rapporto di parentela: il Tribunale aveva motivato adeguatamente richiamando l'oscurità/cripticità dello scritto e il pubblico interesse alla sicurezza nei confronti di una persona sottoposta al regime dell'art. 41-bis. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Riferito alla disciplina del reclamo avverso provvedimenti di trattenimento della corrispondenza: la Corte interpreta che la normativa non attribuisce al difensore il diritto di visionare o ottenere copia della corrispondenza trattenuta; è sufficiente una motivazione del provvedimento che richiami gli elementi rilevanti per il trattenimento, bilanciando sicurezza e diritto di difesa.

  • art. 14-ter Ord. pen.

    Richiamato nei motivi di doglianza relativi alle garanzie procedurali e al diritto di difesa; la Corte conferma che la mera mancata visione della missiva da parte del difensore non implica automaticamente violazione degli artt. 14-ter se il provvedimento motivato indica in modo idoneo le ragioni del trattenimento.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il regime speciale ex art. 41-bis giustifica maggiori esigenze di controllo e di tutela della sicurezza e dell'ordine: la Corte ritiene legittimo trattenere comunicazioni provenienti da mittenti sconosciuti e con contenuto criptico ove sussistano ragioni concrete di rischio per la sicurezza della detenzione, purché il provvedimento sia motivato.

Massime di principio

  • Nel controllo della corrispondenza in ingresso non esiste, di regola, un diritto del difensore a visionare o a estrarre copia della missiva trattenuta; il reclamo si valuta sulla base della motivazione del provvedimento.
  • Il giudice che dispone o conferma il trattenimento deve indicare con sufficiente chiarezza i motivi e gli elementi di fatto che giustificano il provvedimento, così da consentire il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritto di difesa.
  • La presenza di mittenti sconosciuti e di testi criptici o ambigui può legittimare il trattenimento di corrispondenza, soprattutto riguardo a detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis, ove sussistano ragioni di pubblico interesse alla sicurezza.
  • La mera circostanza che il mittente non sia parente o affine non è di per sé sufficiente a rendere illegittimo il trattenimento: conta la valutazione complessiva del contenuto e del contesto.
  • Se il difensore ritiene insufficiente la motivazione, la via corretta è impugnare motivatamente il provvedimento sottolineando le carenze specifiche della motivazione e chiedendo, se possibile, misure alternative di verifica (es. esame in sede riservata da parte dell'autorità giudiziaria) piuttosto che l'accesso immediato alla corrispondenza.
  • In casi analoghi è utile documentare le ragioni concrete per cui la corrispondenza non costituirebbe pericolo (es. conoscenza del mittente, coerenza del contenuto) per contrastare la valutazione di cripticità/insincerità fatta dall'autorità.

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