L.R. Puglia 32/2001
Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 32/2001 assesta il bilancio 2001 sulla base del rendiconto 2000 e dispone variazioni di entrata e spesa, destinando una quota dell’avanzo a passività pregresse e spese obbligatorie. Prevede inoltre misure straordinarie per la copertura dei disavanzi sanitari 2001, con aumento dell’addizionale IRPEF dal 1° gennaio 2002 e stanziamenti/fondi dedicati.
Assestamento e variazioni del bilancio regionale Puglia 2001
Assestamento e variazioni del bilancio 2001
La legge regionale disciplina l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2001 e introduce misure finanziarie straordinarie, in particolare nel settore sanitario. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Puglia e produce effetti principalmente sull’esercizio finanziario 2001, con una decorrenza specifica dal 1° gennaio 2002 per una parte della disciplina tributaria.
Assestamento del bilancio e utilizzo dell’avanzo
Il bilancio di previsione 2001 viene aggiornato per adeguare residui attivi e passivi, giacenza di cassa e avanzo di amministrazione ai valori risultanti dal rendiconto generale 2000, oltre che per introdurre variazioni connesse alle esigenze di gestione di entrata e di spesa.
Il saldo finanziario attivo già iscritto viene rideterminato e destinato:
- per 100 miliardi di lire alle finalità specifiche previste per la copertura dei disavanzi sanitari;
- per 28.666.105.711 lire all’integrazione del fondo per la regolarizzazione delle carte contabili derivanti da obbligazioni sorte successivamente al 31 dicembre 1992;
- per la restante parte al finanziamento di passività pregresse e di spese indilazionabili e obbligatorie.
Gli allegati richiamati dalla legge contengono il dettaglio dei residui assestati e delle variazioni di competenza e di cassa.
Copertura dei disavanzi sanitari
La legge prevede un pacchetto di misure per coprire i disavanzi di gestione della spesa sanitaria relativi all’esercizio 2001, compresi gli eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere per perdite non altrimenti ripianabili.
In tale quadro:
- l’addizionale regionale IRPEF è rideterminata nello 0,9% a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- alla addizionale così rideterminata si applicano le regole previste per l’IRPEF;
- è istituito un fondo regionale di compartecipazione alla spesa sanitaria per l’esercizio 2001, con stanziamento di 100 miliardi di lire, gestito secondo la normativa di contabilità regionale;
- le risorse derivanti dall’alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere, per la parte non destinata ad attività assistenziale, sono integralmente utilizzate per il ripiano dei disavanzi sanitari dell’esercizio 2001, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- le misure di ripiano mediante mutuo già previste per i disavanzi sanitari 1995-1999 e per le gestioni liquidatorie 1994 e precedenti sono estese anche all’esercizio 2000.
Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie
Per rafforzare il patrimonio delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui con aziende e istituti di credito, nonché con la Cassa depositi e prestiti.
Gli apporti di capitale devono essere ripartiti per ciascun ente sulla base della rispettiva situazione patrimoniale al 31 dicembre 2000. La Giunta regionale definisce con proprio atto criteri e modalità di erogazione degli interventi.
Adeguamento degli importi complessivi di bilancio
A seguito delle variazioni introdotte, l’ammontare complessivo dello stato di previsione del bilancio 2001 viene rideterminato sia per l’entrata sia per la spesa, in termini di competenza e di cassa, secondo i nuovi importi fissati dalla legge.
Regime temporale e attualità della disciplina
La normativa ha contenuto tipicamente finanziario e riferito all’esercizio 2001; molte disposizioni producono effetti limitati a quell’anno o a operazioni collegate a quel bilancio. La sola previsione con efficacia espressamente posticipata riguarda l’addizionale IRPEF, rideterminata dal 1° gennaio 2002. Per il resto, il provvedimento ha rilievo storico-contabile e oggi non presenta, in via ordinaria, una utilità applicativa autonoma.
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