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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, 21 novembre 2025, n. 1303/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA di irrogazione di una sanzione per la mancata trasmissione dei titoli di efficienza energetica relativi all’obiettivo specifico per l’anno 2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione della deliberazione sanzionatoria ARERA. La vicenda riguarda l’obbligo, gravante sulle imprese soggette al sistema di risparmio energetico, di trasmettere al GSE entro il 31 maggio dell’anno successivo i titoli di efficienza energetica corrispondenti all’obiettivo annuale. La società, già ammessa al concordato preventivo, non aveva trasmesso alcun titolo entro il termine del 31 maggio 2022, né entro il successivo termine del 31 maggio 2024. In sede cautelare ha fatto valere, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la rilevanza della procedura concorsuale e della propria carenza di liquidità, prospettando tali circostanze come ostative o riconducibili alla forza maggiore; ha inoltre contestato la sanzione sotto il profilo della sua misura e proporzionalità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo condivisibile il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Ha escluso la rilevanza dell’ammissione al concordato preventivo, poiché l’obbligo di trasmissione dei titoli di efficienza energetica non attiene a un rapporto civilistico di debito-credito, ma è correlato a oneri di sistema, derivanti anche da vincoli eurounitari, il cui assolvimento costituisce condizione necessaria per la prosecuzione dell’attività aziendale. Ha escluso altresì che la contingente carenza di liquidità integri la forza maggiore, non trattandosi di una circostanza estranea all’operatore, anomala e imprevedibile. Ha infine ritenuto che la sanzione fosse adeguatamente motivata in rapporto ai criteri della legge n. 689 del 1981 e del regolamento sanzioni e impegni, e non manifestamente sproporzionata rispetto alle circostanze del caso. L’appellante è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.m. 11 gennaio 2017

    le imprese soggette a obblighi di risparmio energetico devono trasmettere al GSE i titoli di efficienza energetica posseduti entro il 31 maggio dell’anno successivo; la compensazione negli anni successivi è consentita se è conseguita almeno la quota del 60%; in caso contrario l’ARERA infligge una sanzione per ciascun titolo mancante, fermo l’obbligo di conseguire la quota non coperta

    L’obbligo di trasmissione dei TEE costituisce un onere di sistema, il cui adempimento è condizione necessaria per la prosecuzione dell’attività aziendale; l’inadempimento legittima l’irrogazione della sanzione prevista.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    La misura della sanzione è stata ritenuta adeguatamente motivata in relazione ai criteri sanzionatori previsti dalla legge.

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • L’obbligo gravante su un’impresa soggetta al sistema dei titoli di efficienza energetica di trasmettere i titoli corrispondenti all’obiettivo annuale costituisce un onere di sistema e non un’obbligazione civilistica di debito-credito; la sottoposizione dell’impresa a concordato preventivo non esonera pertanto dall’adempimento né impedisce, di per sé, l’irrogazione della sanzione amministrativa.
  • La contingente carenza di liquidità dell’operatore non integra forza maggiore quando non sia riconducibile a circostanze estranee all’operatore, anomale e imprevedibili.
  • In sede cautelare, la sanzione amministrativa non è manifestamente sproporzionata quando risulti motivata alla luce dei criteri previsti dalla legge n. 689 del 1981 e dalla disciplina regolamentare applicabile, in rapporto alle circostanze concrete dell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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