Circolare Inail n. 14 del 18 maggio 2021
Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi per danno biologico, determinata sulla base della variazione dell'indice ISTAT (famiglie di operai e impiegati) pari allo 0,5% tra 2018 e 2019, disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2021, n. 60, con decorrenza 1° luglio 2020. La rivalutazione si applica sia agli indennizzi in capitale (con riferimento alla tabella vigente alla data dell'evento) sia alla quota del rateo di rendita riferita al danno biologico; le maggiorazioni saranno liquidate d'ufficio e seguono regole specifiche per accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti.
Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo ai principali atti: DPR 30/06/1965 n.1124, D.Lgs. 23/02/2000 n.38 (art.13), DM 12/07/2000 tabelle, successive leggi di stabilità, decreti ministeriali e circolari Inail rilevanti fino al decreto ministeriale 25/03/2021 n.60.
Meccanismo di rivalutazione
La legge di stabilità 2016 ha istituito la rivalutazione automatica annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico in base alla variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati; la percentuale non può essere negativa.
Misura e provvedimento
Per l'anno 2020 l'ISTAT ha rilevato una variazione pari allo 0,5% (2018-2019). Su proposta del CdA Inail è stato emanato il decreto ministeriale 25/03/2021 n.60 che dispone la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2020.
Ambito di applicazione temporale
La rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020; per le rendite l'incremento sarà corrisposto con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.
Indennizzi in capitale e tabelle di riferimento
L'aumento si applica agli importi in capitale erogati a seguito di provvedimenti dal 1° luglio 2020; il valore capitale è calcolato con la tabella vigente in relazione alla data dell'evento (DM 23/04/2019 per eventi dal 1° gennaio 2019, altrimenti tabelle previgenti DM 12/07/2000), con specifiche eccezioni per richieste di aggravamento e unificazioni.
Accertamenti provvisori e definitivi
Per postumi accertati provvisoriamente dal 1° luglio 2020 la rivalutazione verrà corrisposta dopo l'accertamento definitivo; se l'acconto provvisorio è stato erogato prima del 1° luglio 2020 e l'accertamento definitivo avviene dopo, la rivalutazione si applica sull'importo definitivo.
Revisioni e aggravamenti
In caso di revisione o aggravamento la rivalutazione si applica soltanto ai maggiori importi liquidati a partire dal 1° luglio 2020.
Modalità di liquidazione
Gli importi dovuti per effetto della rivalutazione saranno liquidati d'ufficio secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l'invio di specifico provvedimento di liquidazione dalla Sede competente, elaborato a livello centrale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 21 mag 2021Circolare Inail n. 15 del 21 maggio 2021
- Circolare · 31 mag 2021Circolare Inail n. 16 del 31 maggio 2021
- Circolare · 27 apr 2021Circolare Inail n. 13 del 27 aprile 2021
- Circolare · 15 apr 2021Circolare Inail n. 12 del 15 aprile 2021
- Circolare · 23 giu 2021Circolare Inail n. 17 del 23 giugno 2021
- Circolare · 25 giu 2021Circolare Inail n. 18 del 25 giugno 2021
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →