Cassazione Civile, Ordinanza n. 09520/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 4 maggio 2009 con cui un soggetto ha trasferito a una società acquirente alcuni immobili. Un istituto di credito ha agito in giudizio chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione assoluta della vendita e, in subordine, l’inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c. verso i creditori. Altri creditori sono intervenuti sostenendo il carattere fittizio o comunque fraudolento dell’operazione. I giudici di merito hanno ritenuto provata la simulazione sulla base di più indizi: mancata prova dell’effettivo pagamento del corrispettivo o delle rate di mutuo accollate dall’acquirente, permanenza del venditore nella disponibilità di uno degli immobili, costituzione molto prossima della società acquirente e sua riconducibilità alla moglie del venditore. In cassazione la società acquirente ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il pagamento del mutuo era stato riconosciuto o comunque non contestato e che il giudice di merito aveva valorizzato indizi inidonei alla simulazione, più coerenti con una revocatoria che con una simulazione assoluta.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità nei confronti di una delle controricorrenti per rinuncia al ricorso e ha rigettato il ricorso principale verso tutte le altre parti. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, proposto soltanto nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha affermato che, nella domanda di simulazione assoluta di una vendita, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo o dell’obbligazione sostitutiva assunta (qui il pagamento delle rate di mutuo accollate), e che la dichiarazione contenuta nel rogito non basta verso i creditori terzi; ha inoltre escluso che vi fosse una non contestazione specifica del pagamento. Quanto al secondo, ha ritenuto correttamente utilizzabili, come elementi presuntivi, la permanenza del venditore nella disponibilità del bene, la tempistica dell’operazione e gli assetti proprietari della società acquirente, escludendo che la censura si traducesse in una consentita revisione del giudizio di fatto in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda subordinata di revocatoria ordinaria proposta dai creditori; tale domanda è rimasta assorbita per il rigetto del ricorso principale.
L’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo o delle rate del mutuo, quando il creditore agisca per simulazione assoluta di una vendita, grava sull’acquirente.
La prova presuntiva della simulazione è ammissibile se fondata su indizi gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è consentita una mera diversa lettura del materiale indiziario se il ragionamento del giudice di merito è logico e coerente.
La non contestazione opera solo rispetto a fatti allegati in modo specifico e conosciuti dalla parte onerata della contestazione; non può essere invocata per fatti dedotti genericamente o non conoscibili dalle controparti.
La censura non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione adeguata e logicamente sviluppata.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per lamentare la violazione della motivazione minima, ma la doglianza è stata respinta.
Utilizzato per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità nei confronti della parte destinataria della rinuncia.
Richiamato insieme all’art. 390 c.p.c. per l’estinzione del giudizio di cassazione verso la parte rinunciataria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal creditore per far accertare la simulazione assoluta di una compravendita, l’acquirente deve provare l’effettivo pagamento del prezzo o dell’obbligazione sostitutiva, perché il pagamento reale è incompatibile con la simulazione assoluta.
- La dichiarazione di avvenuto pagamento inserita nel rogito notarile non è sufficiente a provare il pagamento nei confronti del creditore terzo che agisca in simulazione.
- La non contestazione rileva solo se il fatto è allegato in modo specifico e rientra nella sfera di conoscibilità della parte onerata della contestazione; deduzioni generiche non bastano a rendere il fatto pacifico.
- Ai fini della prova della simulazione possono concorrere più indizi, anche relativi alla permanenza del venditore nella disponibilità del bene, alla tempistica dell’operazione e agli assetti personali o societari dell’acquirente, purché il ragionamento inferenziale sia complessivamente grave, preciso e concordante.
- In cassazione non è consentito sostituire al ragionamento presuntivo del giudice di merito una diversa lettura dei fatti, quando la motivazione sia logica e coerente e l’inferenza sia plausibile secondo l’id quod plerumque accidit.
- Un indice di disponibilità del bene alienato può essere ricavato non solo dalla residenza anagrafica, ma anche dal riconoscimento della residenza stabile o della permanenza nel bene da parte dell’alienante.
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