L.R. Liguria 31/2008
Disciplina in materia di polizia locale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina organizzazione, funzioni, formazione e segni distintivi della polizia locale in Liguria per comuni, Città metropolitana di Genova, unioni e province. Prevede gestione associata, standard organizzativi, volontariato, servizi per terzi, formazione e fondazione interregionale. Restano rilevanti le norme transitorie sui segni distintivi e sui procedimenti già in corso; abroga la L.R. 40/1995.
Disciplina della polizia locale in Liguria
Disciplina della polizia locale in Liguria
La legge detta i criteri essenziali e uniformi per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale nel territorio della Regione Liguria. La disciplina riguarda comuni, Città metropolitana di Genova, province e forme associative, con attenzione a coordinamento istituzionale, standard operativi, formazione, segni distintivi e gestione associata.
Oggetto, finalità e riparto delle funzioni
La legge definisce i requisiti di uniformità per l’organizzazione delle strutture di polizia municipale, polizia metropolitana e polizia provinciale, allo scopo di assicurarne l’efficace espletamento sul territorio regionale. Le funzioni spettano agli enti locali competenti e possono essere esercitate anche in forma associata o tramite delega alle unioni di comuni o ad altre forme associative.
La polizia locale contribuisce al sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale e si coordina con Stato e Regione sulla base degli accordi previsti dalla normativa regionale sulla sicurezza.
Funzioni operative della polizia locale
Le strutture di polizia locale esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale e gli operatori svolgono, tra le altre, attività di vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, tutela del patrimonio pubblico, soccorso in caso di calamità o infortuni e collaborazione con la protezione civile.
Gli operatori svolgono inoltre, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale:
- funzioni di polizia giudiziaria;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- funzioni di polizia tributaria;
- compiti di polizia stradale.
Gli operatori devono possedere i requisiti previsti per l’esercizio delle relative funzioni.
Principi organizzativi e competenza territoriale
Gli indirizzi e la vigilanza sull’attività di polizia locale sono esercitati dagli organi di vertice degli enti interessati: sindaco del Comune capoluogo, sindaco metropolitano, presidenti delle province, presidenti delle unioni di comuni e sindaci dei comuni referenti delle forme associative.
La legge prevede che il servizio sia svolto stabilmente anche negli enti di minori dimensioni. Nei comuni con meno di sette operatori di polizia municipale deve essere istituito un apposito servizio con personale, mezzi e strutture tali da garantire continuità ed efficacia dell’azione su tutto il territorio comunale per tutti i giorni dell’anno.
Gli operatori prestano servizio di regola in uniforme, salvo diversa previsione regolamentare o del responsabile della struttura per particolari esigenze. La competenza territoriale è quella dell’ente di appartenenza oppure, in caso di gestione associata, dell’insieme degli enti associati, dell’unione di comuni o delle province associate.
Gestione associata e coordinamento tra enti
La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, anche tra comuni appartenenti a province diverse, per garantirne lo svolgimento omogeneo e coordinato. Annualmente la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo, stabilisce:
- caratteristiche della gestione associata delle funzioni e delle strutture;
- risorse da destinare all’incentivazione e criteri di erogazione;
- deroghe alle competenze territoriali conseguenti alle procedure associative.
La gestione associata si basa su una convenzione tra gli enti interessati, che deve disciplinare almeno:
- ripartizione di entrate e spese;
- modalità organizzative e copertura territoriale, anche tramite centrale operativa unica;
- coordinamento delle strutture coinvolte.
Nella gestione associata l’ambito territoriale di operatività del corpo è unico e tutte le disposizioni in materia di polizia municipale riferite ai singoli addetti si applicano a tale ambito unitario. La Regione può destinare fondi anche alla polizia provinciale quando la gestione associata assicuri un supporto continuativo ai comuni, con priorità per quelli privi di strutture o con dotazioni inadeguate.
Organizzazione dei corpi e standard minimi
La Regione sostiene la costituzione di strutture di polizia locale anche tramite personale proprio in convenzione. Comuni e province dello stesso territorio regolano, con intese, il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale, soprattutto per la polizia stradale.
La Giunta regionale può fissare standard essenziali riguardanti:
- rapporto tra popolazione residente e numero di operatori;
- numero minimo di ore di servizio nelle 24 ore.
Tali standard possono essere raggiunti anche mediante intese tra più corpi o tramite gestione associata e devono tenere conto di bassa densità abitativa, morfologia del territorio, comuni turistici e forti afflussi periodici.
Sicurezza degli operatori e presidi difensivi
Gli enti locali possono prevedere con regolamento l’assegnazione di strumenti operativi di autodifesa, diversi dalle armi e non idonei a offendere, per prevenire rischi per l’incolumità degli operatori. Tra questi sono richiamati giubbotti antitaglio e antiproiettile, dispositivi per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi, scudi, bastoni estensibili e spray antiaggressione.
Il regolamento deve indicare:
- i presidi ammessi;
- le attività o i reparti destinatari;
- lo specifico addestramento al loro uso.
La disciplina regionale definisce caratteristiche, modalità di impiego e assegnazione dei presidi difensivi; le relative spese gravano sui bilanci degli enti locali competenti.
Utilizzo del volontariato e servizi per conto terzi
L’impiego di volontari è ammesso nel rispetto della normativa regionale sul volontariato e solo per eventi civili, religiosi e ludico-sportivi. I volontari devono operare sotto il coordinamento tecnico-operativo del comandante o di un operatore formalmente individuato, possedere requisiti di onorabilità, idoneità psichica e fisica, adeguata assicurazione e segni distintivi non confondibili con quelli delle forze di polizia. Per alcune funzioni è richiesta anche la formazione specifica prevista dalla Fondazione interregionale.
Comuni e province possono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato esclusivamente per il supporto organizzativo in tali eventi. La Giunta regionale approva direttive per garantire uniformità di impiego dei volontari.
Gli enti locali possono inoltre prevedere tariffe per attività di pubblico interesse svolte con impiego straordinario o esclusivo di personale e mezzi di polizia locale, quando tali attività siano richieste da soggetti specifici o riguardino manifestazioni pubbliche; possono essere esentate le richieste provenienti da amministrazioni pubbliche.
Indirizzo regionale, coordinamento e dati
La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di polizia locale e sostiene formazione e aggiornamento professionale.
La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico consultivo, disciplina in particolare:
- sistema informativo della polizia locale;
- criteri di accesso e formazione iniziale;
- esercizio di funzioni ausiliarie da parte di dipendenti degli enti locali o addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali;
- modulistica uniforme e altri strumenti di miglioramento del rapporto con i cittadini.
La Regione favorisce anche la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’organizzazione delle funzioni e alla definizione degli accordi per il controllo integrato del territorio, e promuove un numero telefonico unico per l’accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale.
Giornata regionale della polizia locale
È istituita la Giornata regionale della polizia locale, fissata al 3 maggio di ogni anno. In tale occasione la Regione organizza una manifestazione celebrativa e può conferire onorificenze al personale che si sia distinto per meriti speciali. La previsione di spesa originaria era limitata agli esercizi 2019, 2020 e 2021; per gli esercizi successivi si provvede con i rispettivi bilanci.
Comitato tecnico consultivo di polizia locale
È istituito un Comitato tecnico consultivo quale organo consultivo della Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale. Dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto da rappresentanti regionali e degli enti locali, oltre a un esperto designato dalle associazioni professionali.
Il Comitato esprime pareri obbligatori, tra l’altro, su:
- gestione associata;
- organizzazione della polizia locale;
- utilizzo del volontariato;
- indirizzo e coordinamento regionale;
- onorificenze;
- formazione e aggiornamento;
- segni distintivi.
È costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale; le designazioni devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno, senza compensi o rimborsi spese, e riceve supporto tecnico-organizzativo dalla struttura regionale competente.
Segni distintivi, uniformi e mezzi
La Giunta regionale disciplina, sentito il Comitato, le caratteristiche di uniformi, distintivi, tessere di riconoscimento, contrassegni, accessori, colori dei veicoli, strumenti di comunicazione e altri elementi identificativi della polizia locale. La disciplina comprende anche i presidi difensivi di cui alla normativa regionale sulla sicurezza degli operatori.
Le uniformi e i segni distintivi devono essere chiaramente diversi da quelli delle forze di polizia e delle forze armate. Anche volontari e ausiliari del traffico devono utilizzare abbigliamento e mezzi identificativi non confondibili con quelli della polizia locale e nazionale.
Patente di servizio
La Regione assicura corsi per il conseguimento della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale, tramite convenzioni con strutture pubbliche o private idonee a fornire adeguata formazione teorica e pratica.
Attività, struttura e organizzazione dei corpi di polizia municipale
I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia municipale per assicurare, in particolare:
- accertamento delle violazioni in materia di polizia amministrativa;
- polizia stradale;
- tutela del consumatore e controllo commerciale/annonario;
- tutela della qualità urbana e rurale, compresa l’attività edilizia;
- tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
- tutela della sicurezza urbana, anche nei limiti della polizia giudiziaria e della pubblica sicurezza;
- supporto ai controlli sulla sicurezza del lavoro;
- controllo dei tributi locali;
- soccorso in calamità e protezione civile.
I corpi devono garantire continuità del servizio tutto l’anno, avere un comandante e almeno sette operatori a tempo indeterminato, una centrale radio operativa e un’organizzazione per aree territoriali omogenee. Ove possibile, devono privilegiare il decentramento e moduli operativi di prossimità.
Attività e struttura della polizia provinciale e metropolitana
I corpi di polizia provinciale e quello della polizia metropolitana di Genova sono istituiti principalmente per:
- accertamento delle violazioni di competenza provinciale;
- polizia ambientale e ittico-venatoria;
- soccorso in caso di calamità;
- polizia stradale;
- altri compiti di polizia amministrativa nelle materie provinciali.
Figure professionali, comando e regolamenti interni
La struttura di polizia locale si articola nelle figure di agente, addetto al coordinamento e controllo e comandante con funzioni di responsabile della struttura. Possono essere individuati uno o più vicecomandanti tra gli addetti al coordinamento e controllo.
Gli enti locali disciplinano con regolamento o convenzione l’organizzazione e la dotazione organica, considerando criteri quali popolazione, estensione del territorio, viabilità, urbanizzazione, insediamenti, turismo, motorizzazione, fasce orarie di necessità, violazioni accertate, caratteristiche socio-economiche, scuole, ospedali, nodi critici, attività istituzionali e altre esigenze di efficienza.
Gli enti con strutture di polizia locale devono inoltre disciplinare l’applicazione delle norme sui proventi delle sanzioni stradali per costituire fondi di previdenza e assistenza del personale.
Il comandante attua gli indirizzi dell’organo politico, gestisce risorse, formazione interna, comunicazione, disciplina e impiego tecnico-operativo, rispondendo al sindaco o al presidente della provincia. Deve essere scelto tra persone di comprovata esperienza e, salvo diversa previsione regolamentare, riveste la qualifica apicale dell’amministrazione.
Formazione, aggiornamento e scuola interregionale
La professionalità degli operatori è garantita da un corso di prima formazione e da aggiornamenti periodici. Se è previsto il porto dell’arma, sono obbligatori periodici addestramenti all’uso dell’arma.
La Giunta regionale disciplina contenuti, durata, prove finali, specializzazioni, formazione specifica per i comandanti, composizione delle commissioni d’esame e corsi di elevata specializzazione. Il personale assunto dopo l’entrata in vigore della legge può essere adibito al servizio attivo solo dopo la prima formazione, salvo esonero per chi abbia già prestato servizio almeno sessanta giorni o abbia superato le prove finali di un concorso.
La Regione partecipa quale socio fondatore alla Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia locale” con Emilia-Romagna e Toscana. La Fondazione, senza scopo di lucro, gestisce la scuola e svolge attività formative, di ricerca, diffusione di materiali didattici, formazione dei formatori e collaborazione con altre realtà formative. I corsi producono crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale, utili nelle procedure di accesso o selezione del personale.
La Regione contribuisce al fondo di dotazione e attribuisce annualmente risorse per le attività formative di interesse regionale, nei limiti delle autorizzazioni di bilancio.
Disposizioni transitorie, relazioni e abrogazioni
Gli enti locali dovevano adeguare i propri regolamenti alle deliberazioni regionali sui standard organizzativi entro centottanta giorni dalla pubblicazione. L’adeguamento costituiva condizione per l’accesso ai finanziamenti. Fino a diversa disciplina regionale restavano in vigore i segni distintivi previsti dalla previgente legge regionale e, per i procedimenti contributivi già in corso, continuavano ad applicarsi le norme previgenti fino alla conclusione.
La Giunta o l’assessore competente relaziona annualmente al Consiglio regionale sugli interventi attuati e sui relativi effetti.
È stata abrogata la precedente legge regionale sulla polizia locale, con salvezza delle disposizioni transitorie espressamente previste.
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