L.R. Liguria 30/2008
Norme regionali per la promozione del lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le politiche regionali del lavoro in Liguria: programmazione, servizi per l’impiego, accreditamento e autorizzazioni, monitoraggio, pari opportunità, tirocini, incentivi all’assunzione e sostegni al reddito, con attenzione a disabili, svantaggio sociale, giovani e crisi aziendali. Gran parte dei meccanismi operativi dipende da Piano triennale e Piano d’Azione Regionale annuale.
Promozione del lavoro e politiche attive per l’occupazione in Liguria
Norme regionali per la promozione del lavoro in Liguria
La legge definisce il quadro organico delle politiche attive del lavoro della Regione Liguria, distribuendo funzioni tra Regione, Province, ALFA e altri soggetti del sistema. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio ligure e si coordina con la normativa statale su mercato del lavoro, servizi per l’impiego, pari opportunità, disabilità e sicurezza.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione riconosce il lavoro come diritto fondamentale e risorsa essenziale per lo sviluppo economico e sociale. Le politiche regionali mirano al pieno impiego, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, alla valorizzazione delle competenze, alla tutela dei lavoratori in difficoltà e alla promozione delle pari opportunità. La legge valorizza inoltre la trasparenza delle informazioni su studio, formazione e lavoro come principio generale dell’azione pubblica.
Obiettivi delle politiche regionali del lavoro
Le finalità perseguite comprendono, in particolare:
- promozione della piena e buona occupazione e contrasto del lavoro precario;
- crescita delle competenze e innovazione del sistema produttivo;
- pari opportunità e contrasto a ogni discriminazione;
- semplificazione amministrativa e accesso trasparente ai servizi;
- miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita;
- inclusione di persone a rischio di esclusione, immigrati, disabili e soggetti svantaggiati;
- tutela del reddito nei casi non coperti da ammortizzatori;
- mobilità geografica e professionale, anche internazionale;
- raccolta e analisi dei dati sul mercato del lavoro;
- promozione della sicurezza sul lavoro.
Riparto delle funzioni tra Regione, Province e soggetti del sistema
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio, valutazione, accreditamento e autorizzazione nel mercato del lavoro. Le Province gestiscono sul territorio i servizi e gli interventi di politica attiva, i compiti amministrativi di collocamento e il funzionamento del sistema dei servizi al lavoro, in coerenza con gli strumenti regionali di programmazione. La legge valorizza la collaborazione con enti locali, Camere di commercio, parti sociali, istituzioni pubbliche e terzo settore.
Strumenti di programmazione: Piano triennale e Piano d’Azione Regionale
La disciplina è costruita attorno a due strumenti principali:
- il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
- il Piano d’Azione Regionale Integrato per la Crescita dell’Occupazione, approvato annualmente dalla Giunta sulla base del Piano triennale e delle analisi dell’Osservatorio.
Il Piano d’Azione individua gli interventi dell’anno successivo, ripartisce il Fondo regionale per l’occupazione, definisce criteri di concessione e revoca delle agevolazioni, modalità di controllo, criteri per il cumulo degli incentivi, azioni sperimentali, riparto delle risorse alle Province e criteri per l’individuazione di rischi di esclusione, giovane età e soggetti attuatori di specifici interventi di sicurezza e qualità del lavoro.
Concertazione istituzionale e sociale
La Regione opera mediante Commissione Regionale di Concertazione, Comitato Istituzionale e altri organismi previsti dalla normativa richiamata. La concertazione con parti economiche e sociali comparativamente più rappresentative è assunta come metodo ordinario di governo della materia. In tema di disabilità, la Commissione opera in composizione integrata.
Beneficiari e datori di lavoro destinatari degli interventi
Gli interventi si rivolgono a persone residenti o domiciliate in Liguria che siano:
- prive di occupazione e in cerca di lavoro;
- licenziate, con o senza ammortizzatori;
- sospese per crisi o ristrutturazione;
- occupate a tempo determinato;
- occupate con contratti previsti dal d.lgs. 276/2003;
- occupate che intendono cambiare lavoro;
- eventuali ulteriori categorie individuate dal Piano triennale.
Sono destinatari anche le pubbliche amministrazioni locali, enti pubblici economici, imprese singole o associate, cooperative, imprese sociali, ONLUS, persone fisiche per il lavoro domestico e altre categorie individuate dal Piano triennale. Hanno titolo di preferenza, secondo i criteri programmati, le persone disabili e quelle in stato di svantaggio sociale.
Requisiti per l’accesso alle agevolazioni
Per accedere a contributi e agevolazioni è richiesto:
- il rispetto della normativa vigente sul lavoro;
- il rispetto delle norme di sicurezza, regolarità contributiva e divieto di lavoro irregolare;
- il divieto di pratiche discriminatorie e antisindacali;
- l’applicazione di trattamenti non inferiori a quelli dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative.
Le imprese iscritte nel Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili hanno preferenza, se assumono a tempo indeterminato.
Sistema regionale dei servizi al lavoro
Il Sistema regionale dei servizi al lavoro è composto dalle strutture provinciali e dai soggetti accreditati. Esso mira a offrire a persone e imprese supporto personalizzato per l’occupazione, intervenendo in favore di inoccupati, disoccupati, lavoratori a rischio di perdita del posto, persone in precarietà e soggetti svantaggiati. Tra le prestazioni figurano consulenza, orientamento, assistenza per competenze, tirocini, mobilità geografica, preselezione, accompagnamento al lavoro e ricollocazione, mediazione interculturale e servizi specifici per disabili e imprese.
Le Province partecipano tramite i Centri per l’impiego, e il sistema può avvalersi di convenzioni con altri soggetti pubblici o privati accreditati, in funzione integrativa e non sostitutiva.
Standard di qualità, accreditamento e autorizzazioni
La Giunta regionale definisce standard essenziali delle prestazioni, modalità di erogazione, tempi, caratteristiche degli ambienti, contenuti di colloqui e patti di servizio, servizi specialistici e servizi per imprese. La Regione accredita soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi al lavoro e istituisce l’Elenco regionale dei soggetti accreditati.
La Regione rilascia anche autorizzazioni per intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione, nonché autorizzazioni particolari a Comuni, Camere di commercio, scuole secondarie di secondo grado e altri soggetti previsti dalla legge. Le autorizzazioni hanno ambito territoriale regionale, inizialmente provvisorio per due anni, e possono essere revocate o sospese secondo le procedure regionali.
Attività amministrative provinciali e collocamento
Le Province esercitano in via esclusiva, tramite i Centri per l’impiego, le funzioni amministrative sul collocamento, compresi gli adempimenti relativi allo stato di disoccupazione e alla mobilità, nonché il ricevimento e la gestione telematica delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro su instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro.
La Giunta regionale detta gli indirizzi operativi su archivi, procedure, comunicazioni telematiche e adempimenti in materia di collocamento mirato e disoccupazione.
Informazione, trasparenza e sistema informativo S.I.R.I.O.
La Regione cura la raccolta, elaborazione e divulgazione delle informazioni sul lavoro e assicura il flusso ordinato dei dati tramite il Sistema informativo regionale interconnesso per l’occupazione (S.I.R.I.O.). Il sistema integra le banche dati dei soggetti istituzionali e garantisce supporto all’amministrazione, programmazione, valutazione e accesso informativo per utenti e operatori. Regione, Province, Centri per l’impiego, ALFA e soggetti pubblici/privati autorizzati o accreditati hanno obbligo di interconnessione.
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e sulle politiche educative e formative
È istituito l’Osservatorio, affidato ad ALFA, per svolgere analisi quantitative e qualitative sul mercato del lavoro, sui processi lavorativi, sulle dinamiche settoriali, sulla mobilità, sul lavoro non regolare, sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro, nonché sul sistema scolastico, formativo e cooperativo. L’Osservatorio opera in raccordo con Province, università, istituti di ricerca, Camere di commercio, enti di vigilanza e altri organismi, con articolazione delle indagini su base provinciale e per genere.
Pari opportunità, conciliazione e Consigliera o Consigliere di parità
La legge attribuisce rilievo trasversale alle pari opportunità e alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Regione, Province e Comuni realizzano azioni positive, anche con contributi alle imprese che adottano misure aggiuntive rispetto alla normativa nazionale. Sono previste iniziative di documentazione, informazione, sensibilizzazione, servizi specialistici e strumenti informativi nel S.I.R.I.O., oltre a misure per sostenere il rientro al lavoro, la flessibilità e il contrasto alla fuoriuscita delle donne dal mercato del lavoro.
La Consigliera o il Consigliere di parità regionale esercita funzioni di promozione e controllo sull’uguaglianza e non discriminazione nel lavoro; è prevista una struttura autonoma, un fondo regionale specifico e una rete regionale di coordinamento.
Tirocini, assegni di servizio e altri strumenti di politica attiva
Tra gli strumenti attuativi rientrano:
- gli assegni di servizio per dare priorità nell’accesso alle prestazioni del sistema;
- i tirocini come misure formative di politica attiva;
- gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato;
- i cantieri scuola e lavoro;
- le azioni per persone a rischio di esclusione, per il completamento della vita lavorativa, per pari opportunità, mobilità geografica e imprenditorialità;
- misure per lavoratori a rischio di precarizzazione, giovani, aziende in crisi, lavoratori in mobilità o cassa integrazione e sostegno al reddito.
I tirocini svolti in Liguria non costituiscono rapporto di lavoro; possono prevedere indennità di partecipazione e contributi ai datori di lavoro ospitanti in situazioni di svantaggio. Le modalità sono disciplinate dalla Giunta, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali.
Incentivi per l’assunzione stabile e per lo sviluppo dell’imprenditorialità
Le Province concedono contributi ai datori di lavoro privati che aumentino l’occupazione a tempo indeterminato. Il beneficio può coprire anche una quota dei contributi previdenziali per massimo due anni. È richiesta la permanenza del rapporto per almeno tre anni, salvo casi di cessazione per giusta causa, giustificato motivo o dimissioni, con restituzione proporzionale o integrale dell’agevolazione secondo i casi.
La Regione promuove inoltre l’autoimprenditorialità e finanzia servizi di accompagnamento alla nuova impresa, con priorità alle imprese femminili e ad alto potenziale tecnologico. È previsto un fondo di garanzia per giovani imprenditori presso FI.L.S.E., con garanzie fino all’80% del prestito e un limite massimo di 500.000 euro.
Politiche per lavoratori precari, giovani, maturi e in crisi aziendale
La legge prevede interventi per:
- lavoratori a rischio di precarizzazione, con promozione di accordi sindacali e riduzione del ricorso a rapporti precari anche nelle amministrazioni e nel settore pubblico allargato;
- occupazione giovanile, con contributi per avvio di attività professionali o imprenditoriali;
- completamento della vita lavorativa, con progetti per lavoratori maturi;
- prevenzione delle crisi occupazionali e sostegno alle aziende in crisi, anche tramite riduzione dell’orario e progetti di formazione, riqualificazione, ricollocazione e transizione al lavoro.
Sostegni al reddito, integrazioni e fondi di garanzia
La Regione e le Province concedono sostegni al reddito ai lavoratori licenziati o sospesi privi di ammortizzatori sociali, sulla base di piani di mantenimento professionale e reinserimento e di iniziative di reinserimento per persone in particolare svantaggio sociale.
Sono inoltre previsti:
- un fondo di garanzia per anticipazioni a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria, che consente anticipazioni bancarie garantite della quota del trattamento spettante;
- un ulteriore fondo per lavoratori dipendenti in disagio economico, con garanzia su anticipazioni dei crediti retributivi maturati e non percepiti; la disciplina si estende anche ad alcuni ex lavoratori esposti all’amianto in attesa di trattamenti pensionistici riconosciuti;
- l’eventuale estensione ai lavoratori in CIG ordinaria.
Disabilità e persone in stato di svantaggio sociale
La legge dedica un intero capo all’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate. Le misure includono collocamento mirato, percorsi protetti, integrazione con servizi sociali e sanitari, incentivi all’assunzione, sostegno alla cooperazione sociale di tipo B, autoimpiego, abbattimento delle barriere e sviluppo di tecnologie inclusive.
Il Piano d’Azione Regionale definisce priorità, criteri di intervento, riparto delle risorse e modalità di gestione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone disabili, alimentato da contributi di esonero, sanzioni, fondazioni e altri soggetti. Le Province gestiscono i principali adempimenti, incluse convenzioni e contributi.
Controlli, monitoraggio e vigilanza
Regione e Province effettuano monitoraggio e valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi, anche mediante l’Osservatorio. I beneficiari dei contributi devono consentire l’accesso alle strutture per i controlli. La Giunta stabilisce criteri e procedure per il monitoraggio e le modalità con cui i soggetti del sistema trasmettono i dati necessari.
Regime finanziario e aiuti di Stato
Gli interventi sono finanziati tramite il Fondo regionale per l’occupazione e altri fondi di garanzia presso FI.L.S.E., con possibilità di integrazione con risorse statali e comunitarie. I contributi alle imprese sono concessi nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e, di regola, entro il regime de minimis; gli interventi eccedenti richiedono notifica alla Commissione europea e possono essere concessi solo dopo esito positivo pubblicato sul Bollettino ufficiale.
Disposizioni transitorie, prima applicazione e abrogazioni
La legge contiene norme di prima applicazione per l’istituzione degli organismi, l’adozione del Piano d’Azione Regionale e del provvedimento sull’accreditamento. Sono fatti salvi, per un periodo transitorio, i procedimenti pendenti e le convenzioni in essere fino alla piena operatività dei nuovi strumenti.
Sono espressamente abrogate numerose leggi regionali previgenti in materia di cantieri scuola, pari opportunità, occupazione, lavori socialmente utili, inserimento dei disabili e lavoratori in mobilità/CIG, con conseguente assorbimento della disciplina nel nuovo testo unico regionale sul lavoro.
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