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Legge

L.R. Liguria 26/2008

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria

Normativa regionaleL.R. Liguria 26/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ligure disciplina l’integrazione della dimensione di genere nelle politiche regionali, con strumenti di gender mainstreaming, bilancio di genere, cultura delle pari opportunità, politiche dei tempi della città, occupabilità, imprenditoria femminile, prevenzione della violenza e organismi di concertazione. Il programma triennale e i piani comunali degli orari hanno rilievo operativo; prevista l’abrogazione di precedenti norme regionali.

Integrazione delle politiche regionali di pari opportunità di genere in Liguria

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Liguria

La legge definisce un quadro organico per integrare la dimensione di genere nelle politiche della Regione Liguria e degli enti locali liguri. La disciplina riguarda sia il gender mainstreaming nelle scelte pubbliche, sia interventi per rafforzare la partecipazione sociale, economica e politica delle donne e la parità tra i sessi.

Principi generali e obiettivi strategici

La Regione si impegna a promuovere l’universalità dei diritti di cittadinanza, la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nella vita economica, sociale e politica, nel rispetto della normativa europea, costituzionale e statale richiamata. L’integrazione della dimensione di genere deve fondarsi su:

  • rispetto delle identità e valorizzazione delle differenze di genere, culturali e religiose;
  • equa distribuzione di risorse, poteri e responsabilità;
  • superamento delle discriminazioni dirette e indirette;
  • partecipazione e rappresentanza paritaria nei diversi ambiti della vita regionale.

Gli obiettivi regionali si muovono lungo due direttrici:

  • gender mainstreaming, cioè integrazione della differenza di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle politiche;
  • empowerment, inteso come acquisizione di poteri, responsabilità e capacità individuali per rimuovere svantaggi e discriminazioni.

Concertazione istituzionale e partecipazione

La Regione e gli enti locali devono operare secondo il metodo della concertazione istituzionale, nel rispetto dei principi di coordinamento, cooperazione e sussidiarietà. È inoltre favorita la collaborazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche di pari opportunità. Il modello della legge è quindi basato su raccordo tra istituzioni e coinvolgimento dei soggetti sociali e territoriali.

Conoscenza, monitoraggio e statistiche di genere

Per migliorare la conoscenza della condizione di genere è istituito un Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere, articolato in sezioni di genere all’interno degli Osservatori regionali e, in raccordo, degli osservatori provinciali.

Il sistema svolge raccolta dati, monitoraggio e valutazione con approccio di genere nelle aree:

  • salute e politiche sociali;
  • formazione e istruzione;
  • attività economiche e mercato del lavoro;
  • politiche della casa;
  • attività culturali e ricreative.

Il Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunità definisce, con la struttura statistica regionale e nei limiti di bilancio, le rilevazioni da adeguare in termini di genere. Le informazioni devono essere disaggregate per donne e uomini e usare indicatori sensibili al genere.

Rapporto annuale sulla condizione femminile e condivisione delle informazioni

La Giunta regionale approva ogni anno un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne, sui fenomeni di violenza, discriminazione e abuso e sulla condizione delle donne immigrate. Il rapporto è predisposto dal Coordinamento tecnico regionale con il supporto di agenzie e società regionali e trasmesso al Consiglio regionale, agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali.

Gli enti pubblici territoriali devono favorire la circolazione delle informazioni sulle pari opportunità, anche tramite banche dati informatiche, e la Regione deve sostenere un patrimonio informativo pubblico a supporto dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.

Bilancio di genere

La Regione adotta il bilancio di genere come strumento di rendicontazione sociale e di integrazione della prospettiva di genere nella programmazione economica.

Lo strumento è volto a:

  • valutare l’impatto differenziato delle politiche di bilancio su donne e uomini;
  • analizzare l’impatto di genere in tutti i settori dell’intervento pubblico;
  • orientare il bilancio verso priorità e strumenti utili a raggiungere la parità;
  • ripensare la spesa pubblica anche senza aumentare il totale del bilancio.

La Regione predispone verifiche nelle varie fasi di progettazione, definizione e attuazione del bilancio e un sistema di monitoraggio e valutazione. Inoltre favorisce la diffusione del bilancio di genere presso tutte le amministrazioni pubbliche locali, anche mediante formazione e aggiornamento del personale. La Giunta regionale definisce linee guida e metodologie per progettazione e realizzazione dello strumento.

Diffusione della cultura di genere e comunicazione

La Regione Liguria, gli enti territoriali e le istituzioni scolastiche collaborano per diffondere la cultura delle pari opportunità di genere. Le priorità riguardano:

  • educazione alla differenza di genere e al rispetto reciproco;
  • superamento degli stereotipi nelle scelte formative e professionali;
  • accesso all’obbligo formativo con offerta equilibrata per ragazzi e ragazze.

La Regione promuove inoltre iniziative di comunicazione contro gli stereotipi di genere e per valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale, economico e politico. Il Co.Re.Com. deve tener conto di questi principi nelle proprie funzioni e può rilevare contenuti discriminatori nei media locali, oltre a proporre iniziative culturali e informative.

Cultura della responsabilità sociale e gestione del personale

Regione ed enti locali devono promuovere, all’interno delle proprie organizzazioni, una cultura dell’uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere attraverso azioni di informazione e corsi di qualificazione per il personale.

Sul versante delle risorse umane, devono perseguire pari opportunità nella carriera e adottare azioni positive per rimuovere gli ostacoli al pieno inserimento delle donne nel lavoro. La Regione adotta piani triennali di azioni positive, orientati a:

  • valorizzare gli istituti di conciliazione dei tempi di lavoro e cura;
  • facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri dopo i congedi;
  • garantire pari opportunità nel reclutamento e negli incarichi;
  • superare stereotipi e adottare modalità organizzative rispettose della differenza di genere.

I principi della legge devono essere richiamati anche nei codici di comportamento dei dipendenti.

Politiche dei tempi della città e vivibilità urbana

La Regione promuove la parità e la vivibilità urbana mediante il coordinamento dei tempi e degli orari, le banche dei tempi e la qualità progettuale degli spazi urbani.

I comuni devono coordinare gli orari di apertura di servizi pubblici e privati, incluse attività commerciali, di trasporto, socio-sanitarie, formative, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo, per renderli accessibili a tutti. A questo fine redigono piani territoriali degli orari basati su criteri di:

  • coordinamento con gli orari di lavoro e conciliazione dei carichi familiari;
  • accessibilità e fruibilità dei servizi;
  • coerenza tra orari e mobilità urbana;
  • mobilità sostenibile di persone e merci;
  • ampliamento degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali;
  • riqualificazione degli spazi urbani e progettazione partecipata.

La Giunta regionale definisce linee di indirizzo, criteri e modalità per la formazione dei piani.

I piani devono indicare, tra l’altro:

  • ambito territoriale, criticità e obiettivi;
  • misure previste, partenariato e destinatari;
  • cronoprogramma, piano finanziario, controllo e monitoraggio;
  • integrazione con il welfare locale;
  • azioni di informazione e comunicazione.

I comuni devono approvare o adeguare i piani entro un anno dall’entrata in vigore della legge e inviarli alla Regione e alla provincia competente.

La Regione concede contributi ai comuni per la predisposizione e attuazione dei piani, con priorità per:

  • associazioni di comuni, soprattutto per iniziative congiunte di comuni fino a 30.000 abitanti;
  • comuni che abbiano coordinamenti con altri enti locali su bacini di utenza ampi;
  • accordi promossi ai sensi della legge statale sui tempi della città.

Sono inoltre previsti contributi per la costituzione e il sostegno delle banche dei tempi, per favorire scambio di servizi, solidarietà e mutuo aiuto. La Giunta disciplina criteri e modalità di erogazione.

Urbanistica e qualità dello spazio urbano

La Regione orienta gli strumenti urbanistici verso una migliore qualità dello spazio urbano in prospettiva di genere. Le linee guida regionali per i Piani urbanistici comunali devono considerare:

  • diritti e bisogni di donne e uomini nelle scelte di pianificazione;
  • accessibilità spazio-temporale per chi ha carichi di cura;
  • partecipazione dei soggetti portatori di esigenze di genere;
  • diffusione di indicazioni tecniche e culturali per una progettazione urbana attenta alla differenza di genere.

Le linee guida devono anche definire i requisiti prestazionali del sistema di infrastrutture e servizi pubblici in termini di quantità, distribuzione territoriale, qualità, fruibilità e accessibilità.

Occupabilità, conciliazione e politiche del lavoro

Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle province devono favorire la condivisione dei tempi di cura e la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, al fine di prevenire discriminazioni, sostenere l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e migliorare qualità della vita e organizzazione d’impresa.

La Regione, d’intesa con enti locali e parti sociali, promuove azioni di sistema a favore della conciliazione.

Patti territoriali di genere

La Regione promuove accordi territoriali, denominati patti territoriali di genere, tra province, comuni, sindacati, organizzazioni imprenditoriali, scuola, ASL e consultori. I patti servono a sostenere maternità e paternità e a sperimentare forme di organizzazione del lavoro che favoriscano equilibrio tra vita professionale e privata e una più equa distribuzione del lavoro di cura.

Le finalità includono:

  • promozione della cultura della conciliazione e della corresponsabilità paterna;
  • diffusione dei congedi di maternità e parentali in chiave territoriale;
  • incremento dei servizi alla persona;
  • sostegno alla genitorialità, soprattutto per le fasce più deboli;
  • formazione per lavoratrici e lavoratori al rientro dai congedi;
  • uso di lavoro flessibile per motivi parentali, anche con incentivi economici;
  • inserimento lavorativo di donne in condizioni di disagio;
  • progetti di formazione collegati alla riduzione dell’orario di lavoro.

La Giunta può promuovere l’integrazione tra fondi comunitari, risorse nazionali, risorse locali e apporti degli enti territoriali e delle parti sociali.

Assegni di servizio

Gli assegni di servizio sono destinati a favorire accesso, permanenza e progressione nel mercato del lavoro di persone a rischio di esclusione per carichi di cura, in qualunque forma di lavoro. La Giunta regionale ne definisce i criteri generali di concessione nell’ambito delle politiche per l’occupazione e le pari opportunità.

Lavoro femminile, integrazione delle donne immigrate e imprenditoria femminile

La Regione opera affinché istruzione, formazione professionale e servizi per l’impiego garantiscano il diritto al lavoro lungo tutto l’arco della vita. Promuove anche l’integrazione delle donne immigrate nel lavoro e nella vita economica, in raccordo con le strutture interculturali previste dalla normativa regionale, e prevede politiche premiali per iniziative private che ne favoriscano l’occupazione.

Per valorizzare il lavoro e l’imprenditoria femminile, la Regione adotta piani di comunicazione e orientamento attraverso gli sportelli informativi territoriali e gli attori dello sviluppo locale.

Le politiche regionali devono inoltre sostenere l’imprenditorialità femminile in coerenza con la normativa statale di settore. La Regione predispone un programma specifico per:

  • formazione e supporto alla cultura d’impresa tra le donne;
  • servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale;
  • formazione imprenditoriale femminile.

Partecipazione politica e rappresentanza paritaria

La Regione afferma il principio della rappresentanza paritaria di donne e uomini nelle istituzioni e nelle decisioni pubbliche. Promuove quindi:

  • sezioni separate negli albi o elenchi di associazioni e soggetti utilizzabili dall’amministrazione;
  • piani di azione dei partiti e gruppi politici con misure per l’equilibrio di rappresentanza, incluse eventuali quote;
  • la Rete regionale delle elette;
  • iniziative di comunicazione per favorire candidature femminili e proposte di professionalità idonee per incarichi e nomine.

Per le nomine di competenza regionale, la Regione deve applicare i criteri generali vigenti secondo interpretazioni orientate a favorire l’accesso paritario, tenendo conto delle candidature effettivamente pervenute e del coinvolgimento delle istituzioni di parità.

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

La legge richiama e coordina la normativa regionale sulla violenza di genere, che individua strumenti e programmi per il sostegno alle donne e ai minori vittime di violenza e per la prevenzione del fenomeno. È previsto il mantenimento e il sostegno dei centri antiviolenza e dei programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori.

Organismi regionali e rete di concertazione

Per attuare la legge operano, nel territorio regionale:

  • la Commissione consiliare permanente competente in materia di pari opportunità;
  • le Consigliere o i Consiglieri di parità regionali e provinciali;
  • il sistema dei Comitati pari opportunità d’ente;
  • la Commissione regionale di concertazione in materia di lavoro.

È inoltre istituita la Rete regionale di concertazione per le pari opportunità, sede di confronto interistituzionale per integrare e coordinare le politiche di pari opportunità a livello regionale e locale. La Rete è composta da rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni capoluogo, di un comune per provincia designato dall’associazione dei comuni, della Consigliera di parità regionale, della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità e della commissione consiliare competente.

La Rete:

  • formula indirizzi e obiettivi e rende parere sul Programma triennale;
  • esamina congiuntamente le problematiche e le iniziative;
  • è sede privilegiata per accordi e intese;
  • favorisce l’integrazione tra gli interventi dei soggetti operanti nel settore.

In relazione alle tematiche trattate può essere integrata con rappresentanti sindacali, economici, dell’associazionismo femminile, dei comitati pari opportunità, delle aziende sanitarie, delle forze dell’ordine e dell’ordine giudiziario. Le Province possono costituire reti provinciali articolate territoriali della rete regionale.

Tavolo di consultazione e Coordinamento tecnico regionale

È istituito anche un Tavolo di consultazione permanente per le pari opportunità, composto dai medesimi soggetti sociali e istituzionali interessati. Il Tavolo rileva criticità, formula orientamenti e proposte e promuove il confronto territoriale.

Presso l’Assessorato alle Pari opportunità opera il Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunità, che raccorda le azioni attuative, organizza e gestisce il sistema di monitoraggio della dimensione di genere, favorisce la circolazione delle informazioni e svolge funzioni di monitoraggio.

Programmazione triennale e monitoraggio

La Regione approva un Programma triennale per le pari opportunità, su proposta della Giunta e previo parere della Rete regionale di concertazione. Il Programma definisce:

  • priorità tematiche, indirizzi attuativi e risorse disponibili;
  • aree di sperimentazione e azioni innovative;
  • indirizzi per il sistema dei soggetti coinvolti e per la compartecipazione alla spesa;
  • modalità di monitoraggio.

Il Programma dura tre anni e resta efficace fino all’approvazione del successivo. Può essere aggiornato con la stessa procedura di approvazione. La Regione, in collaborazione con le autonomie locali e con il supporto degli organismi per le pari opportunità, effettua il monitoraggio delle attività e dei progetti realizzati.

Disposizioni finali e abrogazioni

La legge contiene una norma finanziaria di cui il testo consolidato non riporta il contenuto. Sono abrogate:

  • la legge regionale 28 maggio 1992, n. 14, sui criteri e incentivi per i piani degli orari dei servizi pubblici e privati;
  • il Capo III della legge regionale 22 agosto 1989, n. 35, relativo alla Consulta femminile regionale, e le altre disposizioni della medesima legge concernenti tale Consulta.

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