R.R. Liguria 3/2008
Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna alcuni articoli del R.R. 2 aprile 1997, n. 1 sulle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie) previste dalla l.r. 29/1994. Dalla data di entrata in vigore del regolamento del 1 agosto 2008 modifica specifici commi su disciplina, requisiti e funzionamento, senza contenere una disciplina autonoma completa.
Modifiche al regolamento regionale su aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie
Modifiche al regolamento sulle strutture private per la caccia
Il regolamento della Regione non introduce una disciplina nuova e autonoma, ma interviene sul Regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 relativo all’istituzione di strutture private per la caccia, cioè aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie. L’effetto pratico è l’aggiornamento di singole disposizioni del testo previgente, applicabile nel territorio regionale.
Oggetto dell’intervento normativo
L’atto dispone modifiche e integrazioni a più commi del regolamento del 1997 attuativo dell’articolo 32, comma 4, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29. Le modifiche riguardano in particolare:
- l’articolo 17, commi 3 e 4;
- l’articolo 20, comma 1;
- l’articolo 31, commi 3 e 4;
- l’articolo 33, comma 1.
Contenuto sostanziale
Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle nuove formulazioni, ma indica che alcune disposizioni vengono sostituite e altre semplicemente modificate. Ne consegue che il regolamento del 2008 opera come atto di coordinamento e aggiornamento della disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie già prevista dal regolamento regionale del 1997.
Ambito applicativo
La disciplina richiamata riguarda le strutture private per la caccia disciplinate dalla normativa regionale venatoria. L’efficacia dell’atto è limitata alla Regione indicata nell’intestazione e incide solo sul regolamento regionale preesistente, non su altri ordinamenti.
Decorrenza e attualità
Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 agosto 2008 e si applica dalla sua entrata in vigore. Si tratta di un atto di modifica di un regolamento più risalente; il suo contenuto rileva solo in quanto confluito nel testo coordinato del regolamento del 1997. Per finalità pratiche, l’atto è da considerarsi poco utile autonomamente e rilevante soprattutto come fonte di modifica del testo vigente.
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