Cassazione Civile, Ordinanza n. 07145/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2014, relativo a immobili ubicati nel territorio comunale e ancora in corso di costruzione, con richiesta complessiva comprendente imposta, maggiorazione, sanzioni e spese. La società contribuente aveva contestato sia in primo grado sia in appello la debenza del tributo, sostenendo che gli immobili non potessero essere tassati come fabbricati perché non ultimati e non effettivamente abitabili/utilizzabili, e che l'erronea attribuzione catastale in categoria D1, poi rettificata in tempi successivi, escludesse o comunque limitasse la pretesa fiscale. In cassazione ha dedotto un unico motivo, formalmente ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché insufficiente o contraddittoria motivazione, assumendo che la CTR avesse erroneamente fondato l'imposizione sul solo accatastamento senza considerare l'effettiva ultimazione dei lavori o utilizzazione e senza dare rilievo alla successiva rettifica catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è solo quello estremo dell'anomalia motivazionale, non più la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e ha escluso che la sentenza regionale fosse affetta da motivazione apparente o incomprensibile. Nel merito, ha ribadito che, in materia di IMU/ICI, il presupposto impositivo dei fabbricati è connesso alla loro iscrizione catastale o all'obbligo di iscrizione; per gli immobili in costruzione, il classamento in categoria fittizia F3 non esprime autonoma capacità contributiva, mentre nella specie gli immobili risultavano, all'epoca dell'atto impugnato, classificati in categoria D, sicché la pretesa era legittima sulla base delle risultanze catastali vigenti. La successiva rettifica catastale non ha inciso sul periodo d'imposta oggetto di causa, poiché l'efficacia delle modifiche catastali decorre, in linea generale, dall'anno successivo alla messa in atti, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma primo, num. 3 e num. 5
Il motivo di ricorso è stato qualificato come denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, ma la Corte ha ricordato che in cassazione non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile solo l'anomalia motivazionale nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 132 c.p.c.
La nullità della sentenza per mancanza di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di riconoscerla come giustificazione della decisione.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992
Per i fabbricati la tassazione è collegata all'ultimazione dei lavori o all'effettiva utilizzazione, ma la Corte ha precisato che, ai fini dell'imposizione, rileva soprattutto l'iscrizione catastale o l'obbligo di iscrizione.
art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992
La base imponibile deriva dalle risultanze catastali effettive; l'accatastamento fittizio privo di rendita non fornisce base imponibile autonoma e, per gli immobili in corso di costruzione, l'imposta può colpire solo l'area edificatoria nei limiti previsti dalla norma.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992
In presenza di classamento fittizio F3, la base imponibile tiene conto del valore dell'area detratto il valore del fabbricato in corso d'opera.
art. 74, comma 1, L. n. 342 del 2000
Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci, in generale, dalla loro notificazione ai soggetti intestatari, ma la norma va coordinata con la disciplina IMU/ICI sull'efficacia delle risultanze catastali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha integrato la disciplina sul raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più censurabile la mera insufficienza argomentativa.
- In materia di IMU/ICI, la tassabilità del fabbricato è normalmente collegata alle risultanze catastali effettive o all'obbligo di iscrizione; l'ultimazione dei lavori o l'effettivo utilizzo assumono rilievo sussidiario quando manchi l'accatastamento.
- Il classamento fittizio di un immobile in corso di costruzione non integra di per sé autonoma capacità contributiva; in tal caso l'imposta può incidere, se del caso, sull'area edificabile secondo la disciplina della base imponibile dell'area.
- La rettifica della rendita o della categoria catastale non opera retroattivamente per il periodo d'imposta oggetto di accertamento, salvo che ricorra un errore di fatto dell'ufficio evidentemente riconosciuto o una variazione denunciata dal contribuente, con efficacia dalla relativa denuncia o messa in atti.
- Quando l'atto impositivo è emesso sulla base delle risultanze catastali vigenti al momento dell'accertamento, la successiva modifica catastale non invalida la pretesa tributaria riferita al periodo anteriore.
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