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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14100/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/09/2024 che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorrente denunciava errore di applicazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che il giudice aveva fondato il rigetto unicamente sulla pregressa negativa esperienza di affidamento e su segnalazioni della polizia giudiziaria anziché sui documenti ufficiali (casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti). Inoltre affermava di non avere pendenze giudiziarie né precedenti di misure restrittive, e che le frequentazioni con soggetti pregiudicati erano riconducibili a familiari a causa di barriere linguistiche; chiedeva quindi rivalutazione dei requisiti per le misure alternative (artt. 27 Cost., 47, 47-ter e 51-ter O.P.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha dato prevalenza agli elementi negativi: precedenti penali, fatti e segnalazioni relativi al periodo 2011-2018 indicativi di propensione a reiterare ilittuosi comportamenti, frequentazioni con soggetti pregiudicati ritenute allarmanti e la mancata adesione al programma terapeutico provvisorio presso il Sert di Canicattì come comportamento successivo significativo ai fini della prognosi di affidabilità. La Corte ha altresì precisato che i benefici di liberazione anticipata ottenuti in passato non sono sovrapponibili ai requisiti per le misure alternative e che non emergono elementi positivi tali da scardinare la motivazione del Tribunale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 27

    Principio di rieducazione della pena: va valutata la compatibilità della misura alternativa con la funzione rieducativa e con la necessità di accertare il ravvedimento e l'assenza di pericolosità sociale.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 47

    Norma richiamata nel quadro delle misure alternative (affidamento in prova e similari): impone il rispetto dei limiti normativi e la valutazione di elementi negativi e positivi relativi al condannato per la concessione delle misure.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 47-ter

    Collegata alle condizioni e ai requisiti per l'affidamento in prova e le misure alternative: valuta ravvedimento, gravità dei reati, precedenti e comportamento successivo.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 51-ter

    Riguarda profili applicativi delle misure alternative (tra cui detenzione domiciliare): richiede, oltre alla valutazione della pericolosità, l'idoneità del domicilio indicato per la misura.

Massime di principio

  • La concessione di misure alternative richiede un bilancio fra elementi negativi (gravità del reato, precedenti, segnalazioni di polizia, mancata adesione a programmi terapeutici) e positivi (segnali di ravvedimento); è sufficiente l'avvio di un processo critico, ma vanno provati elementi concreti di cambiamento.
  • Le segnalazioni della polizia giudiziaria e fatti non completamente definiti in sede processuale possono essere valutati ai fini della prognosi di pericolosità, se motivatamente collegati a condotte ricorrenti.
  • Il mero riferimento a carenze formali dei documenti (es. assenza di pendenze formali nel casellario) non impedisce al giudice di tener conto di altre fonti di prova rilevanti per la valutazione complessiva della pericolosità.
  • La semplice conduzione di un comportamento formalmente corretto durante la detenzione non basta di per sé a dimostrare ravvedimento: è necessario valutare l'effettiva partecipazione ai percorsi trattamentali e la disponibilità a rieducarsi.
  • Benefici ottenuti in passato (es. liberazione anticipata) non sono automaticamente indicativi dei requisiti per le misure alternative e non sostituiscono la valutazione specifica richiesta per l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare.
  • In sede di legittimità la rivalutazione del merito e delle prove è limitata: se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente, l'appello in Cassazione non può sostituirsi al vaglio di merito.
  • Per la detenzione domiciliare il giudice deve verificare non solo l'idoneità della misura a contenere la pericolosità, ma anche l'idoneità concreta del domicilio indicato.

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