Cassazione Civile, Ordinanza n. 29878/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo avente ad oggetto alcune particelle di terreno appartenenti, in comunione, a un privato in misura pari a 1/36. Il proprietario aveva proposto opposizione alla stima sostenendo che le aree fossero edificabili e che l’indennità dovesse essere determinata in misura molto più elevata rispetto a quella offerta provvisoriamente dall’ente espropriante; anche l’autorità espropriante aveva proposto opposizione, sostenendo invece che i suoli fossero agricoli o comunque non edificabili e che il valore corretto fosse quello della stima provvisoria. La Corte d’appello, sulla base di CTU, aveva liquidato un’indennità complessiva molto superiore, ritenendo le aree legalmente edificabili e applicando un criterio di valore di trasformazione, con rifiuto della rivalutazione monetaria e condanna alle spese. In cassazione l’autorità portuale ha articolato quattro motivi: 1) violazione della normativa regionale siciliana e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte applicato il decreto assessoriale che fissava il prezzo dei suoli industriali e per avere ignorato il suo valore vincolante; 2) violazione dell’art. 32 del d.P.R. 327/2001, per avere attribuito edificabilità legale a terreni che sarebbero stati inedificabili per localizzazione urbanistica e vincoli ambientali; 3) omesso esame delle modalità di accertamento dell’esatta estensione del terreno espropriato, asseritamente determinata sulla base di dati catastali aggiornati unilateralmente dai proprietari; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte liquidato l’indennità riferita a tutte le aree comprese nel decreto di esproprio e ordinato il deposito dell’intera somma, anche per quote già cedute volontariamente da altri comproprietari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo è stato giudicato inammissibile nella parte in cui pretendeva un sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. su una critica alla CTU e infondato quanto all’interpretazione dell’art. 25 L.R. Sicilia 1/1984, letta in coerenza con la normativa statale e con i principi costituzionali sull’indennità di esproprio; il secondo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente qualificato le aree come edificabili in ragione del loro inserimento in un piano attuativo industriale-portuale e aveva motivatamente applicato il criterio del valore venale/di trasformazione, mentre le censure sui vincoli ambientali e sulla concreta inutilizzabilità dei suoli si risolvevano in contestazioni fattuali; il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, essendo già stato esaminato il dato dell’estensione del bene; il quarto è stato ritenuto infondato nella parte di principio, perché l’opposizione del singolo comproprietario può estendere il giudizio all’intera indennità, ma inammissibile per la parte relativa alle cessioni volontarie di quote, non adeguatamente dedotte nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo delle opposizioni alla stima proposte dalle parti nel merito
art. 21 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per il procedimento di stima dell’indennità di esproprio
art. 37, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
invocato dalla parte espropriata per la maggiorazione del 10% dell’indennità
"Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione"
non attribuisce al decreto regionale un valore vincolante tale da recidere il nesso con il valore di mercato; va letto in coordinamento con la disciplina nazionale sull’indennità di esproprio
art. 36 L.R. Sicilia n. 7/2002
"Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si applicano nell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, se successive, con le decorrenze previste nel citato decreto"
rafforza l’applicazione della disciplina statale dell’espropriazione anche nell’ordinamento regionale
art. 42, terzo comma, Cost.
fondamento costituzionale del diritto all’indennizzo serio, congruo e adeguato in caso di espropriazione
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato in coordinamento con l’art. 42 Cost. quale parametro della tutela indennitaria
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
criterio di determinazione dell’indennità collegato al valore del bene e alla sua qualificazione edificatoria o meno
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro del motivo relativo alla pretesa ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni alla valutazione della CTU
invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la determinazione dell’intera indennità nel giudizio promosso da un comproprietario è coerente con la natura unitaria del procedimento
art. 16 l. 28 gennaio 1994, n. 84
richiamato per descrivere le attività portuali che richiedono realizzazioni edilizie di supporto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare il giudizio del consulente tecnico d’ufficio o per riproporre mere argomentazioni difensive: occorre l’indicazione di un preciso fatto storico, discusso tra le parti, effettivamente trascurato dal giudice di merito.
- Le norme regionali che incidono sulla determinazione dell’indennità di esproprio devono essere interpretate in modo conforme ai principi statali e costituzionali sull’equo indennizzo, al valore di mercato del bene e al divieto di discriminazioni territoriali; non è ammessa un’interpretazione che recida il collegamento con la consistenza economica reale del fondo.
- Ai fini dell’indennità di espropriazione, l’inclusione del bene in un piano attuativo destinato a insediamenti industriali o portuali può conferire edificabilità legale, anche se la precedente classificazione urbanistica era agricola, purché l’area sia inserita in uno strumento programmatorio e conformativo che consenta attività edilizie anche da parte dei privati.
- La valutazione del bene espropriato deve essere compiuta in relazione al suo valore venale e alle sue concrete possibilità di utilizzazione consentite dalla normativa vigente; le contestazioni sulla concreta conformazione fisica del suolo o su vincoli ambientali, se non sorrette da specifiche censure di diritto, si risolvono in apprezzamenti di fatto insindacabili in cassazione.
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio avente a oggetto un bene indiviso, l’impugnazione proposta da un singolo comproprietario estende il giudizio alla determinazione dell’intera indennità; tuttavia, se la posizione di alcuni comproprietari risulta già definita, il deposito può essere richiesto solo nei limiti residui e la censura deve essere specifica e autosufficiente.
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