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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05258/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società consorziata ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall. contro il diniego di ammissione al passivo di un credito di oltre 2,1 milioni di euro, asseritamente derivante dai rapporti commerciali con la società consortile poi fallita, a titolo di contributi, sconti e ristorni (in particolare contributi di sede e contributi promozionali). Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo, in sintesi, che: l’accordo commerciale avesse attribuito un trattamento privilegiato solo per prestazioni di primo e secondo livello; per le altre attribuzioni valessero le regole consortili; molte erogazioni avessero natura di ristorni e, comunque, non risultasse provato che il credito fosse maturato negli anni 2015-2016, in presenza di grave insolvenza del consorzio; la prova documentale fosse insufficiente perché basata su fatture e scritture contabili interne non opponibili alla curatela. In cassazione la società ha dedotto tre gruppi di censure: violazione degli artt. 2615-ter, comma 2, e 1713, comma 2, c.c., sostenendo che il consorzio non potesse trattenere somme incassate per conto della socia mandante; omessa motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse ignorato lo statuto, l’art. 36 e l’accordo commerciale e avesse erroneamente qualificato tutte le erogazioni come ristorni; infine violazione di numerose norme processuali e sostanziali, oltre a vizi motivazionali, per omessa valutazione di documenti, fatture con data certa, corrispondenza PEC e prova testimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutte le censure erano formulate in modo promiscuo, mescolando violazione di legge, nullità processuali e vizi motivazionali senza una chiara distinzione, e che in realtà miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. La Corte ha ribadito che il giudice di merito aveva già esaminato la documentazione prodotta, interpretandola in modo diverso da quello sostenuto dalla ricorrente, e che il controllo della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Disciplina l’opposizione allo stato passivo, che nel caso è stata proposta contro il diniego di ammissione del credito.

  • art. 2615-ter, comma 2, c.c.

    Invocato per sostenere che la società consortile dovesse rispettare le regole statutarie e non trattenere somme incassate per conto della socia.

  • art. 1713, comma 2, c.c.

    Invocato per affermare il diritto del mandante a ricevere quanto riscosso dal mandatario per suo conto.

  • art. 36 dello Statuto

    Richiamato per sostenere un criterio specifico di riparto dei costi consortili, che la ricorrente riteneva non rispettato dal tribunale.

  • art. 10.3 del Regolamento

    Esaminato dal tribunale e dalla Corte per la qualificazione dei contributi, degli sconti e dei ristorni e per la disciplina dell’incasso per conto dei soci.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo promiscuo e non riconducibile con chiarezza ai singoli vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l’onere di specificare e trascrivere i documenti e i fatti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 366, n. 6, per l’onere di deposito e specificità degli atti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove prodotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito secondo prudente apprezzamento e non è sindacabile in cassazione come mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a contestare il merito, non un effettivo vizio di ultrapetizione o omissione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma senza che emergesse una reale carenza motivazionale al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa delle scritture private non autenticata e gli equipollenti sono valutazioni rimesse al giudice di merito, se adeguatamente motivate.

  • artt. 2709 e 2710 c.c.

    Richiamati per escludere l’opponibilità alla curatela delle scritture contabili interne e per ribadire che esse non vincolano il fallimento come terzo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato tra le norme processuali invocate, senza che la Corte ne ravvisasse violazione autonoma.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sia in relazione al giusto processo sia al dovere di motivazione, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato in relazione all’opposizione allo stato passivo e ai relativi oneri allegatori e probatori.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 210 c.p.c.

    Invocato per la richiesta di acquisizione di prove/documenti, ma senza che la Corte ravvisasse errori di diritto del giudice di merito.

  • art. 212 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni processuali asseritamente violate.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prova testimoniale, la cui valutazione di irrilevanza è stata reputata riservata al merito.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato nel quadro delle censure sulle prove del credito, senza una specifica ratio decidendi autonoma nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a rivalutare il materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure chiaramente riconducibili a uno o più specifici vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; la commistione indistinta di violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali rende il motivo inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: la Cassazione non può essere investita di una rivalutazione delle prove, delle risultanze documentali o della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione puntuale del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; la semplice diversa lettura di documenti o prove non integra il vizio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri officiosi fuori dai casi consentiti; non è invece deducibile per contestare il peso attribuito alle prove.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere prospettata per criticare il prudente apprezzamento del materiale probatorio, che resta riservato al giudice di merito salvo vizi motivazionali estremi.
  • In tema di interpretazione dei contratti e degli atti negoziali, la ricostruzione della volontà delle parti è accertamento di fatto censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici legali o per motivazione radicalmente inadeguata; il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.
  • La data certa di una scrittura privata non autenticata e gli equipollenti ex art. 2704 c.c. sono apprezzamenti rimessi al giudice di merito, se sorretti da motivazione adeguata.
  • Le scritture contabili interne e le fatture formate unilateralmente non sono, di per sé sole, prova piena del credito nei confronti della curatela fallimentare quando il rapporto sia contestato; al più assumono valore indiziario, secondo la valutazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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