Cassazione Civile, Ordinanza n. 06444/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società cooperativa, conduttrice di un immobile danneggiato da un incendio, aveva incaricato un ingegnere di stimare i danni e quantificare l'indennizzo dovuto in forza di polizze assicurative. Il contratto del 4 agosto 2003 prevedeva un compenso pari al 5% dell'importo dell'indennizzo netto che sarebbe stato corrisposto dalle assicuratrici. Il perito partecipò alla procedura peritale, ma non sottoscrisse il verbale finale perché dissenziente. L'indennizzo fu poi corrisposto non alla cooperativa, ma direttamente al proprietario dell'immobile in esecuzione di una sentenza resa in altro giudizio. Il professionista agì per ottenere il compenso pattuito contro la cooperativa e contro il liquidatore. Il liquidatore ricorse per cassazione sostenendo che, secondo l'interpretazione letterale del contratto, il compenso sarebbe sorto solo se l'indennizzo fosse stato effettivamente corrisposto alla cooperativa all'esito della procedura stragiudiziale; poiché ciò non era avvenuto, il credito non sarebbe sorto. Dedusse la violazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 2233 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito al riferimento all'indennizzo una mera funzione di parametro di quantificazione del compenso e non di condizione del diritto al pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la clausola contrattuale fosse compatibile con l'interpretazione accolta dai giudici di merito, secondo cui il richiamo all'indennizzo serviva solo a determinare il quantum del compenso e non a subordinare il diritto del perito all'effettiva corresponsione dell'indennizzo alla cooperativa. Ha osservato che il testo non conteneva alcuna chiara pattuizione condizionale né un riferimento univoco a un risultato dipendente dall'attività del perito, attività che per sua natura non poteva incidere sull'erogazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente al pagamento del compenso e delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori adempimenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
viene richiamato come canone di interpretazione letterale e soggettiva del contratto, ma la Corte ribadisce che la censura è inammissibilmente orientata a contrapporre una diversa lettura del testo a quella del giudice di merito.
è richiamato tra i canoni ermeneutici denunciati come violati; la Corte esclude che vi sia stata violazione, perché l'interpretazione della clausola resa dalla Corte d'appello era plausibile e coerente con il testo.
è invocato dal ricorrente ma non ritenuto violato; la Corte afferma che la clausola poteva essere letta come criterio di determinazione del compenso, non come condizione di risultato.
è richiamato dal ricorrente in tema di compenso professionale; la Corte non vi ravvisa una regola che imponga la subordinazione del pagamento al conseguimento del risultato assicurativo.
viene menzionato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale richiede di indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del contratto.
- Il primo criterio di interpretazione del contratto è il senso letterale delle parole, ma quando il testo consenta più letture plausibili il giudice di legittimità non può sostituire la propria interpretazione a quella scelta dal giudice di merito.
- Se una clausola contrattuale collega il compenso professionale a una percentuale di un indennizzo, il riferimento all'indennizzo può valere come mero parametro di quantificazione del corrispettivo e non come condizione sospensiva del diritto al pagamento, quando il testo non esprima in modo univoco un nesso di risultato.
- Non può qualificarsi come obbligazione di risultato, né come condizione potestativa, un incarico professionale la cui utilità finale dipenda da decisioni o comportamenti di terzi estranei alla sfera di controllo del professionista.
Come è indicizzato
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