Deliberazione n. 640 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. I provvedimenti hanno imposto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il Garante, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn e acquisiti gli atti e le osservazioni, ratifica le determinazioni dirigenziali ai sensi del regolamento interno.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità segnalando una situazione riconducibile al c.d. revenge porn e indicando le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati il 10 ottobre 2025
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 385 e 386 del 10 ottobre 2025. Con tali atti ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- trasmesso il materiale in formato hash, secondo quanto riportato nel provvedimento.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Le stesse società sono state anche prescritte di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione è ammessa esclusivamente a fini probatori e deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. È inoltre previsto che tali misure siano comunicate tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito in data 23 ottobre 2025, ha preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Con la decisione finale ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 385/2025 e 386/2025 adottati il 10 ottobre 2025 nei confronti delle società destinatarie.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una condizione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La norma consente al Garante di intervenire in caso di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso.
Provvedimenti urgenti del 10 ottobre 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 385 e 386/2025. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, sulle rispettive piattaforme.
Conservazione del materiale e tutela probatoria
Le medesime società sono state altresì prescritte a conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione è disposta a soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto delle note di trasmissione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 385/2025 e 386/2025 adottati nei confronti delle società destinatarie.
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