Circolare numero 107 del 23-09-2020
Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito di età (60 anni) per l'erogazione dell'incremento previsto dall'art. 38, comma 4, legge n. 448/2001. Il decreto‑legge n. 104/2020 ha sostituito la soglia con "età superiore a diciotto anni" con effetto dal 20 luglio 2020. Ne consegue il riconoscimento, d'ufficio per i titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi), di una maggiorazione che porta il reddito complessivo a 651,51 euro mensili per 13 mensilità (anno 2020), salvo i requisiti reddituali. Per i titolari di pensione di inabilità ex legge n. 222/1984 resta applicabile l'“incremento al milione” (516,46 euro/mese per 13 mensilità) con le modalità e i limiti previsti; gli interessati devono presentare domanda nei casi in cui la maggiorazione sottostante sia riconosciuta solo su istanza. La decorrenza del beneficio parte dal primo giorno del mese successivo alla domanda, comunque non antecedente al 1° agosto 2020 (con possibilità di decorrenza al 1° agosto per domande presentate entro il 9 ottobre 2020).
Estensione e decorrenza dell'incremento per prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordi e titolari di pensione di inabilità (modifica soglia anagrafica)
Punti principali
Premessa e norma sopravvenuta
La sentenza n.152/2020 ha eliminato il requisito anagrafico di 60 anni per l'incremento a favore degli invalidi totali; il decreto‑legge n.104/2020 ha sostituito la frase con "di età superiore a diciotto anni" con effetto dal 20 luglio 2020.
Maggiorazione economica riconosciuta (importo 2020)
Dal 20 luglio 2020 è riconosciuta d'ufficio ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi) una maggiorazione che garantisce per il 2020 un reddito complessivo di 651,51 euro mensili per 13 mensilità.
Requisito anagrafico
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto ai titolari di pensione di inabilità che abbiano compiuto 18 anni.
Requisiti reddituali (importi 2020)
Beneficiario non coniugato: redditi propri ≤ 8.469,63 euro annui. Beneficiario coniugato: redditi propri ≤ 8.469,63 euro e redditi cumulati con il coniuge ≤ 14.447,42 euro. Se entrambi i coniugi hanno diritto, l'incremento concorre al calcolo reddituale e può ridurre la spettanza dell'altro.
Redditi esclusi dal computo
Non concorrono al calcolo: reddito della casa di abitazione, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, importo aggiuntivo previsto dal comma 7 dell'art.70 legge n.388/2000 (154,94 euro), trattamenti di famiglia, indennizzo legge n.210/1992.
Incremento per titolari di pensione di inabilità ex legge n.222/1984
Ai titolari di pensione di inabilità ex art.2 legge n.222/1984, di età >18 anni, si applica l'incremento della maggiorazione sociale (c.d. "incremento al milione") fino a garantire 516,46 euro mensili per 13 mensilità, salvo i limiti reddituali previsti dall'art.38, comma 5.
Domanda per riconoscimento
Poiché la maggiorazione di riferimento (legge n.544/1988) può essere riconosciuta solo su domanda, gli interessati (specialmente quelli di età inferiore a 60 anni) devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione e l'incremento, secondo le modalità ordinarie.
Decorrenza del beneficio
Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, purché ricorrano i requisiti; la decorrenza non può essere anteriore al 1° agosto 2020. Per domande presentate entro il 9 ottobre 2020 può essere riconosciuta decorrenza dal 1° agosto 2020 se espressamente richiesta.
Rinvio per aspetti non disciplinati
Per questioni non specificate nella circolare si rimanda alle circolari e ai messaggi INPS precedenti, ove compatibili.
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