L.R. Puglia 15/2026
Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifica all’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 15/2026 estende l’esenzione fiscale già prevista dall’art. 48, comma 1 bis, l.r. 7/2002 agli enti già iscritti all’anagrafe ONLUS che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 nella sezione indicata dal d.lgs. 117/2017, per le sole attività non commerciali e se operano nelle attività di interesse generale. Nessun effetto sul bilancio regionale; la legge è urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Agevolazioni fiscali per enti del Terzo settore e continuità del trattamento per ex ONLUS
Agevolazioni fiscali per enti del Terzo settore in Puglia
La legge regionale della Puglia n. 15 del 13 luglio 2026 interviene sull’articolo 48 della l.r. 7/2002 per garantire continuità al previgente trattamento fiscale di favore in favore di specifici enti del Terzo settore. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e si applica dalla pubblicazione della legge, che avviene in via d’urgenza.
Ambito soggettivo e presupposti dell’agevolazione
L’intervento amplia l’esenzione già prevista dal comma 1 bis dell’articolo 48 della l.r. 7/2002, riconoscendola anche a soggetti che si trovavano nel regime ONLUS prima dell’ingresso nel RUNTS. L’agevolazione spetta alle medesime condizioni già previste, ma solo per attività non commerciali.
In particolare, il beneficio è riconosciuto agli enti:
- già iscritti in passato all’anagrafe delle ONLUS;
- che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
- nella sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), del d.lgs. 117/2017;
- purché svolgano una o più attività di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.
Contenuto dell’esenzione
L’esenzione richiamata opera per garantire la continuità del trattamento fiscale previgente. La norma non introduce un nuovo regime tributario autonomo, ma estende quello già esistente agli enti che si trovino nella situazione transitoria descritta.
Il limite espressamente indicato è che l’agevolazione riguarda soltanto:
- le attività non commerciali;
- gli enti che soddisfano cumulativamente i requisiti di precedente iscrizione ONLUS e di domanda RUNTS nei termini stabiliti.
Decorrenza e applicazione temporale
La legge è qualificata come urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine del 31 marzo 2026 è decisivo per l’accesso al beneficio, perché delimita i soggetti che possono continuare ad avvalersi dell’esenzione.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: le disposizioni non comportano variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.
Obsolescenza
L’atto non appare deprecato, perché introduce una disciplina transitoria ancora utile per gli enti interessati dalla migrazione dal sistema ONLUS al RUNTS e produce effetti applicativi attuali per i soggetti che rispettino il termine del 31 marzo 2026.
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