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Legge

L.R. Lombardia 21/2013

Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

Normativa regionaleL.R. Lombardia 21/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda promuove contratti e accordi di solidarietà per salvaguardare occupazione, competenze e competitività aziendale, tramite sostegni alle imprese e ai lavoratori, anche con politiche attive del lavoro e cofinanziamenti. Il sostegno economico è in genere fino a 12 mesi e, per impresa, fino a 200.000 euro annui, nel rispetto degli aiuti di Stato. Alcune disposizioni transitorie su CIG in deroga 2014-2016 sono esaurite/abrogate.

Misure regionali a sostegno dei contratti e accordi sindacali di solidarietà in Lombardia

Misure regionali a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

La legge disciplina gli interventi della Regione Lombardia per favorire la salvaguardia dell’occupazione, il rilancio aziendale e la tutela del capitale umano attraverso contratti e accordi di solidarietà. La disciplina è costruita come sostegno alle imprese e ai lavoratori, con forte integrazione nelle politiche attive del lavoro regionali.

Finalità e ambito di intervento

La Regione promuove iniziative volte a evitare l’interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro, favorendo accordi sindacali tra lavoratori e imprese anche in funzione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e del mantenimento della competitività aziendale.

In particolare, la Regione sostiene:

  • i contratti di solidarietà previsti dal d.lgs. 148/2015;
  • gli accordi collettivi aziendali di solidarietà finanziati dai fondi del Titolo II del medesimo decreto;
  • le misure di politica attiva e di innovazione del mercato del lavoro previste dalla l.r. 22/2006.

Il coinvolgimento dei lavoratori in tali misure è qualificato come attivazione di politica attiva del lavoro ai sensi della normativa regionale sul mercato del lavoro.

Soggetti destinatari

I destinatari del sostegno regionale sono, anche se già beneficiari di altre misure statali:

  • le imprese che ricorrono agli accordi di solidarietà disciplinati dal d.lgs. 148/2015;
  • i lavoratori cui si applicano tali accordi.

La disciplina si applica quindi alle realtà produttive lombarde che utilizzano questi strumenti per gestire crisi aziendali o per sostenere l’occupazione.

Strumenti di sostegno e modalità di intervento

La Regione sostiene le imprese con interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà, nonché per iniziative di innovazione del mercato del lavoro.

Sostiene inoltre i lavoratori mediante:

  • servizi di supporto;
  • indennità di partecipazione alla politica attiva del lavoro;
  • misure per la riqualificazione professionale.

La Giunta regionale può attivare, oltre agli stanziamenti ordinari, ulteriori strumenti e misure a favore dell’occupazione e di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, utilizzando risorse nazionali o comunitarie disponibili.

La Giunta promuove anche il coinvolgimento di:

  • enti locali;
  • sistema camerale;
  • rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  • enti bilaterali, in particolare per formazione continua e sostegno al reddito.

In caso di crisi aziendali e per l’attuazione di politiche attive regionali, possono essere sostenute iniziative promosse da reti territoriali composte dai soggetti indicati dalla legge.

Cofinanziamenti e risorse aggiuntive

Per rafforzare gli interventi, la Regione può verificare la possibilità di ricorrere a forme di cofinanziamento e definire con le parti sociali, nell’ambito degli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali, soluzioni ulteriori con risorse aggiuntive. La legge prevede espressamente anche il possibile ricorso al cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Durata del sostegno e limiti economici

Il sostegno regionale è concesso:

  • per un periodo massimo di dodici mesi;
  • con un limite massimo di 200.000 euro annui per singola impresa.

Restano fermi i vincoli derivanti dalla normativa sugli incentivi alle imprese e il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenendo conto del sistema produttivo lombardo, definisce con propria deliberazione:

  • la ripartizione delle risorse tra i diversi strumenti di solidarietà;
  • la ripartizione delle risorse tra misure per lavoratori e imprese, incluse le intensità di aiuto;
  • gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di aiuti di Stato.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti in termini di sostegno all’occupazione e alle competenze professionali.

La Giunta trasmette annualmente una relazione che, per ciascun territorio provinciale, documenta:

  • andamento dei contratti di solidarietà, tipologia, numero di ammessi al contributo, durata, riduzione oraria, risorse erogate e posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
  • accordi sindacali e strumenti regionali attivati, con modalità applicative e risorse dedicate;
  • contributi di altri soggetti pubblici o privati e azioni di partenariato;
  • caratteristiche dei beneficiari per genere, età, professione, settore produttivo e forma giuridica;
  • pubblicizzazione degli interventi, tempi di erogazione, criticità attuative e segnalazioni delle parti sociali.

La relazione conclusiva è predisposta con il coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione ed è resa pubblica dal Consiglio regionale.

Disposizioni transitorie su ammortizzatori sociali in deroga

Le disposizioni specifiche sui contributi di solidarietà collegati alla chiusura dei procedimenti di ammortizzatori sociali in deroga per le annualità 2014-2016 avevano carattere transitorio. Esse consentivano alla Giunta di concludere procedimenti amministrativi pendenti, fissavano un termine di 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione regionale per completare la rendicontazione all’INPS e disciplinavano ipotesi residuali di contributo per trattamenti non erogati.

Tale disciplina transitoria risulta oggi superata e le relative disposizioni sono state abrogate.

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